Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 24 |
Titolo: | Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati |
Pubblicazione: | ( B.U. 22 ottobre 2009, n. 99 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | AMBIENTE |
Materia: | Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti |
Note: | Ai sensi del comma 6 dell'art. 7, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18, sono abrogate le disposizioni della presente legge in contrasto con la predetta l.r. 18/2011. |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Funzioni delle Province)
Art. 4 (Funzioni dei Comuni)
Art. 5 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
Art. 6 (Ambiti territoriali ottimali)
Art. 7 (Attribuzione delle competenze per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
Art. 8 (Stipula della convenzione e costituzione dell’ATA)
Art. 8 bis (Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti)
Art. 9
Art. 10 (Piano d’ambito)
Art. 10 bis
Art. 11
Art. 12 (Catasto regionale dei rifiuti)
Art. 13 (Azioni per la prevenzione dei rifiuti)
Art. 14 (Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero)
Art. 15 (Azioni per favorire la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati)
Art. 16 (Educazione e formazione)
Art. 17 (Appalti verdi)
Art. 18 (Potere sostitutivo)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
Art. 20 (Norme transitorie e finali)
Art. 21 (Abrogazioni)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Funzioni delle Province)
Art. 4 (Funzioni dei Comuni)
Art. 5 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
Art. 6 (Ambiti territoriali ottimali)
Art. 7 (Attribuzione delle competenze per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
Art. 8 (Stipula della convenzione e costituzione dell’ATA)
Art. 8 bis (Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti)
Art. 9
Art. 10 (Piano d’ambito)
Art. 10 bis
Art. 11
Art. 12 (Catasto regionale dei rifiuti)
Art. 13 (Azioni per la prevenzione dei rifiuti)
Art. 14 (Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero)
Art. 15 (Azioni per favorire la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati)
Art. 16 (Educazione e formazione)
Art. 17 (Appalti verdi)
Art. 18 (Potere sostitutivo)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
Art. 20 (Norme transitorie e finali)
Art. 21 (Abrogazioni)
1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in armonia con i principi e le norme comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale, nonché la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici ed in particolare di:
a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;
b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilati adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali;
c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali, nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria;
d) favorire lo sviluppo dell’applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali;
e) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente;
f) favorire la riduzione dello smaltimento indifferenziato;
g) favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione;
h) favorire l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
i) promuovere presso le imprese le forme di progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all’origine la creazione di rifiuti non riciclabili, intervenendo attraverso idonee forme di incentivazione economica e/o fiscale.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, lettera e), la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno del territorio regionale, con una progressiva autosufficienza all’interno degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all’articolo 200 del d.lgs. 152/2006. Per le restanti tipologie di rifiuto si applica il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, tenendo conto del contesto geografico, delle eventuali condizioni di crisi ambientale o della necessità di impianti specializzati.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.
1. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 196 del d.lgs. 152/2006 ed in particolare:
a) promuove la gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
b) approva il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5;
c) verifica la conformità al piano regionale dei Piani d’ambito (PdA) di cui all’articolo 10 e della individuazione delle aree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
d) (abrogata)
e) approva le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati necessarie all’attuazione della presente legge;
f) (abrogata)
g) stabilisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, i criteri per la determinazione di idonee misure compensative:
1) in favore degli enti locali proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in rapporto agli investimenti effettuati;
2) in favore dei comuni interessati dall’impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti;
h) definisce lo schema di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l’autorità d’ambito ed i soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, sentite le autorità d’ambito;
i) concede i finanziamenti per l’attuazione del piano regionale e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;
l) approva l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti inquinati regionali, predisposto dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM);
m) favorisce la realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 211 del d.lgs. 152/2006.
1 bis. (Abrogato)
2. La Giunta regionale stabilisce le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire una maggiore efficacia alle azioni regionali in materia di gestione dei rifiuti.
Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 7, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18, e dall'art. 16, l.r. 9 maggio 2019, n. 11.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 3, l.r. 3 aprile 2018, n. 5, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della medesima legge, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico istituzionale già istituito ai sensi del comma 2 di questo articolo.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 3, l.r. 3 aprile 2018, n. 33 per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della medesima legge, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico istituzionale già istituito ai sensi del comma 2 di questo articolo.
