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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2012, n. 3
Titolo:Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)
Pubblicazione:( B.U. 29 marzo 2012, n. 31 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 306 del 13/03/2012.
Titolo sostituito dall'art. 1, r.r. 17 maggio 2012, n. 5.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, la parola: Provincia, ovunque presente in questo regolamento, e' sostituita dalla parola: Regione.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, la parola: provinciale, ovunque presente in questo regolamento, e' sostituita dalla parola: regionale.
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, nelle more della approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale, la pianificazione e la gestione degli ungulati sono attuate sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria e dei Piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento. Inoltre, per lo anno 2017 le squadre, i gruppi di girata e i selecacciatori presentano allo ATC la domanda per lo accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale entro il 20 febbraio.


Sommario


CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto e finalita)
Art. 2 (Figure tecniche)
Art. 3 (Ripopolamenti e reintroduzioni)
CAPO II
Gestione faunistico-venatoria e controllo del cinghiale
Art. 4 (Pianificazione territoriale)
Art. 5 (Distretti e unità di gestione)
Art. 6 (Gestione del cinghiale)
Art. 7 (Accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale)
Art. 8 (Modalità di prelievo del cinghiale)
Art. 9 (Gestione e prelievo del cinghiale nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
Art. 10 (Gestione e prelievo del cinghiale nelle aree contigue o limitrofe alle aree protette)
Art. 11 (Controllo numerico del cinghiale)
CAPO III
Gestione faunistico-venatoria dei cervidi
Art. 12 (Pianificazione territoriale)
Art. 13 (Gestione faunistico-venatoria)
Art. 14 (Accesso alla gestione e al prelievo dei cervidi)
Art. 15 (Modalità di prelievo dei cervidi)
Art. 16 (Gestione e prelievo dei cervidi nelle aziende faunistico-venatorie)
Art. 17 (Mostra dei trofei)
CAPO IV
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 18 (Recupero dei capi feriti)
Art. 19 (Commissione tecnica regionale)
Art. 19 bis (Modalità di riconsegna del tesserino per la caccia di selezione)
Art. 20 (Norme transitorie e finali)

CAPO I

Disposizioni generali



1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 27 bis, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati con le seguenti finalità:
a) conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura;
b) salvaguardare le condizioni sanitarie del settore zootecnico con riferimento alle malattie infettive trasmissibili tra ungulati selvatici e domestici;
c) attivare misure preventive per la tutela della sicurezza delle persone e delle produzioni agricole;
d) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti sul territorio regionale sia attraverso l’analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente sulla base di metodologie di cui ai criteri e indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.

2. Il presente regolamento definisce in particolare l’attività di caccia di selezione, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nelle aziende faunistico-venatorie, nonché le modalità di prelievo del cinghiale, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della capacità ricettiva dei vari ambienti e del grado di vocazionalità per le diverse specie di ungulati selvatici sia in termini qualitativi che quantitativi;
b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti, realizzata mediante censimenti oggettivi;
c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
e) applicazione di mezzi e tempi di prelievo adeguati e biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
f) controllo statistico, sanitario e biometrico di tutti i capi abbattuti.

3. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio regionale occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie di ungulati selvatici.
4. La Regione per lo svolgimento delle attività che derivano dall’applicazione di cui al comma 2 si avvale dell’Osservatorio Faunistico Regionale (OFR).
5. La Regione definisce specifici programmi operativi con le Regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 2, r.r. 17 maggio 2012, n. 5.



1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati concorrono coloro che sono in possesso delle seguenti qualifiche tecniche:
a) tecnico faunistico provvisto di laurea tecnico - scientifica attinente alla materia con esperienza almeno triennale nella gestione faunistico venatoria degli ungulati selvatici;
b) responsabile di distretto, per la caccia di ungulati con metodi selettivi;
c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi (selecacciatore), abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo e daino;
d) caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata;
e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
f) conduttore di cane da traccia;
g) conduttore di cane limiere;
h) operatore abilitato ai censimenti;
i) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;
i bis) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici sul cinghiale;
i ter) operatore abilitato al censimento del cervo.

2. Le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e i bis), sono abilitate dalla Regione, mediante apposite prove d’esame, previa frequentazione di specifici corsi organizzati e realizzati dagli ATC che li attivano periodicamente in relazione alle domande pervenute e alle esigenze gestionali dell’ATC stesso. La Giunta regionale stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l’accesso ai corsi, le modalità delle prove d’esame e la composizione delle commissioni d’esame. Le abilitazioni hanno validità su tutto il territorio regionale. La Regione rilascia i tesserini di riconoscimento. L’OFR, per le finalità di cui alla l.r. 7/1995, qualora lo ritenga necessario, può organizzare specifici corsi di formazione rilasciandone le relative abilitazioni, per le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), i bis ) e i ter) anche attraverso la collaborazione con gli ATC o altri Enti.
3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente riconosce le abilitazioni conseguite presso altre Regioni o Province autonome o enti, agenzie e altri organismi da queste dipendenti a seguito di espressa richiesta degli interessati, accertata l’equipollenza del titolo in possesso rispetto alle caratteristiche dei percorsi formativi e alle modalità di svolgimento delle prove di esame.
3 bis. Coloro che sono in possesso delle qualifiche tecniche di cui al comma 1 lettere c) ed e), acquisiscono anche la qualifica di operatori addetti all’attività di controllo rispettivamente degli ungulati e del cinghiale ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della l.r. 7/1995.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 3, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 1, r.r. 13 marzo 2013, n. 2, e dagli artt. 1 e 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati sono effettuati esclusivamente sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Regione nel rispetto della normativa vigente.
2. È sempre vietata l’immissione del cinghiale in campo aperto.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dagli artt. 2 e 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.

