Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 novembre 2013, n. 39
Titolo:Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici"
Pubblicazione:( B.U. 28 novembre 2013, n. 93 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il titolo della l.r. 4 aprile 2011, n. 5.


1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1, l.r. 4 aprile 2011, n. 5.


1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 2, l.r. 4 aprile 2011, n. 5.
Il comma 2 aggiunge il comma 1bis all'art. 2, l.r. 4 aprile 2011, n. 5.
Il comma 3 modifica il comma 3 dell'art. 2, l.r. 4 aprile 2011, n. 5.
Il comma 4 abroga il comma 4 dell'art. 2, l.r. 4 aprile 2011, n. 5.



1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2011 alle previsioni della presente legge.
2. I locali storici inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 5/2011, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare ad avvalersi del logo “Locale Storico Marche”.
3. Per l’anno 2013, la delibera di Giunta regionale, di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2011, assicura che l’erogazione dei contributi sia effettuata esclusivamente a favore delle osterie, locande, taverne e spacci di campagna individuati secondo modalità indicate nella delibera medesima.