Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 04 dicembre 2015, n. 8
Titolo:

Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)

Pubblicazione:( B.U. 17 dicembre 2015, n. 113 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1043 del 30/11/2015.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 140, l.r. 5 agosto 2021, n. 22,  fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 e delle altre disposizioni attuative della medesima legge regionale, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate dalla stessa legge regionale.
In attuazione delle disposizioni del Titolo II, Capo II e ai sensi dell'art. 16 della l.r. 5 agosto 2021, n. 22, è stato emanato il r.r. 7 giugno 2022, n. 3, che disciplina l'attività di commercio su aree pubbliche.


Sommario


Capo I Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Indirizzi per i Comuni)
Art. 3 (Esercizio dell'attività)
Art. 4 (Concessioni temporanee)
Art. 5 (Normativa igienico-sanitaria)
Capo II Commercio in forma itinerante
Art. 6 (Abilitazione all’esercizio dell'attività)
Art. 7 (Presentazione della SCIA)
Capo III Mercati e fiere
Art. 8 (Individuazione di nuovi mercati e fiere)
Art. 9 (Istituzione del mercato)
Art. 10 (Istituzione della fiera)
Art. 11 (Mercati e fiere a carattere sperimentale)
Art. 12 (Esercizio dell’attività su posteggio)
Art. 13 (Durata delle autorizzazioni e concessioni nei mercati e nelle fiere)
Art. 14 (Criteri per l’assegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione)
Art. 15 (Criteri per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere istituite fino al 5 luglio 2012)
Art. 16 (Criteri per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e dei posteggi isolati, istituiti fino al 5 luglio 2012)
Art. 17 (Miglioramento)
Art. 18 (Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)
Art. 19 (Posteggi isolati)
Art. 20 (Registro delle presenze)
Capo IV Forme particolari di commercio su aree pubbliche
Art. 21 (Attività su aree demaniali marittime)
Art. 22 (Attività su aree private)
Art. 23 (Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade)
Art. 24 (Attività in grandi e medie strutture di vendita, centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti)
Art. 25 (Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali)
Art. 26 (Promozione del commercio equo e solidale)
Capo V Mercati dell'antiquariato e del collezionismo e mercatini degli hobbisti
Art. 27 (Mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)
Art. 28 (Istituzione dei mercati di cui all'art. 27 e dei mercatini degli hobbisti)
Art. 29 (Assegnazione dei posteggi)
Capo VI Subentro, sospensione, revoca e decadenza
Art. 30 (Subentro)
Art. 31 (Sospensione dell'attività)
Art. 32 (Revoca dell’autorizzazione e inibizione dell’attività)
Capo VII Disposizioni transitorie e finali
Art. 33 (Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere)
Art. 34 (Obblighi degli operatori)
Art. 35 (Consistenza degli esercizi)
Art. 36 (Norme sullo sportello unico per le attività produttive)
Art. 37 (Norme transitorie e finali)
Art. 38 (Modifiche e abrogazioni)

Capo I
Disposizioni generali



1. Questo regolamento dà attuazione alle disposizioni del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), che disciplinano il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge regionale.
2. Questo regolamento dà altresì attuazione all’intesa relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, sancita il 5 luglio 2012 dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).



1. La programmazione per lo sviluppo del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa europea e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.
2. I Comuni regolamentano il commercio su aree pubbliche con l'obiettivo dell'innovazione e riqualificazione del settore, tenendo conto delle peculiarità del loro territorio, nonché dell'esigenza di contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze. La regolamentazione comunale persegue in particolare i seguenti obiettivi, i quali possono essere modulati in relazione alle specifiche esigenze per i motivi indicati:
a) evoluzione e innovazione della rete del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla promozione della:
1) qualità del lavoro;
2) formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
3) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzo, nonché la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva sulle aree pubbliche;
b) tutela dei consumatori in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, anche relativamente al commercio di prodotti usati o riciclati;
c) valorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
d) armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di favorire l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
e) efficacia e qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione dei mercati e delle fiere nel contesto sociale, ambientale e paesaggistico;
f) salvaguardia e riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale;
g) salvaguardia e riqualificazione della rete dei mercati e delle fiere nelle zone meno densamente popolate, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri minori.
3. Nei propri regolamenti, i Comuni non possono prevedere alcuno dei requisiti vietati di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
4. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni fino all'esenzione per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per le attività effettuate su posteggi nei Comuni e nelle frazioni di Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone periferiche urbane.
5. Nello stabilire i criteri, le modalità e le procedure relativi alle autorizzazioni, alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e alle comunicazioni, i Comuni devono rispettare le finalità e i principi generali fissati dalla l.r. 27/2009 e da questo regolamento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio;
b) traffico, mobilità, inquinamento acustico e ambientale.




