Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 30 |
Titolo: | Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale |
Pubblicazione: | ( B.U. 06 novembre 2008, n. 103 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | COMMERCIO |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 1 bis (Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche)
Art. 2 (Sistema regionale per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero)
Art. 3 (Comitato regionale di coordinamento)
Art. 4 (Programmazione regionale)
Art. 5 (Sportello per l’internazionalizzazione)
Art. 5 bis (Referenti economici)
Art. 6 (Contributi per iniziative di internazionalizzazione e progetti promozionali)
Art. 7 (Innovazione tecnologica delle imprese)
Art. 8 (Cooperazione interistituzionale ed accordi di programma)
Art. 9 (Marketing territoriale internazionale)
Art. 10 (Attività di formazione)
Art. 11 (Strumenti di concertazione)
Art. 12 (Sistema informativo)
Art. 12 bis (Clausola valutativa)
Art. 13 (Disposizioni finanziarie)
Art. 14 (Abrogazioni)
Art. 15 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 1 bis (Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche)
Art. 2 (Sistema regionale per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero)
Art. 3 (Comitato regionale di coordinamento)
Art. 4 (Programmazione regionale)
Art. 5 (Sportello per l’internazionalizzazione)
Art. 5 bis (Referenti economici)
Art. 6 (Contributi per iniziative di internazionalizzazione e progetti promozionali)
Art. 7 (Innovazione tecnologica delle imprese)
Art. 8 (Cooperazione interistituzionale ed accordi di programma)
Art. 9 (Marketing territoriale internazionale)
Art. 10 (Attività di formazione)
Art. 11 (Strumenti di concertazione)
Art. 12 (Sistema informativo)
Art. 12 bis (Clausola valutativa)
Art. 13 (Disposizioni finanziarie)
Art. 14 (Abrogazioni)
Art. 15 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con l’Unione europea e di commercio con l’estero, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 117 della Costituzione, favorisce e sostiene la promozione all’estero del sistema economico e del territorio delle Marche in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, turistico-culturali, ambientali e territoriali, assicurando l’unitarietà dell’immagine e dell’attività regionale.
2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, favorisce in particolare:
a) la diffusione di una cultura economica e commerciale che consenta il consolidamento della presenza e della competitività delle imprese marchigiane sui mercati internazionali;
b) la valorizzazione internazionale dell’offerta turistica regionale;
c) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi di ogni filiera e dei distretti del territorio;
d) la promozione del sistema fieristico marchigiano nel processo di globalizzazione dei mercati e dei prodotti;
e) la promozione, anche tramite lo sportello unico regionale per l’internazionalizzazione delle Marche, dell’organizzazione e del miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione del sistema d’impresa e della struttura fieristica, curandone la diffusione e l’informazione, con particolare riferimento alle politiche commerciali, produttive e finanziarie in Italia, nell’Unione europea e nei Paesi terzi e favorendo l’attivazione di sinergie;
f) la promozione e lo sviluppo di sportelli telematici, banche dati, repertori sull’internazionalizzazione dell’economia e delle imprese;
g) il concorso nella realizzazione di iniziative di formazione, aggiornamento e specializzazione degli operatori sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell’impresa;
h) la promozione di servizi specialistici ed innovativi alle imprese, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo tecnologico della piccola e media impresa marchigiana;
i) la promozione e l’assistenza agli operatori delle Marche in relazione alle manifestazioni fieristiche all’estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi;
j) l’assistenza per la costituzione di organismi associativi e aggregazioni fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;
k) l’assistenza alle organizzazioni pubbliche e agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e l’assistenza agli operatori esteri nelle Marche;
l) l’attrazione degli investimenti esteri nelle Marche, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;
m) la creazione di condizioni favorevoli all’accoglienza delle imprese marchigiane nei mercati esteri.
3. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 2, che coinvolgano direttamente le imprese operanti nel territorio regionale, vengono sostenute prioritariamente le attività riconducibili al concetto di piccole e medie imprese (PMI).
4. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione intende realizzare forme di collaborazione e di coordinamento con lo Stato, le altre Regioni e altri soggetti pubblici e privati.
1. Le attività di cui all'articolo 1, con esclusione della lettera g) del comma 2 del medesimo articolo, sono svolte dall'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM), in quanto strumento operativo della Giunta regionale in materia di turismo e internazionalizzazione.
2. In relazione alle attività di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, l'ATIM svolge esclusivamente quelle relative all'aggiornamento e specializzazione degli operatori sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa.
Nota relativa all'articolo 1 bis
Aggiunto dall'art. 13, l.r. 13 dicembre 2021, n. 35.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la creazione di un sistema regionale per le politiche di internazionalizzazione e per la promozione all’estero, cui partecipano in via prioritaria, oltre alla Regione medesima, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), gli enti fieristici, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico, le Amministrazioni provinciali, la Società sviluppo Marche s.p.a. (SVIM) di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione società regionale di sviluppo), i centri per l’innovazione tecnologica delle imprese con sede nel territorio regionale.
2. I soggetti del sistema regionale di cui al comma 1 concorrono alla definizione delle politiche di indirizzo e dei programmi esecutivi di attività in materia, attraverso il comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 3.
