Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 33 |
Titolo: | Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attivitŕ dei gruppi consiliari" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale" |
Pubblicazione: | ( B.U. 24 dicembre 2009, n. 121 supplemento n. 9) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 34/1988)
Art. 4 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 34/1988)
Art. 5 (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 14/2003)
Art. 6 (Disposizione transitoria)
Art. 2
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 34/1988)
Art. 4 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 34/1988)
Art. 5 (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 14/2003)
Art. 6 (Disposizione transitoria)
Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
1. .........................................................
Nota relativa all'articolo 3
Sostituisce l'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
1. .........................................................
Nota relativa all'articolo 4
Modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
1. .........................................................
Nota relativa all'articolo 5
Sostituisce l’art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, nell’ambito delle rispettive competenze, adeguano alle disposizioni della presente legge i contratti degli addetti alle proprie segreterie particolari e a quelle dei gruppi assembleari, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.