Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 33
Titolo:Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attivitŕ dei gruppi consiliari" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale"
Pubblicazione:( B.U. 24 dicembre 2009, n. 121 supplemento n. 9)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario




Art. 1


Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.


Art. 2


Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 3
Sostituisce l'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. .........................................................

Nota relativa all'articolo 4
Modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 5
Sostituisce l’art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, nell’ambito delle rispettive competenze, adeguano alle disposizioni della presente legge i contratti degli addetti alle proprie segreterie particolari e a quelle dei gruppi assembleari, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.