Nota relativa all'articolo 2
Per l'applicazione di questo articolo vedi anche l'art. 6, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.
1. É istituito, presso la struttura regionale competente in materia di internazionalizzazione, il comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione, con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale sull’attività di programmazione di cui all’articolo 4.
2. Il comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o assessore delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle CCIAA, con funzioni di vicepresidente;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalle CCIAA delle Marche;
d) un rappresentante designato da ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale in campo economico;
e) un rappresentante designato dalla SVIM s.p.a, sentiti i centri per l’innovazione tecnologica delle imprese;
f) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti fieristici operanti nel territorio regionale;
g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di internazionalizzazione e promozione all’estero;
g bis) il direttore dell'ATIM.
3. Alle sedute del comitato è invitato a partecipare il direttore della sede regionale dell’Istituto per il commercio con l’estero (ICE) nonché il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione assembleare competente.
4. Il presidente può invitare altresì altri soggetti in relazione alle materie oggetto dei singoli interventi.
5. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura regionale.
6. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito.
7. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dalla struttura di cui al comma 1.
8. Per quanto non previsto si applica la l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).
Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 13, l.r. 13 dicembre 2021, n. 35.
1. La Giunta regionale, sulla base delle direttive statali e sentito il comitato di cui all’articolo 3, adotta, entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di attuazione, la proposta di piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero, al fine di unificare gli interventi di internazionalizzazione e di promozione all’estero nei settori di competenza regionale.
2. L’Assemblea legislativa regionale approva il piano di cui al comma 1 entro il 31 ottobre successivo.
3. Il piano ha durata triennale e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del nuovo piano. Il piano, in particolare, contiene:
a) l’elenco delle attività effettivamente realizzate tra quelle previste nel piano e nei programmi esecutivi annuali del triennio precedente, corredato dall’analisi dei risultati raggiunti, delle difficoltà riscontrate e delle risorse impiegate, articolato per aree geografiche di intervento e per settori produttivi;
b) le attività previste, per settore produttivo e area geografica, individuate anche tenuto conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a);
c) il cronoprogramma per la programmazione delle attività.
4. Ove sia necessario adattarlo all’evolversi delle esigenze del settore, il piano è aggiornato anche prima della sua scadenza, con le stesse modalità con cui è stato approvato.
5. La Giunta regionale, in attuazione di quanto stabilito dal piano di cui al comma 1, previo parere della Commissione assembleare competente, approva, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma esecutivo annuale degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma annuale, in particolare, contiene:
a) per settore produttivo e area geografica d’intervento, l’individuazione di tutte le attività e dei progetti di promozione e di internazionalizzazione da realizzare in forma integrata e intersettoriale;
b) i criteri e le modalità per la loro attuazione;
c) i criteri di riparto dei relativi finanziamenti;
d) i criteri e le modalità di concessione dei contributi;
e) la definizione per ciascuna attività dei soggetti attuatori;
f) il cronoprogramma trimestrale per la programmazione delle attività.
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 1, l.r. 14 maggio 2018, n. 13, e dall'art. 13, l.r. 13 dicembre 2021, n. 35.
1. La Regione favorisce l’accesso degli operatori economici ai servizi e agli strumenti esistenti in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo attraverso lo sportello per l’internazionalizzazione, costituito ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e operante presso la struttura regionale competente in materia di internazionalizzazione.
2. Lo sportello è dotato di una struttura operativa, costituita anche con il concorso dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1.
3. Lo sportello fornisce in particolare:
a) assistenza sulle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari ed assicurativi utilizzabili a livello sia nazionale che regionale;
b) consulenza in materia legale, fiscale e amministrativa;
c) supporto e guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta dei partner in progetti di investimento ed in iniziative di promozione.
4. Per assicurare la massima economicità di gestione e per garantire la massima diffusione dei servizi sul territorio, lo sportello opera in stretta collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico.
1. Al fine di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali e dei rapporti internazionali del sistema regionale di cui all’articolo 2, la Regione individua, quali referenti economici, professionisti residenti nelle aree-Paese ritenute rilevanti allo scopo.
2. I referenti di cui al comma 1 svolgono a titolo gratuito attività di supporto alle politiche di internazionalizzazione della Regione.
3. La Giunta regionale determina i criteri per l’individuazione dei referenti e le modalità per la gestione dei rapporti con i medesimi.
Nota relativa all'articolo 5 bis
Aggiunto dall'art. 20, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.
