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Atto:LEGGE REGIONALE 25 novembre 2013, n. 40
Titolo:Approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
Pubblicazione:( B.U. 05 dicembre 2013, n. 95)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:

Errata corrige nel BUR n. 99 del 19 dicembre 2013.


Sommario





1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 21, comma 2, lettera c), dello Statuto regionale, la presente legge approva l’allegata intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, di seguito denominato Istituto.
2. L’intesa di cui al comma 1 disciplina l’organizzazione e la gestione dell’Istituto, in attuazione del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).
3. L’intesa di cui al comma 1 può essere modificata solo con legge regionale, sulla base di accordi tra la Regione Umbria e la Regione Marche.


1. Le designazioni di competenza della Regione Marche negli organi di cui all’articolo 7 e all’articolo 9 dell’intesa indicata al comma 1 dell’articolo 1 sono effettuate secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 4, e dall’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione). Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996.


1. All’attuazione della presente legge si provvede per l’anno 2013 mediante impiego delle risorse del fondo sanitario regionale iscritte a carico dell’UPB 52823 – Fondo sanitario indistinto con specifico vincolo di destinazione regionale da destinare ad altri soggetti, per complessivi euro 295.000.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita nel rispetto degli equilibri finanziari complessivi con i rispettivi bilanci nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario assegnato.


1. Le disposizioni dell’intesa di cui all’articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui all’articolo 12 del d.lgs. 106/2012, da emanarsi nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali abrogate dall’articolo 5.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall’intesa allegata, si applicano le disposizioni statali vigenti.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 2, l.r. 4 agosto 2014, n. 21.

Ai sensi dell'art. 3, l.r. 4 agosto 2014, n. 21, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, come modificato dalla predetta legge, non si applicano alle attività di controllo, che restano disciplinate dall’articolo 18 dell’intesa.



1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 abroga la l.r. 3 marzo 1997 n. 20, e la l.r. 13 marzo 2001, n. 6.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Pubblicato nel BUR n. 99 del 19 dicembre 2013.

Gli artt. 3, 4, 7, 8, 10, 11 e 17 del presente allegato sono stati così modificati rispettivamente dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato alla l.r. 4 agosto 2014, n. 21.