CAPO II

Gestione faunistico-venatoria e controllo del cinghiale



1. Gli ATC, in base alle disposizioni del piano faunistico-venatorio regionale, ripartiscono il territorio in tre zone omogenee aventi le seguenti caratteristiche:
a) zona A, ove la presenza del cinghiale viene ritenuta sostenibile in rapporto alle attività antropiche e quindi la gestione faunistico-venatoria è finalizzata al mantenimento di una popolazione, nel periodo 1 Marzo/30 Aprile di ciascun anno, in equilibrio con il territorio nel rapporto massimo di cinque capi /100 ettari con seminativi inferiori al 40 per cento;
b) zona B, ove la presenza delle popolazioni di cinghiale interferisce negativamente con le attività antropiche pur in presenza di caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale e la gestione e il prelievo mirano al contenimento numerico del cinghiale nel rapporto, nel periodo 1 Marzo/30 Aprile di ciascun anno, massimo di due capi/100 ettari con seminativi compresi tra il 40 e il 70 per cento;
c) zona C, coincidente con il territorio prevalentemente interessato da produzioni agricole di rilevante interesse economico e con elementi antropici diffusi, ove la presenza del cinghiale determina significativi impatti negativi sulle attività umane e pertanto la gestione è tesa al raggiungimento di densità pari a zero individui per chilometro quadrato con seminativi superiori al 70 per cento.

2. Le zone di cui al comma 1 sono limitate da strade pubbliche o dai confini degli ATC.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 4, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 2, r.r. 13 marzo 2013, n. 2, e dall'art. 3, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. I distretti di gestione del cinghiale (DG-cinghiale) rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria ascrivibili a un popolazione di cinghiale.

2. Nell’ambito dei piani poliennali di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della l.r. 7/1995, gli ATC ripartiscono il territorio della zona A di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del presente regolamento in DG-cinghiale con validità quinquennale. Le DG-cinghiale devono avere una superficie di pianificazione faunistico venatoria (SPFV) compresa tra 5.000 e 20.000 ettari, con confini nettamente individuabili e coincidenti con limiti fisici naturali o antropici, quali corsi d’acqua, strade e ferrovie, limiti amministrativi provinciali, limiti tabellati per la presenza di altri istituti faunistici.
3. Nel territorio della zona A di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), l’ATC, a seguito delle domande di accesso alla gestione e al prelievo nei DG-cinghiale, ripartisce gli stessi in Unità di Gestione (UG-cinghiale) che devono avere dimensioni non inferiori a 500 ettari per la braccata e non inferiore a 100 ettari per la selezione.
4. Il territorio della zona B di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), individuato in ogni ATC come unico DG-cinghiale, viene ripartito in UG-cinghiale di dimensioni non inferiori a 500 ettari sia per la girata sia per la braccata, e a 100 ettari per la selezione.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 3, r.r. 13 marzo 2013, n. 2, e dall'art. 4, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. L’ATC, avvalendosi di un tecnico provvisto della qualifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico-venatorio regionale, adotta il piano annuale di gestione entro il 31 marzo.
2. Il piano annuale di gestione di cui al comma 1 prevede:
a) l’attività di monitoraggio e di organizzazione dei censimenti annuali del cinghiale effettuati in base ai diversi istituti faunistici dell’ATC medesimo;
b) l’individuazione della densità agro-forestale delle popolazioni di cinghiali nei diversi contesti territoriali;
c) la valutazione e gli interventi di prevenzione dei danni prodotti dal cinghiale all'agricoltura, nonché la definizione progettuale e la valutazione dell'efficacia delle attività di prevenzione dei danni;
d) la pianificazione territoriale, come definita all’articolo 4, anche in formato .shp;
e) la definizione del numero delle squadre, dei gruppi di girata e dei selecacciatori che possono essere ammessi al prelievo, ripartiti per ciascun DG-cinghiale nelle zone A, B e C in rapporto alle caratteristiche del territorio e alle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché le scelte gestionali previste con il piano annuale in base ai criteri di priorità definiti dal regolamento attuativo degli ATC. L'ATC, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, trasmette il regolamento attuativo adottato dal Comitato di gestione alla struttura organizzativa regionale competente che lo approva, apportando le eventuali modifiche e integrazioni, entro il 30 novembre;
f) il piano di prelievo annuale, con indicazione dei contingenti minimi e massimi da prelevare ripartiti per ogni distretto di gestione;
g) la definizione delle modalità attraverso cui viene monitorata l’attività di prelievo;
h) la individuazione delle modalità di controllo dei capi abbattuti;
i) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
l) l’allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, controllo e prelievo selettivo;
m) l’organizzazione dell’attività di recupero dei capi feriti;
n) l’elenco delle squadre, dei gruppi di girata e dei selecacciatori di cinghiale che sono stati ammessi dall’ATC, a seguito di istruttoria delle domande, secondo i criteri previsti dalla precedente lettera e) nonché nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 7.