1. Le Province esercitano le funzioni di cui all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006 e in particolare:
a) individuano, sulla base del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e del piano regionale di gestione dei rifiuti, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sentiti l’AdA e i Comuni interessati;
b) gestiscono l’Osservatorio provinciale sui rifiuti (OPR), istituito ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti (ONR) di cui all’articolo 206 bis del d.lgs. 152/2006;
c) curano la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;
d) stipulano, sentita la Regione, accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all’interno dei confini dell’ATO.
2. Le Province esercitano altresì le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006.
3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale. Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1 bis. Le Province trasmettono alla Regione copia dei dati relativi agli impianti di propria competenza inviati ai sensi dell’articolo 29 duodecies del d.lgs. 152/2006.
4. II Presidente della Provincia promuove ed adotta le iniziative di cui all’articolo 191, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le operazioni ricadenti nel territorio provinciale.
5. Per le attività di competenza la Provincia si avvale del supporto tecnico scientifico dell’ARPAM.
Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.
Ai sensi del citato art. 42, l.r. 16/2010, i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 ancora in fase di istruttoria presso la Regione, sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente. A tal fine la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. 16/2010.
1. I Comuni concorrono alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati secondo quanto previsto dall’articolo 198 del d.lgs. 152/2006.
1 bis. I Comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).
2. Restano di competenza dei Comuni le funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, di cui all’articolo 14 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006).
3. II Sindaco promuove e adotta le iniziative di cui all’articolo 191, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le operazioni ricadenti nel territorio comunale.
Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.
La Corte Costituzionale, con sentenza 187/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, che aggiunge il comma 1 bis al presente articolo.
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti definisce gli indirizzi e le modalità per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge.
2. Il piano regionale contiene in particolare:
a) l’analisi della tipologia, delle quantità e dell’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ATO;
b) l’indicazione del complesso delle attività, delle tipologie e dei fabbisogni di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO;
c) l’indicazione del complesso delle attività, delle tipologie e dei fabbisogni di impianti necessari ad assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;
d) i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali in materia, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti di imballaggio;
f) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;
g) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
h) la previsione di apposite azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti per singolo ATO;
i) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
3. Costituiscono, inoltre, parte integrante del piano di cui al comma 1, il piano regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all’articolo 4 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili), nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all’articolo 199, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
4. Il piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale con le modalità di cui alla legge regionale sulle procedure della programmazione.
Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 7, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18.
1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia e assumono la seguente denominazione:
a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
b) ATO 2 - Ancona;
c) ATO 3 - Macerata;
d) ATO 4 - Fermo;
e) ATO 5 - Ascoli Piceno.
2. I singoli Comuni, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006, possono richiedere alla Regione e alle Province competenti per territorio il passaggio in un ATO limitrofo. Il passaggio è disposto tramite accordo interprovinciale, previo nulla osta adottato con deliberazione della Giunta regionale.
2 bis. La Giunta regionale, sentita l’ATA competente, può stipulare accordi per ricomprendere Comuni di altre Regioni in uno degli ATO di cui al comma 1 o anche per l’inserimento di Comuni marchigiani in un ATO limitrofo appartenente ad altra Regione.
Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 7, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18.
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede in particolare:
a) le modalità di funzionamento dell'Assemblea territoriale d'ambito (ATA);
b) l’incarico al Presidente dell’ATA dell’esecuzione delle relative deliberazioni e della sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti;
c) le modalità e le risorse per l’esercizio delle funzioni;
d) la disciplina dei rapporti successori derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), compresi i rapporti di lavoro del personale.
3. L’ATA è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ricadenti nell’ATO o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale.
4. Le funzioni di cui al comma 1 sono in particolare:
a) l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
c) la predisposizione, l’adozione e l’approvazione del Piano d’Ambito (PdA) di cui all’articolo 10 e l’esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria;
c bis) la stipula, ai fini della predisposizione del PdA, di accordi per la gestione dei rifiuti sovra ambito, in attuazione delle previsioni del piano regionale di cui all’articolo 5 dirette al raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza del sistema regionale di gestione dei rifiuti, previa verifica della fattibilità ambientale ed economica dei medesimi;
d) l’affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’ATO;
e) la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell’articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
h) l’approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs.152/2006;
i) l’approvazione della Carta dei servizi;
l) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell’articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
m) la determinazione dell’entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g);
n) la trasmissione al catasto regionale di cui all’articolo 12 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell’ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. L’attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell’utenza.
