Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 04 agosto 2014, n. 20
Titolo:Disposizioni per l’attuazione degli articoli 14, comma 1, lettere b) e f), e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di Pubblicitŕ, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 “Norme per la pubblicitŕ e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o societŕ”
Pubblicazione:( B.U. 07 agosto 2014, n. 77 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.


1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 2, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 2, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 6, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.
Il comma 2 aggiunge i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater all'art. 6, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.
Il comma 3 sostituisce il comma 5 dell'art. 6, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.
Il comma 4 aggiunge il comma 5 bis all'art. 6, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.



1. Le somme derivanti dalle sanzioni indicate al comma 2 dell’articolo 4 di questa legge sono introitate a decorrere dall’anno 2014 nell’UPB 30101 del bilancio di previsione 2014 e successivi.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).