Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 41
Titolo:

Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione e dei titolari di cariche direttive in enti o società

Pubblicazione:( B.U. 27 dicembre 2012, n. 124 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:

Titolo così sostituito dall'art. 8, l.r. 28 novembre 2024, n. 20.
Il testo storico del titolo di questa legge è il seguente: "Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società".
Ai sensi del comma 3 dell'art. 2, l.r. 30 novembre 2023, n. 20, al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni di questa legge regionale.


Sommario





1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) e dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le modalità per assicurare la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria dei seguenti soggetti:
a) Presidente della Giunta regionale;
b) Consiglieri regionali;
c) Assessori regionali non Consiglieri;
d) (abrogata)
e) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al Presidente della Regione, alla Giunta regionale o al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche;
f) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione concorra in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
g) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili degli enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in misura superiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di euro 258.228,45.

1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 28, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall'art. 1, l.r. 4 agosto 2014, n. 20; dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, e dall'art. 8, l.r. 28 novembre 2024, n. 20.


1. Entro un mese dall’elezione, nomina o designazione, i soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente:
a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
b) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (sicav) o intestazioni fiduciarie;
d) l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

1 bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti individuati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), trasmettono il proprio curriculum in formato europeo alla Segreteria generale dell’Assemblea.
2. Entro tre mesi dall’elezione, il Presidente della Giunta e i Consiglieri regionali trasmettono altresì alla Segreteria generale dell’Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché i finanziamenti e i contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e quelle relative agli eventuali contributi ricevuti.
3. Entro il 30 settembre dell’anno in cui è avvenuta l’elezione, la nomina o la designazione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno precedente a quello della elezione, nomina o designazione. Quando il conferimento della carica avviene in data successiva a quella del 30 settembre, la copia della predetta dichiarazione dei redditi è trasmessa entro un mese dall’assunzione dell’incarico.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono trasmettere, unitamente alle dichiarazioni previste allo stesso comma 1, una dichiarazione concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte.
5. Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. I soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), devono in ogni caso dare evidenza al mancato consenso.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 28, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall'art. 2, l.r. 4 agosto 2014, n. 20, e dall'art. 1, l.r. 21 dicembre 2015, n. 29.


1. Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea una dichiarazione concernente le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente, con riferimento agli elementi indicati all’articolo 2, commi 1, 4 e 5, e una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno precedente.


1. A seguito della cessazione della carica, i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea:
a) entro il mese successivo, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute, rispetto agli elementi indicati all’articolo 2, commi 1, 4 e 5, dopo l’ultima depositata ai sensi dell’articolo 3;
b) entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno successivo rispetto all’ultima depositata ai sensi dell’articolo 3.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 3, l.r. 4 agosto 2014, n. 20, e dall'art. 6, l.r. 13 aprile 2015, n. 16.


1. Le dichiarazioni previste agli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5; 3 e 4, sono rese sui moduli predisposti dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale.


1. Salvo quanto disposto ai commi 1 e 3 dell’articolo 47 del d.lgs. 33/2013, nel caso di mancata presentazione nei termini dei documenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 da parte dei soggetti elencati al comma 1 dell’articolo 1, il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale diffida l’interessato alla loro presentazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima. Ove il ritardo riguardi il Presidente dell’Assemblea, alla diffida provvede l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa.
2. Dell’eventuale inosservanza della diffida indicata al comma 1, è data notizia mediante comunicazione del Presidente dell’Assemblea legislativa nella prima seduta assembleare utile e tramite avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa per trenta giorni, periodo entro il quale i soggetti diffidati possono ancora presentare la documentazione richiesta.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2:
a) qualora il diffidato inadempiente rientri in una categoria di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa irroga al medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 10.000,00, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica l’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
b) qualora il diffidato inadempiente rientri in una categoria di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell’articolo 1, l’organo regionale che ha proceduto alla nomina o alla designazione del medesimo soggetto rispettivamente lo dichiara decaduto dall’incarico o procede alla revoca dell’incarico.

4. I soggetti decaduti o revocati dall’incarico ai sensi della lettera b) del comma 3 o che non hanno adempiuto, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2, agli obblighi previsti all’articolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino all’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
5. I nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista alla lettera a) del comma 3 sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale.
6. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella Sezione I del Capo I della legge 689/1981. In particolare l’inadempimento indicato al comma 1 è accertato dalla struttura amministrativa competente all’attuazione della presente legge, previa contestazione della violazione e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per l’acquisizione di scritti difensivi, giustificazioni o controdeduzioni.

Nota relativa all'articolo 6
Prima modificato dall'art. 4, l.r. 4 agosto 2014, n. 20, poi sostituito dall'art. 31, l.r. 18 aprile 2019, n. 8. Così modificato dall'art. 8, l.r. 28 novembre 2024, n. 20.


1. Di ciascun soggetto interessato sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, nonché le notizie risultanti dalle seguenti parti della dichiarazione dei redditi:
a) quadro riepilogativo;
b) eventuali quadri utilizzati per dichiarare redditi non riportati nel quadro indicato alla lettera a).

2. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 bis e 2 dell’articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, nonché le notizie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono pubblicate per la durata dell’incarico dei soggetti elencati al comma 1 dell’articolo 1 e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. Le ulteriori dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale dei predetti soggetti, nonché le dichiarazioni e le notizie di cui al comma 1 relative al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado sono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico degli stessi.

Nota relativa all'articolo 7
Prima modificato dall'art. 2, l.r. 21 dicembre 2015, n. 29, e poi così sostituito dall'art. 31, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. L’atto di nomina o di designazione contiene l’indicazione degli adempimenti previsti dalla presente legge a carico dei nominati e designati.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale o i decreti del Presidente della Giunta contenenti le nomine o le designazioni previste dalla presente legge sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione alla Segreteria generale dell’Assemblea legislativa regionale.
3. Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono le competenti strutture dell’Assemblea legislativa in collaborazione con le strutture amministrative della Giunta regionale.



1. I soggetti elencati al comma 1 dell’articolo 1, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a provvedere agli adempimenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le dichiarazioni e la documentazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale determina le specifiche modalità attuative della presente legge. In particolare, l’Ufficio di presidenza predispone i moduli di cui all’articolo 5 e determina le modalità per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa degli stessi moduli e delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui al comma 1 ai sensi della presente legge.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 abroga la l.r. 3 marzo 1984, n. 4.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.