1. La Regione, in conformità a quanto stabilito nel piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero di cui all’articolo 4, può concedere annualmente contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2 per progetti finalizzati a una o più delle seguenti iniziative:
a) sviluppo di ricerche di mercato, studi di fattibilità, ricerca di partner commerciali e industriali, ricerca di agenti, fornitori e committenti nell’ambito di iniziative commerciali e di cooperazione industriale;
b) realizzazione di iniziative promozionali e commerciali, organizzazione di workshop, incontri d’affari, seminari, convegni, missioni imprenditoriali;
c) partecipazione a manifestazioni fieristiche all’estero di rilevanza internazionale e realizzazione di strumenti promozionali e informativi su supporto cartaceo e multimediale;
d) realizzazione di iniziative di cooperazione a livello di filiera mediante incontri d’affari, visite ai distretti industriali.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono:
a) consorzi ed aggregazioni di imprese aventi sede legale ed operativa nelle Marche;
b) associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico;
c) altri soggetti pubblici ed associazioni private, che operano nel settore dell’internazionalizzazione con provata e documentata esperienza e che abitualmente operano in Paesi specifici mediante programmi coerenti con gli indirizzi strategici della Regione, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi con la Regione, che definiscano preventivamente i progetti, le modalità ed i tempi di attuazione, i relativi costi e la compartecipazione alla spesa del soggetto beneficiario.
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sostiene gli interventi finalizzati allo sviluppo di servizi tecnologici e innovativi per promuovere l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale mediante, in particolare, l’attività dei centri per l’innovazione tecnologica con il coordinamento della SVIM s.p.a.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per il riconoscimento dei centri per l’innovazione tecnologica.
3. La Regione e la SVIM s.p.a. possono affidare ai centri medesimi i servizi finalizzati al reperimento e al trasferimento di conoscenze per lo sviluppo all’estero delle filiere produttive regionali rientranti in quelli di cui all’articolo 19, comma 1, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
1. La Regione promuove la collaborazione con gli uffici dell’Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri, mediante accordi e convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato, le altre Regioni, l’ICE, l’ENIT, le CCIAA, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici, gli istituti di credito operanti in territorio regionale ed altri soggetti idonei.
1. La Regione promuove la conoscenza del sistema regionale, sia territoriale che settoriale e di filiera, al fine di attrarre investimenti dall’estero che rispettino l’ambiente e i livelli occupazionali, con particolare riferimento agli investimenti immateriali e all’alta tecnologia, attraverso specifici progetti integrati ed intersettoriali realizzati in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 5 bis, finalizzati alla promozione internazionale del sistema delle risorse produttive, culturali, ambientali e turistiche del territorio regionale.
Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 20, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.
1. La Regione sostiene progetti annuali da realizzare anche in collaborazione con l’ICE, con le università degli studi delle Marche e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico, finalizzati alla realizzazione di corsi di alta formazione per il commercio estero e l’internazionalizzazione, rivolti a giovani operatori e vertenti sulla conoscenza degli strumenti per operare nel mercato globale, anche al fine di affiancare le imprese nello sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie per valutare le opportunità di internazionalizzazione.
1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di categoria di cui all’articolo 2, comma 1, promuove ed organizza il Forum per il commercio estero, al fine di dar vita ad una consultazione generale sulle problematiche in materia di internazionalizzazione e garantire la necessaria correlazione tra i programmi regionali e gli obiettivi generali da perseguire.
1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni in materia di internazionalizzazione e promozione all’estero è istituito nell’ambito del sistema informativo regionale il sistema informativo per l’internazionalizzazione al quale concorrono i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Il sistema informativo regionale per l’internazionalizzazione è di libero accesso e produce periodicamente newsletter e rapporti generali sullo stato delle politiche di internazionalizzazione e di promozione all’estero.
3. La Giunta regionale determina le modalità organizzative per la gestione del sistema e per la raccolta dei dati.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale invia all’Assemblea legislativa le relazioni prodotte dai soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 4 riguardanti gli interventi realizzati nell’anno precedente.
2. Le relazioni contengono, in particolare:
a) l’illustrazione delle attività svolte;
b) l’indicazione dei risultati raggiunti;
c) le eventuali difficoltà riscontrate.
Nota relativa all'articolo 12 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 14 maggio 2018, n. 13.
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie statali e regionali.
2. Per l’attuazione degli interventi previsti dagli articoli 9 e 12 è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 300.000,00.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.01, elenco 1, partita 5, del bilancio di previsione 2008.
4. Per l’attuazione di tutti gli altri interventi previsti dalla presente legge e ai sensi dell’articolo 4 concorrono al finanziamento tutti i fondi destinati alla realizzazione di azioni di promozione all’estero e di internazionalizzazione già iscritti nello stato di previsione della spesa per l’anno 2008 a carico delle UPB di seguito indicate:
a) UPB 3.14.03: le risorse destinate ai programmi di promozione commerciale ed economica inerenti i progetti paese e lo sportello di internazionalizzazione;
b) UPB 3.16.05:
1) quota parte degli ulteriori fondi provenienti da risorse statali e regionali e destinati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e del turismo;
2) i fondi regionali destinati alla realizzazione di azioni a favore dell’internazionalizzazione, della promozione all’estero e dei progetti di valorizzazione del sistema Marche.
5. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie regionali nel rispetto degli equilibri di bilancio.
6. Ai fini della gestione tutte le somme occorrenti per l’attuazione della presente legge sono iscritte a carico della nuova UPB 3.16.07 “Internazionalizzazione e promozione estera - corrente” dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione ed al programma operativo annuale vigenti.
7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 300.000,00.
1. Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).
2. Per l’anno 2008 sono fatti salvi gli effetti giuridici degli atti adottati ai sensi della normativa previgente.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.