1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.
2. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita anche di tipo artigianale, agricolo e industriale.
3. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi costituiti in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione europea.
4. L'attività può essere svolta:
a) su posteggi;
b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
5. L’attività è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 27/2009, nonché:
a) se effettuata su posteggio, al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione da parte del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività;
b) se effettuata in forma itinerante, alla presentazione della SCIA al Comune dove l'esercente intende avviare l'attività.

6. Il titolo autorizzativo per il commercio su aree pubbliche rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e da questo regolamento.
7. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche l'esercente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 14, della l.r. 27/2009, deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o di copia dichiarata conforme della SCIA ovvero di titolo equipollente, da esibire a ogni richiesta degli organi di vigilanza. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.
8. La modifica del settore merceologico è soggetta a semplice comunicazione.
9. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
10. È vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale o al ramo d'azienda. Il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e da questo regolamento. Le presenze nei mercati e nelle fiere non possono essere cedute separatamente dall’azienda o dal ramo d’azienda riconducibile a uno specifico titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche.
11. L'operatore che effettua la spunta di cui all’articolo 33, comma 1, lettera t), della l.r. 27/2009 e non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore che sono valutati dall'organo competente.



1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 11, della l.r. 27/2009 il Comune può rilasciare concessioni o autorizzazioni temporanee in occasione di particolari eventi o riunioni di persone, individuati dal Comune medesimo. I provvedimenti sono validi soltanto per il periodo indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. La domanda è presentata in via telematica in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del d.p.r. 445/2000, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente i medesimi contenuti.
3. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone o di capitale, cooperative e consorzi la ragione sociale;
b) il settore o i settori merceologici;
c) il possesso dei requisiti morali;
d) il possesso dei requisiti professionali se opera nel settore di vendita alimentare;
e) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività.
4. Se pervengono più richieste rispetto ai posteggi disponibili, il titolo è rilasciato sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a) ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC o del portale SUAP, considerando anche ora e minuti;
b) eventuali criteri previsti dal Comune;
c) sorteggio.



1. Lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitata, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti.
2. Il commercio di animali vivi è esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui in cui sono esposti o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
3. Gli operatori che esercitano l’attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all’apposita normativa in materia di sicurezza.

Capo II
Commercio in forma itinerante



1. Possono svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante coloro i quali siano in possesso di autorizzazione o titolo equipollente o che abbiano presentato la SCIA o le comunicazioni previste.
2. In base a quanto stabilito dal d.lgs. 59/2010, è consentito ai soggetti di cui al comma 1 di esercitare l’attività medesima su tutto il territorio nazionale, nonché nelle fiere, nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi e nei posteggi isolati.
3. L'operatore dell'Unione europea in possesso dei requisiti morali e professionali previsti che intende svolgere l'attività in forma itinerante non in modo temporaneo e occasionale nel territorio regionale presenta apposita SCIA al Comune dove intende avviare l'esercizio della attività.
4. Le società di persone, di capitali, le cooperative e i consorzi possono presentare tante SCIA quanti sono i soci, a condizione che nella SCIA sia nominativamente indicato il socio che opera.
5. Qualora la società di persone, di capitali, le cooperative e i consorzi presentano un'unica SCIA, possono essere inseriti a richiesta i nominativi dei soci che possono svolgere l’attività di vendita su aree pubbliche.
6. Fermo restando il divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale stabilito dall'articolo 42, comma 9, della l.r. 27/2009, il Comune può indicare zone o vie o piazze dove non è possibile svolgere l'attività di commercio itinerante ovvero stabilire orari e modalità di esercizio particolari esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza, igienico-sanitari, di pubblico interesse, di rispetto delle norme sulla circolazione, viabilità e sosta veicolare, nonché, sentito il competente soprintendente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dell'articolo 70, comma 4, del d.lgs. 59/2010, per esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali.



1. L’esercizio dell’attività di commercio itinerante è soggetto a presentazione di apposita SCIA. Il relativo procedimento è disciplinato in particolare dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2012, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), dall’articolo 42 della l.r. 27/2009 e da questo regolamento.
2. L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione al Comune della relativa SCIA.
3. La SCIA deve indicare quanto previsto all'articolo 42, comma 3, della l.r. 27/2009 e deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o titolo equipollente o di non aver presentato altra SCIA per l'esercizio di attività in forma itinerante.

