Atto: | LEGGE REGIONALE 22 novembre 2010, n. 17 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale" |
Pubblicazione: | ( B.U. 25 novembre 2010, n. 104 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, esclusi gli artt. 8, 18, 19 e 20, comma 6. |
Sommario
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8 (Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica )
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18 (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 26/1996)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
Art. 20 (Norme transitorie e finali)
Art. 21
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Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
2. La Consulta è composta da tredici membri di cui:
a) cinque designati da ciascuno degli Ordini delle professioni infermieristiche provinciali;
b) due designati dall'Ordine regionale della professione di ostetrica;
c) cinque designati congiuntamente dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, garantendo la rappresentanza di ciascuna delle aree tecnico-diagnostica, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione;
d) uno designato dall'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista.
2 bis. I membri della Consulta possono delegare altri soggetti a partecipare alle sedute della stessa, purché appartenenti al medesimo Ordine del delegante.
2 ter. La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Consulta, sentita la competente commissione assembleare permanente.
3. La Consulta fornisce parere obbligatorio agli organi regionali competenti sugli atti relativi alle professioni di cui al presente articolo.
4. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine gli atti possono essere adottati prescindendo dal parere medesimo.
5. La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa possono richiedere alla Consulta pareri su atti diversi da quelli indicati al comma 3.
Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 1, l.r. 9 luglio 2025, n. 15.
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Nota relativa all'articolo 9
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 13
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 14
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 15
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 16
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 17
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 18
Sostituisce l'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede, a decorrere dall’anno 2011, mediante l’utilizzo delle risorse del fondo sanitario regionale.
1 bis. Nei casi di progetti o programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea, l'ARS può ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibili di personale per lo svolgimento delle relative attività, su proposta del direttore che adotta i relativi atti e previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001. In tal caso le relative spese non sono computabili ai fini della determinazione del costo del personale della medesima Agenzia.
Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 29, l.r. 1 agosto 2011, n. 17.
1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)
6. Le spese per il personale dell’ARS continuano a fare carico sul Fondo sanitario regionale. Si applicano all’ARS le disposizioni concernenti le limitazioni di spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale.
7. (Abrogato)
Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 18, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, e dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 21
Prima modificato modificato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, poi abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.