6. I Comuni appartenenti all’ATO assicurano le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge anche attraverso i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 del d.lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
Nota relativa all'articolo 7
Sostituito dall'art. 1, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18. Così modificato dall'art. 1, l.r. 26 marzo 2012, n. 4, e dall'art. 25, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 6, l.r. 18/2011, l’attribuzione all’ATA delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo decorre dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 6, l.r. 18/2011, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, gestiscono i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati continuano a garantire tali servizi sino all’effettiva attivazione del servizio di cui al comma 4, lettera d), del presente articolo.
Ai sensi del comma 9 dell'art. 6, l.r. 18/2011, fino alla decorrenza del termine indicato al comma 4 della predetta legge, gli adempimenti previsti dal comma 4, lettera n), del presente articolo sono effettuati dai Comuni o loro consorzi o dai soggetti gestori del servizio rifiuti.
1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, lo schema della convenzione prevista all’articolo 7 e lo trasmette agli enti locali appartenenti all’ATO ai fini dell’adozione, da effettuarsi nei successivi trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dalla trasmissione dello schema di convenzione di cui al comma 1, il Presidente della Provincia convoca i Comuni per la sottoscrizione della convenzione e per l’insediamento dell’ATA.
3. Le quote di rappresentanza degli enti locali nell’ATA sono determinate in base ai seguenti criteri:
a) 10 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
b) 85 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
e) 5 per cento alla Provincia.
4. L’ATA è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di due terzi degli enti che ne fanno parte e in seconda convocazione con l’intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti.
5. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni dell’ATA sono assunte attraverso l’espressione di una doppia maggioranza, determinata:
a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;
b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.
6. Ai componenti dell’ATA non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.
Nota relativa all'articolo 8
Sostituito dall'art. 2, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18. Così modificato dall'art. 10, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37.
1. Per garantire il coordinamento e l’unitarietà di indirizzo su base regionale delle attività esercitate in base alla presente legge è istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti.
2. Compongono la Conferenza di cui al comma 1 il Presidente della Regione o suo delegato, che la convoca e la presiede, e il Presidente di ogni ATA.
3. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.
Nota relativa all'articolo 8 bis
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18.
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 9
Abrogato dall'art. 7, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18.
1. Il PdA definisce, nell’ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.
2. Il PdA è redatto, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano.
3. Il PdA contiene in particolare:
a) l’analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti, al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) i criteri in base ai quali, nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 7, possono essere stipulati accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;
d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale;
e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale;
f) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell’impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);
g) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dall’applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.
4. Il PdA è adottato entro un anno dalla data di approvazione dell’atto di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006.
5. Il PdA è depositato nei venti giorni successivi all’adozione presso la sede della Provincia e dei Comuni per trenta giorni.
6. Dell’adozione di cui al comma 4 deve essere data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.
7. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 5, il PdA è trasmesso alla Regione, dando conto delle eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi novanta giorni, ne verifica la conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti nonché il rispetto delle previsioni di cui al comma 2.
8. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle eventuali prescrizioni da parte della Regione, il PdA viene approvato in via definitiva conformemente alle prescrizioni stesse.
9. Il PdA approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
10. Il PdA è sottoposto a verifiche e adeguamenti entro un anno dagli aggiornamenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Le variazioni strettamente necessarie all’adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.
11. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti.
12. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali.
Nota relativa all'articolo 10
Sostituito dall'art. 4, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18. Così modificato dall'art. 2, l.r. 28 giugno 2018, n. 22.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 1 agosto 2016, n. 18, nelle more dell’adozione dei piani d’ambito di cui al presente articolo, e comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, i Comuni possono richiedere alla Regione il passaggio all’ambito territoriale ottimale (ATO) confinante con quello di appartenenza. Il passaggio è disposto con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole delle assemblee territoriali d’ambito (ATA) interessate e alle seguenti condizioni:
a) il territorio comunale sia adiacente a quello dell’ATO limitrofo per una estensione lineare dei propri confini non inferiore al 70 per cento del loro sviluppo totale;
b) la richiesta sia adeguatamente motivata sotto il profilo del raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema comunale di gestione dei rifiuti.
La Corte costituzionale, con sentenza 142/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 2, l.r. 28 giugno 2018, n. 22, che sostituisce e modifica il comma rispettivamente 2 e 7 di questo articolo.
................................................................................
Nota relativa all'articolo 10 bis
Prima aggiunto dall'art. 31, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, e poi abrogato dall'art. 1, l.r. 9 maggio 2011, n. 9.
