Atto: | LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 13 |
Titolo: | Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati |
Pubblicazione: | ( B.U. 04 giugno 2009, n. 53 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 14, comma 5, di questa legge sono trasferite alla Regione. |
Sommario
Art. 2 (Destinatari)
Art. 3 (Consulta regionale sull’immigrazione)
Art. 4 (Organi e funzionamento della Consulta)
Art. 5 (Compiti della Consulta)
Art. 6 (Programmazione regionale)
Art. 7 (Attività dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali)
Art. 8 (Conferenza sull’immigrazione)
Art. 9 (Registro regionale delle associazioni degli immigrati)
Art. 10 (Integrazione, tutela culturale e interculturalità)
Art. 11 (Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)
Art. 12 (Assistenza sanitaria)
Art. 13 (Difesa civica)
Art. 14 (Centri di accoglienza e centri servizi)
Art. 15 (Mediatori interculturali)
Art. 16 (Diritto all’abitazione)
Art. 17 (Protezione sociale)
Art. 18 (Interventi per la tutela del diritto di asilo)
Art. 19 (Abrogazioni)
Art. 20 (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 21 (Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 23/2008)
Art. 22
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, così come individuati all’articolo 2, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili nonché a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.
2. Con la presente legge la Regione concorre, in particolare, all’attuazione dei principi sanciti dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
3. La Regione ispira la propria azione alla garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.
4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione attua e sostiene iniziative volte a:
a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all’Unione europea, anche ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro;
b) accrescere l’informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell’immigrazione;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d’origine;
e) individuare e rimuovere, anche ponendo in essere attività di mediazione interculturale, gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione, alla formazione professionale, alle agevolazioni connesse all’avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali;
f) garantire adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo, dall’ordinamento europeo ed italiano;
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza;
i) agevolare progetti per il rientro nei Paesi d’origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
l) contrastare i fenomeni che comportano situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
m) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale;
n) promuovere l’integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento rivolti agli immigrati socialmente vulnerabili ed in primo luogo a donne e minori;
o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell’associazionismo, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
p) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione interculturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
q) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati;
r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell’origine etnica, geografica o religiosa.
1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:
a) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;
b) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
c) (Abrogata)
2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del d.lgs. 286/1998, nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.
2 bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì agli stranieri in attesa del rinnovo dei documenti di soggiorno o della conclusione di eventuali procedimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa statale vigente, nei limiti e secondo le modalità in detta normativa statale stabiliti.
Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 30 novembre 2009, n. 28.
1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione la Consulta regionale sull’immigrazione.
2. La Consulta è composta da:
a) l’assessore regionale competente o suo delegato;
b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
c) tre rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;
e) (abrogata)
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni etniche iscritte al registro di cui all’articolo 9;
g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni multietniche iscritte al registro di cui all’articolo 9, fino a un massimo di cinque;
h) un rappresentante delle associazioni di volontariato impegnate nel settore dell’immigrazione, iscritte al registro regionale del volontariato, designato dalla Consulta di cui all’articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato);
i) un rappresentante per le imprese industriali, agricole, artigiane, delle cooperative, del commercio, del turismo e dei servizi, designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; per associazioni maggiormente rappresentative si intendono quelle con il maggior numero di iscritti a livello regionale;
j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato.
3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale e delle Prefetture, nonché di altre istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.
4. La Consulta è costituita entro novanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta medesima e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.
5. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 le designazioni dei rappresentanti di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, fatte salve le successive integrazioni, alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute e ne convoca la prima riunione.
6. I componenti che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.
Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5.
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, i rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall’art. 5 della stessa legge decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
1. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, immigrati, tra i rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere f) e g).
2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.
4. La Consulta elegge il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta, nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti tra i rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere f) e g).
5. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l’ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:
a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l’ordine del giorno e gli atti da portare all’approvazione della Consulta;
b) esprime pareri in via d’urgenza sulle materie di cui all’articolo 5, comma 1;
c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell’immigrazione;
d) collabora con il Presidente della Consulta per l’applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.
6. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
7. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.
8. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.
9. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
1. La Consulta esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale e in particolare:
a) formula proposte in merito alla pianificazione indicata all’articolo 6;
b) esprime su richiesta pareri in ordine alle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l’immigrazione e formula proposte di intervento;
c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
d) collabora con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali al monitoraggio del fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
e) formula proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l’adozione di opportuni provvedimenti per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;
f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);
g) propone l’adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione.
2. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998.
Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.
1. Il Piano sociale regionale e il Piano socio-sanitario per gli interventi indicati all’articolo 12 definiscono gli indirizzi idonei a perseguire gli obbiettivi della presente legge, tenuto conto della restante programmazione di settore diretta agli immigrati.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, approva il programma annuale degli interventi coordinandolo con la restante programmazione di settore rivolta agli immigrati.
6. Il programma di cui al comma 5 contiene i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi in ambito sociale da finanziare ai sensi dell’articolo 20. Il programma è approvato sentita la Consulta di cui all’articolo 3 e la competente Commissione assembleare.
Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.
1. L’Osservatorio regionale per le politiche sociali coordina e realizza, in particolare, attività di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione, al fine di:
a) monitorare l’evoluzione del fenomeno nelle Marche;
b) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale di cui all’articolo 6;
c) valutare l’attuazione e gli esiti delle azioni intraprese in materia dalla Regione e dagli enti locali.
