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Atto:LEGGE REGIONALE 28 luglio 2009, n. 18
Titolo:Assestamento del bilancio 2009
Pubblicazione:( B.U. 30 luglio 2009, n. 73 supplemento n. 5)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2008)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2008)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2008)
Art. 4 (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2009)
Art. 5 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 6 (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)
Art. 7 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 37/2008)
Art. 8 (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 38/2008)
Art. 9 (Modifiche alla l.r. 7/1995)
Art. 10 (Modifiche alla l.r. 5/2003)
Art. 11 (Modifica alla l.r. 5/2008)
Art. 12 (Modifiche alla l.r. 6/2005)
Art. 13 (Modifiche alla l.r. 10/1997)
Art. 14 (Modifiche alla l.r. 11/2003)
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 21/2006)
Art. 16 (Modifica alla l.r. 9/2006)
Art. 17 (Autorizzazione della spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali)
Art. 18 (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 16/2009)
Art. 19 (Interventi comunitari)
Art. 20 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi)
Art. 21 (Scadenza di incarichi relativi al servizio sanitario regionale)
Art. 22 (Modifica alla l.r. 23/2008)
Art. 23 (Modifiche alla l.r. 23/1995)
Art. 24 (Riorganizzazione amministrativa)
Art. 25 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali)
Art. 26 (Deviazione traffico pesante l.r. 22/1999)
Art. 27 (Modifica alla l.r. 9/2002)
Art. 28 (Modifiche alla l.r. 2/2007)
Art. 29 (Modifiche alla l.r. 37/2008)
Art. 30 (Modifiche alla l.r. 15/1997)
Art. 31 (Modifiche alle l.r. 20/2003 e 29/2008)
Art. 32
Art. 33 (Interpretazione del comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001)
Art. 34 (Semplificazioni procedurali per le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del PAR FAS 2007/2013)
Art. 35
Art. 36
Art. 37 (Modifiche alla l.r. 25/2008)
Art. 38 (Compensi ai dipendenti regionali per collaudi)
Art. 39 (Modifiche alle l.r. 20/2001 e 14/2003)
Art. 40 (Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003)
Art. 41 (Piano delle alienazioni di beni appartenenti al patrimonio regionale)
Art. 42 (Incentivazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei Comuni della costa)
Art. 43 (Modifica alla l.r. 5/2006)
Art. 44 (Modifica alla l.r. 9/2003)
Art. 45
Art. 46 (Contributo straordinario all’associazione UNITRE di Ancona)
Art. 47 (Concessione in comodato dell’Eremo di Val di Sasso)
Art. 48
Art. 49 (Modifiche alla l.r. 14/2007)
Allegati



1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l’importo presunto di euro 5.464.773.897,56, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 4.636.549.906,98.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 per l’importo presunto di euro 5.031.825.300,03, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.975.473.581,56.


1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2008, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l’importo presunto di euro 80.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2008, nell’importo di euro 3.319.310.102,03, di cui euro 81.054.918,06 presso il Tesoriere della Regione ed euro 3.238.255.183,97 presso la tesoreria centrale dello Stato.


1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2008, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l’importo presunto di euro 512.948.597,53, è rideterminato in euro 742.131.243,48 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2008.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2009 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.


1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.
2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2009, già stabilita nell’importo di euro 57.519.399,66 per effetto dell’articolo 21 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l’anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), si stabilisce nel nuovo importo di euro 57.935.403,53.
2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 57.509.377,35 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera i), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 63.357.552,70;
b) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.064.054,45 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.053.140,25;
c) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.576.903,33 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.553.040,49;
d) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.104.768,32 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.096.164,53;
e) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 77.356.416,15 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.959.996,50;
f) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.529.716,44 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.529.599,46;
g) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 27.205.470,26 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.202.697,52;
h) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.728.708,04 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2008, risulta confermato;
i) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 24.681.648,11 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 38/2008, risulta confermato.

3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della l.r. 38/2008.