3. L’ATC, entro il medesimo termine di cui al comma 1, previa verifica dei requisiti, trasmette alla struttura organizzativa regionale competente il piano di gestione annuale in formato elettronico e all’OFR solamente la parte del piano di prelievo riferita alla caccia di selezione, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente, entro quindici giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente e previo parere vincolante dell’OFR, lo approva e ne autorizza l’attuazione. A seguito dell’approvazione l’ATC provvede a distribuire le singole autorizzazioni e il materiale necessario per il prelievo. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente e l’OFR possono richiedere all’ATC modifiche o integrazioni per una sola volta con sospensione del procedimento. Qualora le integrazioni prodotte dall’ATC non siano conformi, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente stabilisce le adeguate prescrizioni.
4. L’ATC, entro il 28 febbraio, trasmette alla struttura organizzativa regionale competente e all’OFR la relazione consuntiva annuale in formato elettronico contenente i dati relativi alle attività di gestione di cui al comma 2. La relazione è firmata da un tecnico faunistico, così come individuato all’articolo 2, comma 1, lettera a). L’ATC, entro la stessa data, provvede altresì all’inserimento dei dati dell’attività di gestione nel sistema informativo territoriale dell’OFR.
5. Per le attività di gestione e organizzazione del prelievo venatorio l’ATC si avvale dei responsabili di distretto, i quali devono assicurare:
a) il passaggio di informazioni e il coordinamento tra I’ATC i capisquadra, i conduttori di limiere e i selecacciatori;
b) un buon livello di efficienza nell’organizzazione dei censimenti.
c) (Abrogata)
d) (Abrogata)
e) (Abrogata)
f) (Abrogata)
g) (Abrogata)

6. Il responsabile del distretto assicura l’invio delle informazioni per la relazione di cui al comma 4 all’ATC e, quando, richiesto, alla Regione ed all’OFR.
7. Gli ATC sono tenuti a fornire i dati risultanti dell’attività di gestione e prelievo del cinghiale ai soggetti pubblici, nonché ai portatori di interessi collettivi e diffusi entro il mese di febbraio di ogni anno.
8. Gli ATC possono prevedere forme di compensazione a beneficio dei responsabili di distretto e dei rilevatori biometrici.

Nota relativa all'articolo 6
Prima modificato dall'art. 5, r.r. 17 maggio 2012, n. 5, e poi sostituito dall'art. 4, r.r. 13 marzo 2013, n. 2. Così modificato dagli artt. 5 e 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, e dall'art. 1, r.r. 10 agosto 2020, n. 8.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, gli ATC debbono adeguare i propri regolamenti attuativi entro il 10 febbraio 2017.



1. La gestione e il prelievo venatorio sono esercitati:
a) nel territorio ricadente in zona A, dalle squadre di braccata e dai selecacciatori;
b) nel territorio ricadente in zona B, dalle squadre di braccata, dai gruppi di girata e dai selecacciatori;
c) nel territorio ricadente in zona C, dai gruppi di girata e dai selecacciatori.

1 bis. Nel territorio ricadente in zona C l'abbattimento del cinghiale è consentito in forma individuale od occasionale nel rispetto della normativa vigente e in base alle modalità stabilite dal calendario venatorio regionale. Ai fini del suddetto abbattimento gli ATC possono ammettere anche squadre di braccata finalizzate al raggiungimento di densità pari a zero individui per chilometro quadrato.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori presentano all’ATC domanda per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale, utilizzando apposita modulistica predisposta dall’ATC su indicazione della Regione.
2 bis. La composizione delle squadre e dei gruppi di girata, regolarmente ammessi alla gestione e al prelievo in un ATC, può essere modificata o integrata entro la data di adozione del piano da parte dell’ATC stesso. Le modifiche e le integrazioni non pregiudicano il rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. La squadra di braccata deve avere i seguenti requisiti:
a) essere costituita da un minimo di trenta a un massimo di ottanta cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra, e almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti;
b) essere costituite da almeno l’80 per cento di residenti nella regione.

3 bis. La squadra di braccata ammessa in zona C deve avere i seguenti requisiti:
a) essere costituita da un minimo di sei a un massimo di dodici cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra con almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata e un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti;
b) essere costituita da almeno l’80 per cento di residenti nel territorio regionale.

4. Il gruppo di girata deve avere i seguenti requisiti:
a) essere costituito da un numero minimo di cinque ad un massimo di dieci cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il conduttore di limiere ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti;
b) essere costituito da almeno l’80 per cento di residenti nella regione;
b bis) avere la disponibilità di almeno un cane con funzioni di limiere abilitato attraverso una specifica prova di lavoro, organizzata dall’ATC, valutata da un giudice dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), esperto in cani da traccia.
5. Il cacciatore appartenente a una squadra di braccata o a un gruppo di girata opera esclusivamente nella squadra o nel gruppo ove è iscritto nell'ambito di un solo ATC della regione e solo in veste di ospite in altre squadre o gruppi di girata per un massimo di 5 braccate e girate per stagione venatoria, fatta salva la possibilità di operare all'interno delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).
6. I selecacciatori in possesso della specifica qualifica possono essere ammessi a operare il prelievo nell’intero ATC e possono essere iscritti anche ad una squadra o un gruppo di girata.
7. L’ATC ammette al prelievo del cinghiale le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori richiedenti aventi i requisiti previsti.
8. L’ATC provvede a organizzare i censimenti di cinghiale, cui devono partecipare tutti i soggetti che hanno fatto richiesta di ammissione al prelievo.
9. A completamento del piano annuale l’ATC provvede:
a) ad assegnare in via esclusiva per l’annata venatoria, rispettivamente, alle squadre di braccata e ai selecacciatori le UG-cinghiale individuate;
b) ad ammettere le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori al prelievo nel DG-cinghiale della zona B. L’ATC stabilisce se assegnare le UG-cinghiale per l’intera annata venatoria o per una giornata di caccia, sulla base di quanto previsto dal proprio regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e);
c) ad ammettere i gruppi di girata e i selecacciatori al prelievo nella zona C.
Qualora gli interventi sono ritenuti non sufficienti può essere consentita anche la forma della braccata con una squadra di pronto intervento appositamente istituita dall’ATC medesimo.

