Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 44 |
Titolo: | Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 “Norme in materia di Comunitŕ Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” |
Pubblicazione: | ( B.U. 27 dicembre 2012, n. 124 Suppl. n. 7) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 78/2010)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 18/2008)
Art. 3 (Disposizione finale e transitoria)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 18/2008)
Art. 3 (Disposizione finale e transitoria)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
1. Il limite demografico minimo delle unioni dei comuni e delle convenzioni di cui all’articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fissato in 5.000 abitanti.
1 bis. Resta fermo il limite dei 3.000 abitanti, stabilito dall’articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 per i comuni che appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
Nota relativa all'articolo 1
Cosě modificato dall'art. 1, l.r. 26 settembre 2014, n. 23.
1. .............................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce l'art. 22, l.r. 1° luglio 2008, n. 18.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Conferenze provinciali delle autonomie presentano il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della l.r. 18/2008, così come modificato dall’articolo 2 della presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.