1. Gli allegati alla l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2009) sono modificati come segue:
a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

2. La tabella F della l.r. 37/2008 “Elenco beni immobili dell’ASUR, dell’INRCA e delle Aziende ospedaliere non più necessari ai fini istituzionali in base alla programmazione regionale” è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.


1. Gli allegati alla l.r. 38/2008 sono così modificati o sostituiti:
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 2 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge.



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Nota relativa all'articolo 9
Abrogato dall'art. 35, l.r. 18 luglio 2011, n. 15.


1. .........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................
4. In considerazione delle difficoltà in cui versa attualmente il sistema delle imprese, la Giunta regionale può modificare in via transitoria, con proprio atto, i termini e le modalità di restituzione dei finanziamenti previsti in riferimento agli articoli 2 e 3 della l.r. 5/2003 nei quadri attuativi per l’anno 2009 e precedenti, approvati ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge regionale.

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 abroga il comma 4 dell’art. 2, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell’art. 4, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 dell’art. 11, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.



1. ..........................................................
2. Il termine per la presentazione dell’istanza di trasformazione delle IPAB di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della l.r. 5/2008 è prorogato al 30 giugno 2011. Sono di conseguenza prorogati a tale data i corrispondenti termini previsti dall’articolo 6 della l.r. 5/2008 e dagli articoli 2, comma 1; 3, comma 2, e 4, comma 1, del regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (Attuazione della legge regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).
3. In pendenza dei termini di cui al comma 2, non possono essere approvate dalla Regione modifiche agli statuti diverse dalla trasformazione.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 2, l.r. 27 luglio 2010, n. 10.
Il comma 1 modifica il comma 1 bis dell’art. 12, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.



1. .........................................................
2. .........................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 30, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell’art. 30, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.



1. .........................................................
2. .........................................................

3. .........................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 modifica il comma 1 bis dell’art. 3, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
Il comma 2 aggiunge l’art. 7 bis alla l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
Il comma 3 modifica la lett. c) del comma 1 dell’art. 21, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.



1. ..........................................................
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3. ..........................................................
4. ..........................................................
5. ..........................................................

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 5 dell’art. 21, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell’art. 29, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 3 sostituisce il comma 6 dell’art. 30, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 4 modifica il comma 3 dell’art. 5, r.r. 20 luglio 2004, n. 4.
Il comma 5 abroga il comma 2 dell’art. 6, r.r. 20 luglio 2004, n. 4.



1. .........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................
4. La durata del collegio sindacale dell’INRCA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è parificata alla durata del consiglio di indirizzo e verifica in carica alla medesima data.

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 7, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.
Il comma 2 aggiunge il comma 10 bis all’art. 13, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.
Il comma 3 modifica il comma 11 dell’art. 13, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.



1. ..........................................................

Nota relativa all'articolo 16
Modifica il comma 2 dell’art. 63, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.


1. A decorrere dall’anno 2010 è autorizzata la spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali per l’anno 2010 per un importo di euro 307.200,00 e per l’anno 2011 per un importo di euro 416.400,00 a carico della UPB 1.03.01.
2. Per gli anni successivi si provvederà con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.


1. .........................................................

Nota relativa all'articolo 18
Sostituisce l’art. 5, l.r. 7 luglio 2009, n. 16.


1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010, FEAGA, Piano d’azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 30912705 e 30905609, istituiti nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.


1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di attuazione dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), anche in riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali e degli enti e società controllate o partecipate dalla Regione. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori cui sono tenuti i centri di assistenza agricola e i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quello previsto dal citato articolo 14, comma 6, del d.lgs. 99/2004. La medesima deliberazione è trasmessa per il parere alla commissione assembleare competente.


1. Gli incarichi di direttore generale di azienda ospedaliera, di direttore di zona e di direttore di presidio di alta specializzazione, conferiti nell’ambito del servizio sanitario regionale, che sono in scadenza entro il 31 gennaio 2010, sono prorogati fino al sessantesimo giorno dall’insediamento della nuova Giunta regionale, successivo all’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’anno 2010.