Capo III
Mercati e fiere



1. Nell’individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati e nuove fiere il Comune tiene conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.



1. Il mercato è istituito e regolato dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e da questo regolamento.
2. Al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di traffico, viabilità e circolazione, il Comune può suddividere il mercato in settore alimentare e settore non alimentare ovvero può prevedere l'istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare. In tal caso:
a) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari;
b) gli esercenti operanti nel settore non alimentare possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari;
c) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari nella zona loro riservata con un operatore del settore non alimentare;
d) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, non possono ottenere durante le operazioni di spunta un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore alimentare. Ugualmente, gli esercenti operanti nel settore non alimentare, anche associato al settore alimentare, non possono ottenere durante le operazioni di spunta un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore non alimentare.
3. Al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il Comune può ulteriormente suddividere il mercato tra i diversi settori alimentari ovvero può prevedere l'istituzione di posteggi riservati a uno specifico settore alimentare. In tal caso:
a) posteggi riservati a una specifica tipologia merceologica possono essere occupati solamente dagli operatori abilitati all'esercizio della vendita per quella specifica tipologia del settore alimentare ed esclusivamente per lo svolgimento della vendita della specifica tipologia di prodotto;
b) gli esercenti operanti in una specifica tipologia di settore alimentare non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari con un commerciante operante nel settore non alimentare o in un settore alimentare di diversa tipologia specifica;
c) i posteggi riservati a una specifica tipologia merceologica del settore alimentare possono essere assegnati, durante le operazioni di spunta, esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio della vendita per quella specifica tipologia del settore alimentare ed esclusivamente per la vendita di quella specifica tipologia di prodotti alimentari.



1. La fiera è istituita e regolata dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e da questo regolamento.
2. Al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di traffico, viabilità e circolazione, il Comune può suddividere la fiera in settore alimentare e settore non alimentare ovvero può prevedere l'istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 2 e 3.



1. Il Comune può istituire nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale, di durata non superiore a un anno.
2. Durante il periodo sperimentale il Comune assegna i posteggi previo bando pubblico, fissando criteri e modalità di assegnazione che tengono conto dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e semplificazione.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 il Comune, se intende istituire il mercato o la fiera in via definitiva, si attiene alle disposizioni della l.r. 27/2009 e di questo regolamento. In particolare, si applicano i criteri di selezione di cui all’articolo 14 di questo regolamento. Non sono considerate le presenze maturate nel mercato o nella fiera durante il periodo sperimentale.



1. L'attività di commercio su posteggio nelle fiere e nei mercati e su posteggio isolato è principalmente riservata agli operatori commerciali su aree pubbliche in possesso di autorizzazione o titolo equipollente o che abbiano presentato le SCIA o le comunicazioni previste.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 35 della l.r. 27/2009 il Comune può riservare posteggi:
a) esclusivamente per le fiere, alle merceologie mancanti o carenti nel limite massimo del 5 per cento dei posteggi;
b) alle persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e al Reg. (CE) 05/12/2002, n. 2204/2002 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione)”, in percentuale non superiore al 10 per cento dei posteggi;
c) agli imprenditori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti già autorizzati ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), alle associazioni senza scopo di lucro, agli hobbisti e a chi vende o espone le proprie opere d'arte;
d) alle associazioni, agli enti, alle cooperative e alle imprese del commercio equo solidale, iscritti nel registro di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale).
3. Il commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è soggetto ad autorizzazione con contestuale concessione di posteggio rilasciata dal Comune sede del mercato o della fiera.
4. L'autorizzazione è subordinata alla disponibilità del posteggio e abilita anche all'esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
5. A uno stesso soggetto possono essere assegnati posteggi nei mercati e nelle fiere fino al limite massimo stabilito dall’articolo 38 ter, comma 4, della l.r. 27/2009.
5 bis. Gli operatori commerciali titolari di autorizzazione e relativa concessione che partecipano ai bandi comunali per le concessioni in scadenza possono chiedere al Comune, entro trenta giorni dal rilascio del nuovo titolo, la trascrizione in esso ovvero in altro titolo abilitativo a loro intestato delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nel territorio regionale.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 4, r.r. 19 dicembre 2016, n. 4.


1. La durata delle autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati è fissata dal Comune in base a quanto previsto dall’articolo 38 ter, comma 3, della l.r. 27/2009.
2. Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione è vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri enti hanno validità per la durata della relativa concessione rilasciata dall'ente proprietario dell'area.
4. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario la durata delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio è rispettivamente pari a quella prevista dal bando di assegnazione e dal progetto deliberato dal Comune.