.............................................................
Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.
Ai sensi del citato art. 42, l.r. 16/2010, i procedimenti di cui al presente articolo pendenti alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 16/2010 sono conclusi secondo la presente disciplina dall’autorità individuata quale autorità competente dalla norma vigente al momento della presentazione dell’istanza.
1. La sezione regionale del catasto dei rifiuti, istituita presso l’ARPAM, assicura la tenuta del quadro conoscitivo completo relativo al sistema integrato di gestione dei rifiuti e ne cura in modo costante l’aggiornamento.
2. Nel rispetto delle disposizioni statali circa le modalità di raccolta dei dati, la Giunta regionale detta indirizzi per l’articolazione territoriale, la trasmissione, l’elaborazione e la divulgazione dei dati medesimi.
3. La Giunta regionale determina altresì le modalità e i criteri per armonizzare ed integrare le attività del catasto regionale con quelle degli OPR di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
1. La Regione, gli enti locali e l’AdA, ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), favoriscono e sostengono:
a) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
b) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
c) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
2. La Regione promuove con soggetti pubblici e privati accordi che definiscono specifiche linee di azione per favorire la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti.
3. La Giunta regionale predispone le linee guida per indirizzare tutti i soggetti interessati verso le migliori pratiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.
1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), ai fini del raggiungimento degli obiettivi statali e comunitari in materia, promuove lo sviluppo della raccolta differenziata e del recupero di materia tramite strumenti diversificati che riguardano in particolare:
a) azioni e strumenti incentivanti finalizzati a favorire la riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata in grado di assicurare alte percentuali di intercettazione, in particolare mediante il sistema di raccolta porta a porta;
b) iniziative incentivanti volte ad assicurare un elevato recupero delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera differenziata ed il collocamento sul mercato del materiale riciclato;
c) l’attivazione di forme di comunicazione e sensibilizzazione;
d) la stipulazione di accordi e intese con soggetti pubblici e privati, tra i quali i consorzi nazionali di filiera di cui al d.lgs. 152/2006.
1. La Regione concede contributi agli enti pubblici competenti alla realizzazione d’ufficio degli interventi di bonifica, di ripristino e di riqualificazione ambientale dei siti contaminati. Il piano regionale per la bonifica dei siti contaminati deve considerare nell’ambito delle valutazioni di priorità anche i siti inquinati di interesse nazionale e quelli ricadenti all’interno dell’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale.
1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano e promuovono, anche in collaborazione con associazioni, aziende, società e istituzioni scolastiche, iniziative di educazione e formazione in relazione ai principi ed alle finalità della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi e le risorse necessarie per la loro realizzazione anche nell’ambito delle attività del sistema regionale di informazione, formazione e educazione ambientale (INFEA).
3. La Regione e gli enti locali interessati sostengono in particolare l’istituzione e l’attività di ludoteche regionali del riuso, quali strumenti per l’elaborazione e la diffusione di iniziative in materia di valorizzazione ludico-creativa dei rifiuti riutilizzabili, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 36 (Legge comunitaria regionale 2008), la Regione e gli enti di cui alla l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale), sono tenuti a coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 50 per cento del fabbisogno medesimo, inserendo nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza.
1. Ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati nei termini previsti, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.
2. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario sono posti a carico dell’ente inadempiente.
Nota relativa all'articolo 18
Così sostituito dall'art. 5, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18.
1. All’attuazione degli interventi e delle azioni previste dalla presente legge concorrono la Regione e gli enti locali tramite risorse finanziarie proprie, statali e comunitarie.
2. Per l’anno 2009 è autorizzata, per la componente regionale della spesa, la somma di euro 640.000,00, alla copertura della quale si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico delle UPB 4.23.06 e 4.23.07.
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie regionali nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione e al programma operativo annuale vigenti.
1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. Il piano regionale dei rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 284/1999 e i piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui alla l.r. 28/1999 conservano efficacia, fatta salva la possibilità di apportare eventuali modifiche cui si applicano le norme procedimentali previgenti, fino all’entrata in vigore del piano di cui all’articolo 5.
9. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino all’adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.
10. (Abrogato)
Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dall'art. 7, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18.
1. ..........................................................
Nota relativa all'articolo 21
Abroga la l.r. 28 ottobre 1999, n. 28; la l.r. 9 marzo 2000, n. 17; la l.r. 18 gennaio 2005, n. 1, e l’art. 14, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.