1. .........................................................

Nota relativa all'articolo 22
Aggiunge il comma 1 bis all’art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".



1. ..........................................................
2. ..........................................................


Nota relativa all'articolo 23
Il comma 1 abroga il comma 4 dell’art. 3, il comma 3 dell’art. 4 e l’art. 7 bis, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 aggiunge l'art. 4 bis alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23.



1. La Giunta regionale al fine di garantire la continuità delle attività di riscossione della tassa automobilistica continua ad avvalersi, fino alla data del 31 dicembre 2009, del personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 1° gennaio 2008.


1. Alla riscossione dei diritti obbligatori di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/2031 e del regolamento UE 2017/625), provvede l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" di cui alla legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"), d'ora in avanti Agenzia.
2. I diritti obbligatori sono versati attraverso gli appositi canali pagoPA dell'Agenzia.
3. L'Agenzia comunica periodicamente alla Regione l'elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o hanno eseguito oltre la scadenza, il versamento dei diritti obbligatori ai fini del recupero, tramite l'emissione di avvisi di accertamento, delle somme dovute e all'irrogazione delle sanzioni, in caso di mancato o tardivo versamento degli importi, nella misura e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
4. Il recupero delle somme di cui al comma 3 è eseguito, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
5. I diritti obbligatori incassati ogni anno dall'Agenzia sono riversati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione.
6. Il gettito derivante dalla riscossione e dall'attività di recupero dei diritti obbligatori è accertato ed iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 01 del bilancio di previsione della Regione ed è destinato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 56 del d.lgs. 19/2021, a integrare i contributi regionali per le attività di protezione delle piante del Servizio fitosanitario regionale che effettua i controlli.
7. Per quanto non espressamente previsto da questo articolo si applicano le disposizioni vigenti concernenti i diritti obbligatori in materia fitosanitaria.

Nota relativa all'articolo 25
Così sostituito dall'art. 8, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25


1. La quota di euro 35.373,00 relativa alla copertura per l’anno 2008 delle spese derivanti dalla deviazione del traffico pesante , di cui alla l.r. 2 agosto 1999, n. 22 (Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all’autostrada A14 nel periodo luglio-settembre 1999), posta a carico dei Comuni ai sensi del protocollo sottoscritto in data 22 luglio 2008, è assunta a carico della Regione.


1. ..........................................................
2. La deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle provvidenze economiche finalizzate alla fruizione delle aspettative retribuite previste al presente articolo è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 27
Il comma 1 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all’art. 8, l.r. 18 giugno 2002, n. 9.


1. .........................................................

Nota relativa all'articolo 28
Abroga l'art. 12, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.


1. ..........................................................
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Nota relativa all'articolo 29
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 29, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell’art. 29, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.



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9. L’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, si applica a decorrere dal primo trimestre dell’anno 2010.
10. Fino alla istituzione delle autorità d’ambito di cui all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006, l’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.
11. In fase di prima applicazione e fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti di trattamento finalizzati all’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), così come previsti nel piano regionale dei rifiuti e nei piani d’ambito, l’intero gettito dell’addizionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della l.r. 15/1997, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi per il finanziamento degli impianti pubblici medesimi e di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione e al potenziamento degli impianti pubblici di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, nonché alle strutture pubbliche funzionali all’organizzazione della raccolta differenziata.

Nota relativa all'articolo 30
Così modificato dall'art. 2, l.r. 20 aprile 2012, n. 9; dall'art. 3, l.r. 29 luglio 2013, n. 21, e dall'art. 26, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell’art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell’art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 3 modifica il comma 5 dell’art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 4 aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all’art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 5 sostituisce la lett. c) del comma 1 dell’art. 4, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 6 aggiunge la lett. c bis) al comma 1 dell’art. 6, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 7 sostituisce la lett. e) del comma 1 dell’art. 4, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 8 aggiunge il comma 4 bis all’art. 9, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.