1. Nelle di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:
a) qualità dell’offerta (5 punti). Riguarda in particolare: la tracciabilità dei prodotti; le iniziative di marketing; l’allestimento di spazi per la prova degli indumenti da acquistare; la vendita di prodotti di qualità, come prodotti biologici, a chilometro zero, prodotti tipici locali e delle filiere marchigiane in particolare agricole, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un’ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per la relativa promozione; la vendita di prodotti dell’artigianato artistico, di prodotti dell’artigianato locale ovvero la partecipazione alla formazione continua tramite enti di formazione accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome;
b) tipologia del servizio fornito (3 punti). Riguarda in particolare: l’impegno da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio; la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela; la vendita informatizzata od on-line; la disponibilità a turni di orario alternativi o supplementari;
c) presentazione di progetti innovativi (2 punti). Riguarda in particolare: la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (come ad es. le strutture in legno per i mercati nelle zone montane), ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto; il risparmio energetico; l’utilizzo di energie pulite o di automezzi a basso impatto ambientale.
d) a parità di punteggio, maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese ovvero nel rispetto delle disposizioni di altri Stati dell’Unione europea. L'anzianità è riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, con i seguenti punteggi:
1) anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
2) anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: 50 punti;
3) anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 60 punti;
e) in caso di ulteriore parità di punteggio, data di iscrizione al registro delle imprese nella sezione relativa alle aree pubbliche.
f) (Abrogata)

2. I Comuni possono integrare i criteri previsti al comma 1 nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente.


Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 5, r.r. 19 dicembre 2016, n. 4.


1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, della l.r. 29/2014 e nel rispetto dell’articolo 39 della l.r. 27/2009, il Comune, per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle fiere istituite fino al 5 luglio 2012, con riferimento a ciascun posteggio, tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. L’anzianità, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando e sommata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio, è calcolata con i seguenti punteggi:
1) anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
2) anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 50 punti;
3) anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 60 punti;
b) anzianità acquisita nel posteggio per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione: 40 punti;
c) impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari, quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura: 7 punti. Il criterio è applicato se la fiera è localizzata nel centro storico o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore. In tal caso l’operatore aggiudicatario è tenuto a onorare l’impegno entro il termine previsto dal bando;
d) a parità di punteggio, data di iscrizione al registro delle imprese su aree pubbliche.
e) (Abrogata)

1 bis. Il Comune può integrare i criteri di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale vigente.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 6, r.r. 19 dicembre 2016, n. 4.


1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 50, commi 5, 6 e 7, della l.r. 29/2014 e nel rispetto dell’articolo 40 della l.r. 27/2009, il Comune, nel rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nei mercati o di posteggi isolati istituiti fino al 5 luglio 2012 applica, per quanto compatibili, i criteri di priorità di assegnazione previsti all’articolo 15, comma 1.
2. Nel caso in cui vengano istituiti nuovi posteggi o si rendano disponibili posteggi per revoca, rinuncia o altre cause, si applicano i criteri di cui all’articolo 15, comma 1.
2 bis. Nella fattispecie di cui al comma 2, il punteggio di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), è assegnato in modo proporzionale, per un massimo del 40 per cento, agli operatori che hanno partecipato alla spunta giornaliera concretizzatasi in una effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del posteggio la cui concessione è messa a bando.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 7, r.r. 19 dicembre 2016, n. 4.


1. I posteggi in un mercato o in una fiera resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato o fiera. Il Comune indice un bando pubblico per il miglioramento, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) anzianità di presenza nel mercato o nella fiera calcolata su base annua;
b) anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla data dell’iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al soggetto titolare della concessione del posteggio.
c) (Abrogata)
d) (Abrogata)

1 bis. Il Comune può integrare i criteri indicati al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale vigente.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 8, r.r. 19 dicembre 2016, n. 4.


1. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa. All'interno del mercato o fiera può essere assegnato a ciascun operatore esclusivamente un posteggio.
2. Il posteggio riservato è legato direttamente ai soggetti di cui al comma 1 e non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento, a eccezione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli o agli artigiani che possono essere trasferiti solo con l’azienda. Se l'operatore non intende più svolgere l'attività sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
3. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio può essere assegnato giornalmente in base al seguente ordine di priorità;
a) soggetti aventi gli stessi requisiti;
b) operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.