9 bis. Qualora gli interventi di cui al comma 9 sono ritenuti non sufficienti può essere consentita anche la forma della braccata con una squadra di pronto intervento appositamente istituita dall’ATC medesimo.
9 ter. Nei casi di cui al comma 9 le UG-cinghiale per la caccia di selezione sono assegnate in via prioritaria agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti, in possesso della qualifica necessaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il cui fondo insiste nella UG stessa.
10. L’ATC prevede una quota di partecipazione all’organizzazione delle attività di gestione del cinghiale, quantificata: in euro 25,00 per ogni selecacciatore; da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00 per il gruppo di girata; da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00 per la squadra di braccata. L’ATC, nel regolamento attuativo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), definisce i criteri funzionali all’individuazione della quota di iscrizione da addebitare a ciascun gruppo di girata e squadra di braccata. Tali criteri devono considerare: l’entità dei danni prodotti dal cinghiale alle produzioni agro-forestali e gli incidenti stradali causati dai cinghiali nei DG o nelle UG-cinghiale in cui operano i gruppi di girata e le squadre di braccata; la collaborazione resa da tali soggetti per prevenire i danni alle produzioni agro-forestali; le attività di gestione faunistico-venatorie.
11. (Abrogato)
12. L’ATC valuta il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione di cui all’articolo 19. Le squadre e i gruppi di girata assegnatari di un DG-cinghiale o di una UG-cinghiale che alla fine del secondo anno non raggiungono gli obiettivi sono sottoposti al pagamento rispettivamente di ulteriori euro 2.000,00 e di euro 500,00 rispetto alla quota di iscrizione stabilita dall’ATC. Qualora nel terzo anno di attività di prelievo non vengono raggiunti gli obiettivi, le squadre e i gruppi di girata sono soggetti alla sospensione, per una stagione venatoria, da tutte le attività di gestione e prelievo stabilite dal presente regolamento. In quest’ultimo caso l’ATC provvede ad assegnare il corrispondente territorio ad altre squadre e ad altri gruppi di girata regolarmente ammessi alla gestione e al prelievo nell’ATC stesso.
13. (Abrogato)
14. A seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, l’ATC provvede a distribuire agli autorizzati il materiale necessario per esercitare il prelievo.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 6, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 5, r.r. 13 marzo 2013, n. 2; dagli artt. 6 e 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, e dall'art. 1, r.r. 22 maggio 2018, n. 4.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.
Ai sensi dell'art. 2, r.r. 22 maggio 2018, n. 4, ai fini di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1 del medesimo regolamento (che sostituisce il comma 1 bis di questo articolo), per l'anno 2018 il termine per la presentazione da parte delle squadre di braccata della domanda di cui al comma 2 di questo articolo è differito al 25 giugno.



