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Atto:LEGGE REGIONALE 09 marzo 2015, n. 6
Titolo:Riconoscimento dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio
Pubblicazione:( B.U. 19 marzo 2015, n. 24 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario





1. La Regione Marche tutela e sostiene la biodiversità e la salvaguardia del proprio territorio sotto il profilo culturale, ambientale ed economico attraverso il riconoscimento della figura dell’ “agricoltore custode dell’ambiente e del territorio” cui è demandato il compito di mantenere viva la tradizione agricola locale e di valorizzare le produzioni locali al fine di concorrere, in particolare, alla protezione del territorio dagli effetti dell’abbandono delle attività agricole.


1. Possono essere riconosciuti “custode dell’ambiente e del territorio” gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano l’attività agricola nell’ambito del territorio regionale.



1. Si definisce “agricoltore custode dell’ambiente e del territorio” l’impresa agricola singola o associata dedita in particolare:
a) alla salvaguardia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
b) all’allevamento e alla coltivazione di razze e varietà locali appartenenti alle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano;
c) alla conservazione di formazioni vegetali monumentali;
d) alla manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione volte alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idro-geologico e alla difesa da avversità atmosferiche e incendi boschivi specie nei territori montani.



1. Gli enti locali interessati ad incentivare la diffusione della figura dell’agricoltore custode raccolgono le adesioni di partecipazione attiva al progetto degli agricoltori del territorio di loro competenza, anche al fine di valorizzarne il ruolo sociale. La partecipazione attiva degli agricoltori ha ad oggetto la realizzazione di piccole opere di manutenzione del territorio, secondo quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, e non dà luogo a controprestazioni di carattere finanziario.
2. Per l’individuazione degli agricoltori interessati di cui al comma 1, gli enti locali adottano appositi bandi nei quali sono specificati la tipologia degli interventi, i criteri e le modalità di attuazione degli stessi nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse. I bandi sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente locale.



1. Gli agricoltori custodi sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco tenuto presso la Giunta regionale.
2. Gli enti locali che attivano quanto previsto dall’articolo 4 comunicano alla Regione i nominativi degli agricoltori custodi del territorio.



1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli enti locali inviano alla Giunta regionale una relazione riguardante le iniziative di partecipazione attiva alla gestione ambientale e del territorio poste in essere nell’anno precedente con la collaborazione degli agricoltori custodi.
2. La Giunta regionale trasmette la relazione all’Assemblea legislativa, al fine di consentire la valutazione degli effetti di questa legge.



1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020.
2. I Comuni possono prevedere in favore degli agricoltori custodi una riduzione delle imposte di loro competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.