1. .........................................................
2. .........................................................

Nota relativa all'articolo 31
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 2 dell’art. 14 bis, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell’art. 13, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29.


Art. 32

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Nota relativa all'articolo 32
Abrogato dall'art. 11, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.
Ai sensi dell'art. 11, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.



1. Al comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), inserito dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento dei bilancio 2005), per sede legale nel territorio regionale si intende anche la sede operativa dell’impresa nel territorio regionale, se la sede legale è ubicata fuori dalla regione.


1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007/2013.

Art. 35

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 35
Prima modificato dall'art. 38, l.r. 27 novembre 2012, n. 37, e dall'art. 2, l.r. 10 maggio 2013, n. 10, poi abrogato dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.

Art. 36

...............................................................................

Nota relativa all'articolo 36
Prima modificato dall'art. 53, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e poi abrogato dall'art. 26, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.


1. ..........................................................
2. ..........................................................

Nota relativa all'articolo 37
Il comma 1 modifica il comma 4 dell’art. 13, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell’art. 34, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.



1. Il 50 per cento del compenso spettante ai dipendenti regionali per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è versato direttamente su apposito capitolo del bilancio della Regione per essere riassegnato ai corrispondenti fondi relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).


1. ..........................................................
2. ..........................................................

Nota relativa all'articolo 39
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all’art. 22 bis, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.
Il comma 2 modifca il comma 4 dell’art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



1. .........................................................
2. (Abrogato)
3. .........................................................

Nota relativa all'articolo 40
Il comma 1 sostituisce con due commi il comma 8 dell’art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 3 sostituisce con due commi il comma 3 quinquies dell’art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Così modificato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all’allegato piano delle alienazioni per l’anno 2009 (Tabella G) mediante trattativa privata e a un prezzo, non inferiore a quello di mercato, desunto da perizia tecnico-economica.
2. Il fabbricato di proprietà della Regione sito in Comune di Gabicce Mare (PU), viale della Vittoria n. 41, denominato “Palazzo del Turismo”, è assoggettato ad un vincolo di destinazione ad attività turistica di durata ventennale. Il vincolo è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dell’acquirente.


1. Per incentivare durante il periodo estivo i servizi di trasporto pubblico locale con finalità turistica per i Comuni costieri è istituito il fondo regionale a carico dell’UPB 4.27.01.
2. Per l’anno 2009 l’entità del fondo è stabilita in euro 300.000,00.


1. ..........................................................

Nota relativa all'articolo 43
Aggiunge il comma 7 bis all’art. 31, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.


1. ..........................................................

Nota relativa all'articolo 44
Aggiunge il comma 1 bis all’art. 4, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.

Art. 45

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Nota relativa all'articolo 45
Abrogato dall'art. 16, l.r. ottobre 2013, n. 32.


1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 2009 un contributo straordinario, pari ad euro 10.000,00, all’associazione Università delle tre età - UNITRE di Ancona.
2. La somma occorrente per l’erogazione del contributo di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 53105113, istituito nello stato di previsione della spesa.


1. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla concessione in comodato gratuito alla Provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati minori di Jesi, per la durata di anni cinquanta, del complesso monumentale di proprietà della Regione denominato “Eremo di Val di Sasso”, sito in comune di Fabriano, località Valleremita.
1 bis. L'autorizzazione prevista al comma 1 si estende alle aree adiacenti, di proprietà della Regione, individuate dalla Giunta regionale, necessarie alla fruibilità e alla valorizzazione del complesso.

Nota relativa all'articolo 47
Così modificato dall'art. 5, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24

Art. 48

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Nota relativa all'articolo 48
Abrogato dall'art. 5, l.r. 29 marzo 2017, n. 9.


1. .........................................................
2. .........................................................

Nota relativa all'articolo 49
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 17, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell’art. 26, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.


Allegati

Assestamento del bilancio 2009
allegato acquisito in formato pdf 761Kb.