1. Le squadre di braccata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere formate da almeno quindici cacciatori, oltre al caposquadra.
1 bis. Per poter svolgere l’attività di prelievo le squadre di braccata ammesse in zona C devono essere formate da almeno cinque cacciatori oltre al caposquadra, con un massimo di dieci componenti. Possono essere impiegati nell’azione di caccia al massimo tre cani.
2. I gruppi di girata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere costituiti da almeno quattro e massimo otto componenti, compreso il conduttore di limiere e l’ausilio di un cane con funzioni di limiere. Tali limiti non si applicano per il controllo nelle ZRC.
2 bis. La squadra e il gruppo di girata esercitano l’attività di prelievo esclusivamente nell’UG-cinghiale oggetto di assegnazione.
3. Possono partecipare alla braccata e alla girata rispettivamente un massimo di cinque e due ospiti, che non concorrono a determinare il numero minimo previsto per ogni gruppo. L’ospite è un cacciatore in regola con l’iscrizione all’ATC in cui si opera il prelievo. Ogni ospite non può partecipare a più di cinque braccate o girate per stagione venatoria nelle squadre o nei gruppi di girata autorizzati nella Regione.
3 bis. Possono partecipare alla braccata in zona C al massimo due ospiti, i quali non concorrono alla determinazione del numero minimo di ammissione.
4. Il capo squadra e il conduttore di cane limiere sono responsabili, rispettivamente per la propria squadra e per il proprio gruppo di girata, del corretto svolgimento delle relative operazioni di braccata e girata, comprese tutte le fasi preparatorie ad esse imputabili.
5. L’area di caccia in forma collettiva deve essere perimetrata da apposite tabelle di segnalazione. Le tabelle sono posizionate nelle vie carrabili di accesso a partire dalle ore 8,00 e dalle ore 9,00 rispettivamente per l’esercizio della girata e della braccata e comunque almeno un’ora prima dell’inizio dell’azione di caccia.
5 bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di dati relativi al prelievo e per consentire le attività di vigilanza, il caposquadra e il conduttore di cane limiere sono tenuti a compilare il verbale di caccia, contenuto in apposito registro, riportante i dati riferiti alla data e orario di inizio attività, le presenze attestate dalla firma dei membri della squadra o del gruppo e gli eventuali ospiti, nonché gli altri dati necessari. Qualora il verbale venga compilato in formato elettronico, deve essere trasmesso all’ATC prima dell’inizio della braccata o della girata ed è firmato digitalmente anche solo dal caposquadra o dal conduttore di cane limiere. In ogni caso il verbale deve essere compilato prima dell’inizio della tabellazione dell’area di caccia e non può essere modificato o integrato sino al termine dell’azione di caccia. Ogni verbale di caccia si completa con la scheda di abbattimento in cui devono essere annotate le informazioni riferite agli animali abbattuti. I dati di sintesi dei verbali, se cartacei, devono essere trasmessi mensilmente all’ATC in cui la squadra o il gruppo operano. Viceversa, le schede di sintesi inviate in formato elettronico e firmate digitalmente dal caposquadra o conduttore di cane limiere e dal rilevatore biometrico devono essere trasmesse giornalmente.
6. La caccia in braccata e la caccia in girata prendono avvio dalle ore 10,00.
6 bis. Il prelievo selettivo del cinghiale è esercitato esclusivamente in forma individuale con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso dei cani e con l’impiego della carabina a caricamento singolo manuale munita di ottica di precisione oppure dell'arco, oppure dell'arco di forza non inferiore a 50 libbre con lunghezza della freccia di almeno 27" (68,58 cm) dotata di punta a lama doppia o multipla di peso non inferiore ai 100 grani (6,48 grammi).
7. L’area perimetrata dalle tabelle di segnalazione per la caccia in braccata e per quella in girata non può avere rispettivamente superficie superiore a 500 e a 100 ettari. Ogni squadra di braccata può utilizzare giornalmente un massimo di tre aree non contigue.
8. Il prelievo può essere esercitato con le armi consentite dalla normativa vigente. E’ fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.
9. La ricerca delle tracce da parte dei tracciatori e il raggiungimento delle postazioni di caccia (poste) deve avvenire con fucile scarico.
10. I partecipanti alla caccia in forma collettiva devono indossare capi di abbigliamento di colore arancione o ad alta visibilità; è compito del caposquadra e del responsabile del gruppo di girata accertarsi del loro utilizzo.
11. Per lo svolgimento della braccata possono essere impiegati un massimo di ventiquattro cani, fatta eccezione per le zone e i siti di cui al Capo III della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000), dove sono in vigore specifiche prescrizioni.
12. L’inizio e la fine dell’attività di prelievo in forma collettiva deve essere segnalato da avviso acustico. Le squadre in braccata ed i gruppi di girata sono tenuti ad informare prima dell’inizio dell’azione di caccia chiunque si trovi nell’area di svolgimento della cacciata dei possibili rischi per l’incolumità derivanti dall’esercizio dell’azione di caccia.
13. Durante l’attività di prelievo del cinghiale è vietato l’abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale medesimo.
14. I cinghiali abbattuti devono essere marcati con fascetta inamovibile, apposta al tendine di Achille, prima di venire trasportati con qualsiasi mezzo.
15. Devono essere assicurate le modalità di verifica dei capi abbattuti, secondo le disposizioni stabilite con il piano annuale proposto dagli ATC.
15 bis. La Regione, su proposta degli ATC, e sulla base del calendario venatorio regionale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, approva, almeno quindici giorni prima dell’avvio della stagione venatoria, il disciplinare venatorio regionale per il prelievo del cinghiale. Il disciplinare riporta i luoghi di prelievo, le modalità di svolgimento della caccia di selezione, le forme di controllo dell’attività di prelievo, i provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difformi da quanto stabilito dal disciplinare medesimo.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 7, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 6, r.r. 13 marzo 2013, n. 2; dagli artt. 7 e 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, e dall'art. 1, r.r. 1 marzo 2022, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. Nelle AFV e nelle AATV le attività indicate all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), f), g), h), i), I), m) e n), vengono svolte dal titolare che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). Il piano di prelievo di cui alla lettera f) è riferito all’azienda e deve essere coerente nei valori massimi con la gestione del territorio circostante.
2. I censimenti sono effettuati da personale tra quello abilitato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e) e h), che si coordina con gli ATC confinanti.
3. Il prelievo venatorio è esercitato in tutte le forme previste dal presente regolamento.
4. Le squadre di braccata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere formate da almeno dieci cacciatori, oltre al caposquadra.
5. I gruppi di girata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere costituiti da almeno tre cacciatori, compreso il conduttore di limiere.
6. Le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori, a seguito dell’autorizzazione regionale per l’esercizio di tali forme di caccia, sono autorizzati giornalmente dal titolare dell’AFV o delle AATV.
7. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori operano il prelievo del cinghiale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. L’attività di prelievo può prendere avvio sulla base degli orari indicati nel calendario venatorio regionale.
7 bis. Nelle AFV e nelle AATV è consentito l'abbattimento del cinghiale sia in forma individuale che occasionale nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale.
7 ter. Nelle AFV e AATV si applica il disciplinare venatorio di cui all’articolo 8, comma 15 bis.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 8, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 7, r.r. 13 marzo 2013, n. 2, e dagli artt. 8 e 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. Gli ATC e gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali), che operano interventi di controllo numerico del cinghiale, devono concertare con la Regione, forme di gestione finalizzate al mantenimento di una popolazione di cinghiale in equilibrio con l’ambiente naturale e compatibile con le attività produttive agro-forestali.
2. Gli ATC e gli enti di gestione delle aree protette concertano i tempi e le modalità di censimento di cinghiale che devono essere realizzati sia nell’area protetta che nel territorio di caccia programmata.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. La Regione, in collaborazione con gli ATC, provvede al controllo delle popolazioni di cinghiali, secondo quanto previsto dall’articolo 25 della l.r. 7/1995.
2. Negli istituti faunistici in cui vige il divieto di caccia, quali oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri di produzione della fauna allo stato naturale, i censimenti di cinghiale vengono organizzati dalla Regione, a seguito di accordo con gli ATC, negli stessi periodi in cui vengono svolti nel territorio di caccia programmata.
3. I censimenti vengono realizzati dall’ATC ovvero, su indicazione della Regione, dai soggetti gestori degli istituti, sempre impiegando le figure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e) e h).
4. (Abrogato)
5. Nel territorio della zona C il controllo viene esercitato, al di fuori dei periodi di prelievo venatorio o delle aree poste in divieto di caccia, ogni qualvolta viene segnalata la presenza del cinghiale.
6. La Regione stabilisce la destinazione degli animali abbattuti nell’esercizio del controllo di cui al presente articolo, a fronte di rimborso spese.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 9, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 8, r.r. 13 marzo 2013, n. 2, e dagli artt. 9 e 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.