2. All’Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte dei singoli cittadini stranieri immigrati e da associazioni operanti nelle materie previste dalla presente legge.
3. Per le funzioni di cui al comma 1 l’Osservatorio collabora con altri osservatori presenti sia a livello nazionale che locale e valuta la possibilità di promuovere la messa in rete delle banche dati regionali, nel rispetto della normativa statale.
1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale sull’immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che verranno stabilite.
1. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro regionale delle associazioni degli immigrati.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione al registro regionale.
3. L’iscrizione al registro è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere f) e g) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali.
1. La Regione riconosce e favorisce l’integrazione degli immigrati nella comunità marchigiana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro patrimonio d’origine.
2. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio previsti dalla normativa regionale vigente.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all’educazione interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, la Regione promuove e sostiene:
a) corsi di lingua e di cultura italiana per minori ed adulti, finalizzati alla conoscenza interculturale ed anche all’inserimento nelle scuole dell’obbligo;
b) insegnamenti integrativi relativi alla conoscenza della lingua e cultura d’origine;
c) iniziative e progetti di educazione interculturali nel territorio, con particolare riguardo nelle scuole;
d) servizi di mediazione interculturale e linguistica;
e) iniziative per l’affermazione delle pari opportunità;
f) iniziative sociali, ricreative, culturali o sportive volte a promuovere l’integrazione delle diverse culture per favorire un clima di reciproca comprensione e prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.
1. Sono estesi agli immigrati gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia.
2. La Regione programma specifici interventi diretti a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati.
3. La Regione sostiene corsi per la formazione e l’aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici e delle associazioni operanti nel campo dell’immigrazione.
4. La Regione sostiene la formazione del personale della scuola e degli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati attraverso il coordinamento di progetti sull’educazione interculturale.
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, assicura ai soggetti di cui all’articolo 2 e agli immigrati temporaneamente presenti l’assistenza sanitaria e la fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, ambulatoriali e riabilitative presso le strutture del servizio sanitario regionale nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.
2. La tutela ed il controllo sanitario vengono inoltre garantiti attraverso l’inserimento dei soggetti di cui all’articolo 2 nelle campagne di screening e prevenzione collettiva e di educazione sanitaria.
3. La Regione assicura l’attuazione di specifici interventi di promozione della salute per la risoluzione dei problemi derivanti dalle condizioni di marginalità ed esclusione.
4. La Regione promuove attività formative per gli operatori socio-sanitari volte a migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.
5. Le Aziende sanitarie comunicano a cadenza annuale alla Giunta regionale le modalità attuative degli interventi previsti dal presente articolo, con particolare riferimento all’impiego dei servizi di mediazione interculturale e alle ulteriori iniziative intraprese per facilitare l’accesso ai servizi e alle cure da parte degli immigrati.
6. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 286/1998, l’Amministrazione regionale, nell’ambito di programmi umanitari, d’intesa con il Comune che realizza l’ospitalità, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all’erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all’assistenza.
1. Gli immigrati hanno diritto di avvalersi dell’attività dei difensori civici degli enti locali, nonché del Garante regionale dei diritti della persona, di cui alla l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.
1. ...........................................................................
2. I Comuni e le Comunità montane, anche attraverso la programmazione degli ambiti territoriali sociali e con il concorso della Regione, promuovono e incentivano l’istituzione di:
a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l’adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l’accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l’inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.
3. Per la gestione dei centri di cui al comma 2, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente, con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.
4. La Regione assicura il coordinamento dei centri servizi di cui al comma 2, lettera b).
5. (Abrogato)
Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 2, l.r. 30 novembre 2009, n. 28, e dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 5 di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. La Regione e gli enti locali valorizzano l’attività dei mediatori interculturali sia per la ricognizione dei bisogni degli utenti sia per l’ottenimento di adeguate prestazioni finalizzate a garantire pari condizioni di accesso ai servizi, favorendo le relazioni sociali tra persone e realtà diverse.
1. La Regione promuove azioni volte a garantire ai destinatari della presente legge parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative.
2. Sono estesi agli immigrati, residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l’acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.
1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dalla normativa statale e regionale vigenti.
2. La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi in collaborazione con la rete di organismi pubblici e privati che offrono risposte al problema della tratta e dello sfruttamento.
3. La Regione, ai sensi dell’articolo 44, comma 12, del d.lgs. 286/1998, promuove la costituzione di centri di assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al comma 1.
1. La Regione, d’intesa con gli uffici centrali o periferici dello Stato e con gli enti locali, promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 19
Abroga la l.r. 2 marzo 1998, n. 2, ed i commi 10 e 11 dell’art. 43, l.r. 23 marzo 2000, n. 21.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Entro trenta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui all’articolo 9 e all’iscrizione nello stesso delle associazioni già iscritte al registro di cui all’articolo 9 della l.r. 2/1998, previa verifica dei requisiti.
3. La Consulta di cui all’articolo 9 della l.r. 2/1998 continua ad operare fino alla scadenza della legislatura regionale in corso e comunque fino alla successiva costituzione della Consulta di cui all’articolo 3.
4. Il programma triennale regionale degli interventi, adottato dall’Assemblea legislativa regionale per gli anni 2007/2009 ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2/1998, conserva efficacia fino all’approvazione del piano triennale di cui all’articolo 6, comma 1.
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 21
Aggiunge l’art. 7 bis alla l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
................................................................................
Nota relativa all'articolo 22
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.