Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 44 |
Titolo: | Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 “Norme in materia di Comunitŕ Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” |
Pubblicazione: | ( B.U. 27 dicembre 2012, n. 124 Suppl. n. 7) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 78/2010)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 18/2008)
Art. 3 (Disposizione finale e transitoria)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 18/2008)
Art. 3 (Disposizione finale e transitoria)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
(Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 78/2010)
1. Il limite demografico minimo delle unioni dei comuni e delle convenzioni di cui all’articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fissato in 5.000 abitanti.
1 bis. Resta fermo il limite dei 3.000 abitanti, stabilito dall’articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 per i comuni che appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
Nota relativa all'articolo 1
Cosě modificato dall'art. 1, l.r. 26 settembre 2014, n. 23.
(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 18/2008)
1. .............................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce l'art. 22, l.r. 1° luglio 2008, n. 18.
(Disposizione finale e transitoria)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Conferenze provinciali delle autonomie presentano il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della l.r. 18/2008, così come modificato dall’articolo 2 della presente legge.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.