Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2013, n. 34 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona" e alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti" |
Pubblicazione: | ( B.U. 07 novembre 2013, n. 85 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Note: | Coś modificato dal comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48. |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2008)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 23/2008)
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 23/2008)
Art. 4 (Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 23/2008)
Art. 5 (Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 23/2008)
Art. 6 (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 23/2008)
Art. 7 (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 23/2008)
Art. 8 (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 23/2008)
Art. 9 (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 28/2008)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 23/2008)
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 23/2008)
Art. 4 (Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 23/2008)
Art. 5 (Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 23/2008)
Art. 6 (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 23/2008)
Art. 7 (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 23/2008)
Art. 8 (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 23/2008)
Art. 9 (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 28/2008)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 bis dell'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce l'art. 7, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 8, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge l'art. 8 bis, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge l'art. 8 ter, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce l'art. 9, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce l'art. 10, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce l'art. 14, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 aggiunge la lett. h bis) al comma 2 dell'art. 3, l.r. 13 ottobre 2008, n. 28.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".