1. I posteggi isolati sono ubicati in zone non individuabili come mercati e sono assegnati mediante apposito bando comunale.
2. Ai posteggi isolati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai mercati contenute nella l.r. 27/2009 e in questo regolamento.



1. Il Comune tiene un registro, anche informatico, delle presenze. Nel registro sono riportati i seguenti dati:
a) nome e cognome dell'operatore o, nel caso di società, ragione sociale e nome del legale rappresentante;
b) tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa o titolo equipollente ovvero estremi della SCIA o della comunicazione di subentro;
c) indicazione delle assenze e presenze dell'operatore;
c bis) numero del posteggio.


Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 9, r.r. 19 dicembre 2016, n. 4.
Capo IV
Forme particolari di commercio su aree pubbliche



1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è vietato, salvo che l'operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da parte dell'autorità competente. Il nulla osta in originale deve essere sempre esibito con il titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, della l.r. 27/2009, stabilisce, nel regolamento di cui all'articolo 35 della medesima legge regionale o annualmente con apposito provvedimento, le modalità, le condizioni e i limiti per l'accesso alle aree.
3. L'esercizio dell'attività è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e in questo regolamento.
4. A coloro che esercitano l'attività su aree pubbliche in area demaniale marittima senza il prescritto nulla osta si applica la sanzione prevista dall'articolo 45, comma 1, della l.r. 27/2009.



1. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l'utilizzo delle stesse al fine di istituire un posteggio isolato.
2. Il commercio su aree pubbliche nelle forme e tipologie previste dall'articolo 33 della l.r. 27/2009 può svolgersi esclusivamente sulle aree private in disponibilità del Comune indicate dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo 33.
3. Ai fini di cui al comma 2 di questo articolo, il privato mette a disposizione del Comune l'area interessata. Il Comune istituisce il mercato o la fiera ovvero posteggi isolati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L'assegnazione dei posteggi è effettuata con i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e in questo regolamento.


1. E' vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. Il permesso in originale deve essere sempre esibito con il titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza. Copia dello stesso è trasmessa al Comune di competenza a cura del soggetto proprietario o gestore.
2. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e in questo regolamento.
3. A coloro che esercitano l'attività su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il prescritto permesso si applica la sanzione prevista dall'articolo 45, comma 1, della l.r. 27/2009.


1. Le grandi e medie strutture di vendita e i centri commerciali non possono istituire mercati di qualsiasi genere all'interno delle strutture né nei parcheggi di loro pertinenza.
2. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività nazionali e locali di rilevanza anche per i flussi turistici e limitatamente alla durata di questi, il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, può autorizzare mercati sia all'interno che all'esterno delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture superiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita, anche operanti nella forma di centro commerciale. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri per l'organizzazione di tali mercati. È fatto salvo, nel caso di utilizzo del parcheggio di pertinenza, il rispetto dei parametri previsti per il commercio in sede fissa.
3. È vietata l'attività itinerante nelle aree di parcheggio di pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei centri commerciali.
4. E' vietato svolgere attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti.




1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 33, comma 1, lettera r), della l.r. 27/2009 e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera s), del medesimo articolo, alle quali possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:
a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
b) gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
c) gli operatori del commercio equo e solidale;
d) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali, purché iscritti nel registro delle imprese e previo rilascio della concessione temporanea di posteggio.
2. Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica e rilascia l'autorizzazione o la concessione temporanea di posteggio, valida per la sola durata dell'evento, con i criteri e le modalità fissati nel regolamento comunale.



1. I Comuni, sentite le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 8/2008, promuovono manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale, in particolare:
a) prevedendo l'istituzione di un mercato o di una fiera del commercio equo e solidale riservato a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;
b) prevedendo l'istituzione di un mercato o di una fiera del commercio equo e solidale riservato ai relativi operatori provenienti anche da altre Regioni italiane, altri Stati membri dell'Unione europea e Paesi extra UE;
c) riservando agli operatori del commercio equo e solidale posteggi nei mercati e nelle fiere fino a un massimo del 10 per cento.
2. I Comuni stabiliscono i criteri e le modalità per la promozione del commercio di cui a questo articolo.