CAPO III

Gestione faunistico-venatoria dei cervidi



1. Per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi, in particolare capriolo e daino, gli ATC, nell’ambito dei piani poliennali di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della l.r. 7/1995, e sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, nonché delle indicazioni del piano faunistico-venatorio regionale, ripartiscono il proprio territorio in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi) con validità quinquennale.
2. I DG-cervidi rappresentano l’area omogenea in cui è possibile esercitare la gestione e il prelievo di una popolazione di capriolo o daino e devono avere superficie compresa tra 2.000 e 20.000 ettari. I confini devo essere facilmente individuabili e coincidenti con strade, limiti fisici naturali, amministrativi o antropici.
3. Nell’ambito del piano annuale di gestione di cui all’articolo 13, i DG-cervidi, in rapporto alle densità delle specie oggetto di gestione e prelievo, vengono ripartiti in unità di gestione (UG-cervidi) che devono avere dimensioni minime superiori a 100 ettari. Le UG-cervidi rappresentano le aree in cui viene svolto il prelievo di capriolo o daino in via esclusiva da un selecacciatore ivi autorizzato.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 10, r.r. 17 maggio 2012, n. 5, e dall'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. L’ATC, sulla base del piano faunistico-venatorio regionale, adotta entro il 15 maggio, avvalendosi di un tecnico provvisto della qualifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), un piano annuale di gestione che contiene:
a) la programmazione e le modalità di realizzazione dei censimenti annuali dei cervidi;
b) la predisposizione e l’aggiornamento della carta della distribuzione dei cervidi;
c) la programmazione e le modalità di realizzazione di eventuali interventi volti a favorire la tutela dei cervidi;
c bis) la pianificazione territoriale di cui all’articolo 12, anche in formato .shp;
d) l’individuazione delle densità obiettivo che si intende raggiungere nel territorio;
e) l’accurata valutazione dei danni prodotti da capriolo e daino all’agricoltura e agli interventi di prevenzione dei danni che da queste specie possono essere prodotti, nonché alla definizione progettuale delle attività di prevenzione dei danni, alle produzioni agricole e alla valutazione della reale efficacia di tali attività;
f) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
g) la definizione del numero massimo dei selecacciatori ammessi al prelievo sulla base delle consistenze stimate e degli obiettivi gestionali, con relativi criteri di priorità definiti dal regolamento attuativo degli ATC. L'ATC, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, trasmette il regolamento attuativo adottato dal Comitato di gestione alla struttura organizzativa regionale competente che lo approva, apportando le eventuali modifiche e integrazioni, entro il 30 novembre;
h) la stesura del piano di prelievo annuale di riparto per classi di età e di sesso per ogni distretto di gestione;
i) la definizione delle modalità atte a controllare l’esercizio del prelievo;
l) la verifica ed il controllo dei capi abbattuti nonché l’individuazione, l’allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
m) (abrogata)
n) l’allestimento e la manutenzione anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, controllo e prelievo selettivo;
o) l’organizzazione dell’attività di recupero dei capi feriti.

2. L’ATC, entro il termine di cui al comma 1, previa verifica dei requisiti, trasmette alla struttura organizzativa regionale competente e all’OFR il piano di gestione annuale in forma elettronica. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente, entro 30 giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente e previo parere vincolante dell’OFR, lo approva e ne autorizza l’attuazione. A seguito dell’approvazione l’ATC provvede a distribuire le singole autorizzazioni e il materiale necessario per il prelievo. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente e l’OFR possono richiedere all’ATC modifiche e integrazioni per una sola volta con sospensione del procedimento. Qualora le integrazioni prodotte dall’ATC non siano conformi, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente stabilisce le adeguate prescrizioni.

2 bis. L’ATC, entro il 15 aprile, redige e consegna alla Regione e all’OFR la relazione consuntiva annuale contenente i dati relativi alle attività di gestione di cui al comma 1. La relazione è firmata da un tecnico faunistico, così come individuato all’articolo 2, comma 1, lettera a). L’ATC, entro la stessa data, provvede altresì all’inserimento dei dati dell’attività di gestione nel Sistema Informativo Territoriale dell’OFR.
3. Per le attività di gestione e organizzazione del prelievo venatorio l’ATC si avvale dei responsabili di distretto, nominati tra i soggetti designati dai selecacciatori di ogni DG-cervidi, che devono assicurare:
a) il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l’ATC e i selecacciatori del DG-cervidi di cui sono responsabili;
b) un buon livello di efficienza nell’organizzazione dei censimenti.
c) (Abrogata)
d) (Abrogata)
e) (Abrogata)
f) (Abrogata)
g) (Abrogata)
h) (Abrogata)

4. Il responsabile del distretto assicura l’invio delle informazioni dell’attività di cui al comma 3 all’ATC e, quando richiesto, alla Regione ed all’OFR.
5. Gli ATC possono prevedere forme di compensazione a beneficio dei responsabili di distretto e dei rilevatori biometrici.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 11, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 9, r.r. 13 marzo 2013, n. 2; dagli artt. 10 e 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, e dall'art. 2, r.r. 10 agosto 2020, n. 8.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, gli ATC debbono adeguare i propri regolamenti attuativi entro il 10 febbraio 2017.



