Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2015, n. 24
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attivitŕ dei gruppi consiliari”, alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”
Pubblicazione:( B.U. 22 ottobre 2015, n. 94 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 1 bis, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 10 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 abroga l'art. 4 bis, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.

Art. 5


Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



1. Dall’applicazione dell’articolo 1 di questa legge deriva per l’anno 2015 una minore spesa di euro 12.850,00 e per ciascuno degli anni 2016 e 2017 una minore spesa di euro 77.000 a carico dell’UPB 10101 che viene ridotta per pari importo.
2. Dall’applicazione degli articoli 5 e 6 deriva una maggiore spesa di euro 22.095,00 per l’anno 2015 e di euro 132.570,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Per gli anni successivi la spesa è stabilita con le rispettive leggi di bilancio.
3. Alla copertura della spesa per l’anno 2015 si provvede per euro 12.850,00 con le somme derivanti dalla riduzione dello stanziamento dell’UPB 10101 di cui al comma 1 e per euro 9.245,00 con quota parte delle somme già stanziate nell’UPB 10102 del bilancio per l’anno 2015.
4. Alla copertura della spesa per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede per euro 77.000,00 con le somme derivanti dalla riduzione dello stanziamento dell’UPB 10101 di cui al comma 1 del bilancio pluriennale 2015/2017 e per euro 55.570,00 con quota parte delle somme già stanziate nell’UPB 10102 del bilancio pluriennale 2015/2017.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese, a decorrere dall’anno 2015, sono inscritte nell’UPB 20701 del bilancio di previsione 2015 e successivi a carico degli appositi capitoli del POA.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al POA per l’anno 2015 e successivi.