Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 36
Titolo:Legge comunitaria regionale 2008
Pubblicazione:( B.U. 24 dicembre 2008, n. 119 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie), con la presente legge dispone l’attuazione nel territorio regionale delle seguenti direttive:
a) 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b) 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
c) 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
d) 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
e) 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre, relativa ai servizi nel mercato interno;
f) 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.

2. Con la presente legge, altresì, si provvede all’applicazione del regolamento della Commissione 5 settembre 2008, n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
CAPO I
Attuazione della direttiva 2003/4/CE



1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Sostituisce l'articolo unico, l.r. 21 aprile 1987, n.19, con gli artt. 1, 1 bis ed 1 ter.
CAPO II
Attuazione della direttiva 2003/105/CE



1. In attesa della revisione della normativa regionale in materia, alla l.r. 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della direttiva 96/82/CE) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) .........................................................................
b) .........................................................................
c) .........................................................................
d) .........................................................................
e) .........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
La lett. a) del comma 1 aggiunge la lett. i bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 4 ottobre 2004, n. 18.
La lett. b) del comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 6, l.r. 4 ottobre 2004, n. 18.
La lett. c) del comma 1 abroga il comma 2 dell'art. 11, l.r. 4 ottobre 2004, n. 18.
La lett. d) del comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 11, l.r. 4 ottobre 2004, n. 18.
La lett. e) del comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 16, l.r. 4 ottobre 2004, n. 18.

CAPO III
Attuazione dellÂ’articolo 26
della direttiva 2004/18/CE




1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia di appalti pubblici e in attuazione dell’articolo 26 della direttiva 2004/18/Ce, favorisce il ricorso agli acquisti verdi (green public procurement), in conformità a quanto previsto nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con d.m. 11 aprile 2008, n. 135 e tenendo conto delle Comunicazioni della Commissione europea relative alla politica integrata dei prodotti (COM 2003, 302) del 18 giugno 2003 e agli appalti pubblici per un ambiente migliore (COM 2008, 402) del 16 luglio 2008.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il piano triennale per gli acquisti verdi.
3. In particolare, il piano triennale definisce:
a) le linee guida per l’introduzione dei criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori nell’ambito dell’amministrazione regionale, volti a conseguire l’obiettivo progressivo di almeno il 30 per cento di acquisti verdi al termine del primo triennio di operatività;
b) il sistema di monitoraggio degli acquisti, finalizzato alla verifica, con cadenza annuale, del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano;
c) le azioni di comunicazione dei contenuti del piano, con particolare riguardo alla sensibilizzazione degli enti locali in merito al ricorso ai criteri ambientali nelle procedure di appalto pubblico.

4. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione assembleare, con cadenza annuale, la relazione inerente il monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 3.
5. In sede di prima applicazione, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
Attuazione della direttiva 2006/54/CE



1. La Regione, in attuazione dell’articolo 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 54/2006 e in conformità al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), promuove e sostiene le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne attraverso la Commissione regionale per le pari opportunità istituita con la l.r. 18 aprile 1986, n. 9 e la Commissione regionale per il lavoro di cui all’articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché mediante la collaborazione con il consigliere regionale di parità di cui all’articolo 12 del d.lgs. 198/2006.
2. La Regione dà attuazione agli articoli 21 e 26 della direttiva 2006/54/CE incoraggiando il dialogo tra le parti sociali e la prevenzione della discriminazione in materia di occupazione, impiego e formazione professionale attraverso le disposizioni della l.r. 20 ottobre 1994, n. 41 (Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125), così come modificata dalla presente legge, per la promozione di azioni e progetti per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna, della l.r. 2/2005 per la promozione delle pari opportunità nell’accesso al lavoro e alla formazione, nonché della l.r. 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne).
3. La Regione, in attuazione degli articoli 29 e 30 della direttiva 2006/54/CE, in particolare:
a) favorisce l’integrazione di genere nell’attuazione delle proprie politiche, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 2 della l.r. 2/2005;
b) promuove progetti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro secondo quanto previsto all’articolo 24 della l.r. 2/2005, attraverso forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, azioni volte a favorire il reinserimento dei lavoratori, nonché attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, imprese e parti sociali per la promozione di interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori, nonché attraverso le disposizioni di cui alla l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale);
c) garantisce la diffusione di informazioni e l’attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso al lavoro.


1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il titolo della l.r. 20 ottobre 1994, n. 41.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 1; la lett. a) del comma 1 dell'art. 2 e il comma 1 dell'art. 5, l.r. 20 ottobre 1994, n. 41.
Il comma 3 aggiunge la lett. c bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 20 ottobre 1994, n. 41.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 3, l.r. 20 ottobre 1994, n. 41.
Il comma 5 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 20 ottobre 1994, n. 41.

CAPO V
CE



1. La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia recepisce nell’ambito dell’ordinamento regionale la direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 attraverso atti legislativi, regolamentari ed amministrativi che perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la semplificazione amministrativa, mediante la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, privilegiando il potenziamento degli sportelli unici per le attività produttive e favorendone la gestione associata da parte dei Comuni;
b) il diritto all’informazione attraverso la messa in rete dei servizi per le imprese e delle procedure per l’accesso e l’esercizio delle attività, favorendo l’espletamento delle stesse per via elettronica.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dispone il censimento dei procedimenti amministrativi regolati dalla normativa regionale per l’accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, al fine della valutazione della conformità alle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, nonché, della semplificazione, accorpamento, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure.
CAPO VI
Attuazione della direttiva 2008/62/CE



1. L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), gestore del Repertorio regionale del patrimonio genetico ai sensi del regolamento regionale 28 ottobre 2004, n. 10 (Attuazione della l.r. 3 giugno 2003, n. 12: “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano”), ai fini della gestione e del coordinamento della rete di conservazione e sicurezza istituita dall’articolo 6 della l.r. 12/2003 medesima, fornisce il materiale per la riproduzione ai soggetti aderenti alla rete secondo quanto previsto dalle direttive 98/95/CE del 14 dicembre 1998 e 2008/62/CE del 20 giugno 2008.
2. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 2 modifica il comma 8 dell'art. 4, r.r. 28 ottobre 2004, n. 10.
CAPO VII
Applicazione del regolamento CE 834/2007



1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore dell’allevamento biologico, nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell’agricoltura biologica) sono iscritti i produttori zootecnici che rispettano le norme di produzione di cui al regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CEE 2092/1991), nonché le specifiche norme applicative del suddetto regolamento 834/2007, dettate dal regolamento 5 settembre 2008, n. 889/2008.
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 2 modifica la rubrica dell'art. 4, l.r. 29 dicembre 1997, n.76.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 29 dicembre 1997, n.76.
Il comma 4 abroga l'art. 15, l.r. 29 dicembre 1997, n.76.