1. Il prelievo di capriolo o daino può essere autorizzato dalla Regione quando le densità rilevate in un DG-cervidi sono superiori a cinque individui per chilometro quadrato o nel caso in cui nell’ambito di una UG-cervidi la consistenza di capriolo o daino sia superiore a trenta individui, secondo modalità stabilite dall’ATC sulla base di apposita graduatoria.
2. Sulla base di un’apposita graduatoria elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all’impegno profuso nell’attività di gestione, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.
3. Il prelievo di cervidi è ammesso esclusivamente in forma selettiva, con l’impiego di carabina a caricamento singolo manuale munita di ottica di precisione.
4. Per accedere alla gestione e al prelievo dei cervidi entro il 31 gennaio di ogni anno i selecacciatori presentano domanda all’ATC, mediante l’apposita modulistica predisposta dall’ATC su indicazione della Regione.
5. Almeno quarantacinque giorni prima dell'avvio della stagione venatoria, l’ATC provvede a trasmettere alla Regione l’elenco dei cacciatori ammessi al prelievo con indicazione delle relative UG-cervidi, nonché il piano di prelievo con indicazione dell’assegnazione dei capi.
6. La Regione approva l’assegnazione delle UG-cervidi e il piano di prelievo riferito a ogni selecacciatore.
7. A seguito dell’autorizzazione di cui al comma 6, l’ATC provvede a distribuire il materiale necessario per il prelievo.
8. L’ATC prevede una quota di partecipazione all’organizzazione delle attività di gestione e prelievo dei cervidi quantificata in euro 100,00, che i selecacciatori sono tenuti a versare prima del rilascio del materiale di cui al comma 7.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 12, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 10, r.r. 13 marzo 2013, n. 2, e dall'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. La Regione, su proposta dell’ATC e sulla base del calendario venatorio regionale nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, almeno quindici giorni prima dell'avvio della stagione venatoria approva il disciplinare venatorio regionale per il prelievo dei cervidi, che deve riportare i luoghi di prelievo, le modalità di svolgimento della caccia di selezione, le forme di controllo dell’attività di prelievo, i provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difformi da quanto stabilito nel disciplinare medesimo.
2. Il prelievo selettivo viene esercitato esclusivamente in forma individuale con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso dei cani.
3. Per il prelievo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata dei calibri consentiti dalla legge, con caricamento singolo manuale e munite di ottica di precisione oppure l'arco di forza non inferiore a 40 libbre standard per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con lunghezza della freccia di almeno 27" (68,58 cm) dotata di punta a lama doppia o multipla di peso non inferiore ai 100 grani (6,48 grammi).
4. Il selecacciatore opera il prelievo di cervidi esclusivamente nella sola UG-cervidi per la quale è stato autorizzato, fatta salva la possibilità di cacciare anche nel DG-cervidi in cui ricade la propria UG nei casi stabiliti dai regolamenti degli ATC o nelle AFV autorizzate al prelievo.
5. Il selecacciatore è tenuto a comunicare la propria attività giornaliera di prelievo secondo le modalità stabilite dal disciplinare venatorio regionale.
6. A ogni capo abbattuto deve essere apposta al tendine di Achille la marca inamovibile con codice identificativo.
7. Ogni selecacciatore è tenuto dopo il tiro a un’attesa di circa quindici minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto d’impatto e astenendosi dall’inseguimento, è tenuto a contattare il responsabile del distretto che deve dare avvio all’azione di recupero. Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto in cui l’animale è stato colpito per la verifica di eventuali tracce di ferimento. Il selecacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi previsti dal responsabile di distretto, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.
8. I capi prelevati da ogni selecacciatore devono essere controllati per verificare la correttezza del prelievo rispetto al piano di abbattimento assegnato nonché per il rilievo delle misurazioni biometriche.
9. I selecacciatori sono tenuti a compilare il verbale di attività e di abbattimento.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 13, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 11, r.r. 13 marzo 2013, n. 2; dall'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, e dall'art. 2, r.r. 1 marzo 2022, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. La gestione e il prelievo dei cervidi nelle AFV sono coordinati e autorizzati dalla Regione.
2. Per poter presentare richiesta di prelievo dei cervidi le AFV devono avere tra le specie oggetto di prelievo nell’atto di concessione il capriolo o il daino.
3. Il prelievo di capriolo o di daino può essere concesso nelle AFV quando sia stata rilevata una densità di cinque individui per chilometro quadrato o una consistenza di trenta individui nel territorio dell’AFV.
4. Nelle AFV le attività indicate all’articolo 13, commi 1 e 2, vengono svolte dal titolare, che si avvale a tal fine di un tecnico avente la qualifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).   
5. I censimenti sono coordinati dal tecnico di cui al comma 4 del presente articolo ed effettuati da operatori abilitati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), c), e h), sotto il controllo della Regione e raccordati con gli ATC confinanti.
6. Il prelievo dei cervidi nelle AFV è realizzato da selecacciatori abilitati, ammessi dal titolare.
7. Il prelievo selettivo dei cervidi viene svolto secondo le modalità stabilite all’articolo 15.
7 bis. Nelle AFV si applica il disciplinare venatorio di cui all’articolo 15, comma 1.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 14, r.r. 17 maggio 2012, n. 5; dall'art. 12, r.r. 13 marzo 2013, n. 2, e dall'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. L’ATC organizza annualmente la mostra dei trofei dei cervidi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il cacciatore, su richiesta e secondo le modalità stabilite dall’ATC, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’attività di prelievo in forma selettiva è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni e la mostra dei trofei.
CAPO IV

