Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 20 |
Titolo: | Disposizioni in materia di tributi regionali |
Pubblicazione: | (B.U. 29 dicembre 2006, n. 126) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | TRIBUTI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Interpretazione autentica del comma 5 bis, lettera b), dell’articolo 1 della l.r. 35/2001)
Art. 2 (Rideterminazione dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano)
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 38/1996)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Rideterminazione dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano)
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 38/1996)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La disposizione contenuta nel comma 5 bis, lettera b), dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) deve interpretarsi nel senso che la riduzione dell’aliquota IRAP al 4,50 per cento, prevista a decorrere dal periodo di imposta 2005 per i soggetti passivi ivi elencati, si applica alle imprese di cui alla lettera b) limitatamente al periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) della norma.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la misura dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile nel territorio della regione e dell’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle Regioni a Statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), fissata in euro 0,0155 al metro cubo di gas erogato, è rideterminata in euro 0,0181 al metro cubo di gas erogato.
2. La misura dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta ad euro 0,0129 al metro cubo di gas erogato per le utenze situate nei comuni appartenenti alla zona “E”, determinata ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
1. …………………………………………………………………………
Nota relativa all'articolo 3
Sostituisce l'art. 44, l.r. 2 settembre 1996, n. 38.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.