Disposizioni comuni, transitorie e finali



1. L’ATC deve garantire il servizio di recupero degli ungulati feriti (RUF), nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. Il servizio di RUF può essere organizzato anche in compartecipazione tra più ATC.
3. Per il RUF l’ATC utilizza i conduttori di cane da traccia abilitati, costituendo un gruppo che viene autorizzato dalla Regione.
4. Coloro che operano il prelievo di ungulati, in caso di ferimento degli stessi o di ritrovamento di soggetti feriti, sono tenuti a segnalare l’evento nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento degli ATC o dal disciplinare venatorio regionale, affinché possa essere avviata l’attività di RUF.
5. Il RUF, non configurandosi come attività di caccia, può essere svolto dai soggetti autorizzati fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e anche nei luoghi in cui è vietata la caccia, a eccezione delle aree protette di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 15/1994.
6. Il conduttore di cane da traccia, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
7. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane.
8. I conduttori di cane da traccia sono tenuti a compilare apposito verbale su modello predisposto dalla Regione, nonché a produrre una relazione di sintesi dell’attività svolta secondo le modalità stabilite dalla Regione medesima.
9. Il conduttore abilitato al RUF può eseguire tracce di addestramento non armato su tutto il territorio regionale, a esclusione delle aree protette, e in qualunque giornata dell’anno, dandone comunicazione secondo le modalità stabilite dalla Regione.
10. L’abilitazione dell’ausiliare è effettuata attraverso una specifica prova di lavoro, organizzata dall’ATC, valutata da un giudice dell’ENCI, esperto in cani da traccia

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 15, r.r. 17 maggio 2012, n. 5, e dagli artt. 11 e 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. E’ istituita presso la Regione una commissione tecnica per l’individuazione dei criteri relativi alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
2. La commissione è composta da:
a) il dirigente dalla struttura organizzativa competente in materia di caccia della Regione o suo delegato che la presiede;
b) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
c) un rappresentante della Polizia provinciale;
d) un rappresentante di ciascun ATC;
e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie;
f) un rappresentante designato dalle associazioni agricole

3. Nel caso in cui gli obiettivi di cui al comma 1, non siano stati raggiunti, la commissione adotta i provvedimenti conseguenti che sono individuati con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 13, r.r. 13 marzo 2013, n. 2, e dall'art. 12, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, le disposizioni dello stesso regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.



1. Il cacciatore in possesso del tesserino per la caccia di selezione agli ungulati, di cui articolo 29, comma 8 quater, della l.r. 7/1995, deve riconsegnarlo secondo le stesse modalità stabilite dall'articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.

Nota relativa all'articolo 19 bis
Aggiunto dall'art. 16, r.r. 17 maggio 2012, n. 5.


1. In sede di prima applicazione, per la stagione venatoria 2012/13, valgono le seguenti disposizioni:
a) il termine di cui all'articolo 14, comma 4, è posticipato al 31 maggio;
b) la ripartizione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, è realizzata sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria;
c) i distretti di gestione del cinghiale di cui all'articolo 5 sono definiti dagli ATC nell'ambito del piano annuale di cui all’articolo 6, comma 2;
d) il termine annuale di cui all'articolo 7, comma 2, per la presentazione delle domande per l'accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale è posticipato al 31 maggio 2012;
e) le figure tecniche previste dall'articolo 7, commi 3 e 4, per l'accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale, fermo restando gli altri requisiti, possono essere sostituite da coloro che sono stati autorizzati alla caccia al cinghiale, rispettivamente in braccata o in girata, dalle Province o da altre Regioni nelle tre stagioni venatorie precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento;
f) i distretti di gestione dei cervidi di cui all'articolo 12, comma 1, sono definiti dagli ATC nell'ambito del piano annuale così come previsto all'articolo 13, comma 1.

2. Le abilitazioni rilasciate dalle Province in base ai propri regolamenti sugli ungulati vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, per qualifiche omologhe a quelle dell’articolo 2, comma 1, sono riconosciute valide.
3. Le Province, a coloro che hanno concorso alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati a seguito di autorizzazione regionale nelle tre stagioni venatorie precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, riconoscono le qualifiche omologhe a quelle previste all’articolo 2, comma 1.
4. Le quote incamerate dagli ATC per la gestione degli ungulati, sono destinate alle attività di gestione degli ungulati e all'attività di prevenzione e risarcimento dei danni all'agricoltura.
4 bis. Nelle more dell’approvazione dei Piani faunistico-venatori provinciali, la pianificazione e la gestione degli ungulati sono attuate sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali vigenti per la pianificazione faunistico-venatoria.
4 ter. Per la stagione 2013/2014 valgono le seguenti disposizioni:
a) le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori presentano all’ATC domanda per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale entro il 15 aprile 2013;
b) le squadre e i gruppi di girata che hanno fatto richiesta di ammissione alla gestione ed al prelievo del cinghiale in un ATC possono ottenere le abilitazioni della figura tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i bis), e del cane con funzioni di limiere entro il 31 agosto 2013;
c) il regolamento attuativo degli ATC di cui agli articoli 6, comma 2, lett. e), e 13, comma 1, lettera g), è approvato dal Comitato di gestione di ciascun ATC entro il 30 marzo 2013;
d) il termine ultimo per trasmettere le comunicazioni relative alla modifica e alla integrazione delle squadre di braccata e dei gruppi di girata è fissato al 31 agosto 2013.


Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 17, r.r. 17 maggio 2012, n. 5, e dall'art. 14, r.r. 13 marzo 2013, n. 2.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, r.r. 25 gennaio 2017, n. 1, gli ATC debbono adeguare i propri regolamenti attuativi entro il 10 febbraio 2017.