Capo V
Mercati dell'antiquariato e del collezionismo e mercatini degli hobbisti



1. Il mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, come definito dall'articolo 33, comma 1, lettera h), della l.r. 27/2009, ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose vecchie anche usate e di oggetti da collezione, in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico purché non prevalenti.
2. Nel mercato di cui al comma 1 di questo articolo possono essere esposti e venduti articoli di oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria d'epoca, monete e oggetti filatelici, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione. E' ammessa in particolare l'esposizione e la vendita di:
a) oggetti di antiquariato, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
b) cose usate, ai sensi dell'articolo 126 del r.d. 773/1931;
c) articoli di modernariato e collezionismo;
d) prodotti dell'artigianato artistico a tradizione locale o nazionale, eseguiti da artigiani direttamente nelle fasi di lavorazione e che si avvalgono in maniera limitata di elaborati industriali o di serie.
3. E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi ed esplosivi, di generi alimentari e di abbigliamento, tranne, per questi ultimi, quelli prodotti da almeno cinquant'anni.



1. II Comune, sentite le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori più rappresentative, istituisce e regolamenta i mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, determinandone:
a) l'ampiezza complessiva;
b) la periodicità;
c) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
e) i posteggi eventualmente riservati;
f) la tipologia;
g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
i) l'orario di apertura e chiusura.



1. I posteggi sono assegnati con le procedure e secondo i criteri di priorità individuati dal Comune in osservanza delle disposizioni della l.r. 27/2009 e di questo regolamento a:
a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione;
b) hobbisti, collezionisti e scambisti;
c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere.
2. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per tutte le manifestazioni dell'anno successivo.
3. Le domande di partecipazione devono contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale;
b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità e il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica;
c) il recapito telefonico;
d) la dimensione del posteggio richiesto;
e) l'esatta indicazione della merce trattata;
f) ogni altra informazione ritenuta utile.
4. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvede alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi per l'anno successivo, in base ai seguenti criteri:
a) minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno;
b) ordine cronologico di presentazione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno o in subordine mediante sorteggio.
5. La graduatoria ha validità annuale e scade il 31 dicembre. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente lo stesso giorno di mercato. La ripetuta partecipazione non crea alcun diritto di priorità.
6. Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato.
7. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti con riferimento alla merceologia trattata.
8. Non possono essere accolte le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione.

Capo VI
Subentro, sospensione, revoca e decadenza



1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio gli aventi diritto presentano una comunicazione al Comune sede del mercato o della fiera entro trenta giorni dal trasferimento, allegando l’originale dell’autorizzazione, copia del contratto di cessione o gestione d’azienda e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, gli aventi diritto possono svolgere l’attività su posteggio esibendo l’originale del contratto di cessione o gestione d’azienda, unitamente a copia conforme all’originale dell’autorizzazione.
3. Nel caso di trasferimento per causa di morte dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio gli aventi diritto presentano comunicazione al Comune sede del mercato o della fiera entro trenta giorni dal decesso, allegando l’originale dell’autorizzazione, atto notorio da cui risulta la qualità di erede e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, comma 2, della l.r. 27/2009, autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali.
4. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 3, gli aventi diritto possono svolgere l’attività su posteggio esibendo l’atto notorio da cui risulta la qualità di erede, unitamente a copia conforme all’originale dell’autorizzazione.
5. Il Comune sede del mercato o della fiera, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 1 e 3, provvede, verificati i requisiti, alla reintestazione dell’autorizzazione e al contestuale rilascio della concessione di posteggio a favore del subentrante.
6. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli aventi diritto trasmettono, entro trenta giorni dal trasferimento, una comunicazione al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio in base alle disposizioni regionali previgenti ovvero al Comune al quale è stata presentata la SCIA per l’esercizio dell’attività, allegando copia del contratto di cessione o gestione d’azienda, originale dell’autorizzazione o copia dichiarata conforme della SCIA e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali.
7. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 6, gli aventi diritto possono svolgere l’attività itinerante esibendo l’originale del contratto di cessione o gestione d’azienda, unitamente a copia conforme all’originale dell’autorizzazione o copia dichiarata conforme della SCIA o della comunicazione.
8. Nel caso di trasferimento per causa di morte dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli aventi diritto trasmettono, entro trenta giorni dal decesso, una comunicazione al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio in base alle disposizioni regionali previgenti ovvero al Comune al quale è stata presentata la SCIA per l’esercizio dell’attività, allegando atto notorio da cui risulta la qualità di erede, originale dell’autorizzazione o copia dichiarata conforme della SCIA e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, comma 2, della l.r. 27/2009, autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali.
9. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 8, gli aventi diritto possono svolgere l’attività itinerante esibendo l’atto notorio da cui risulta la qualità di erede, unitamente a copia conforme all’originale dell’autorizzazione o copia dichiarata conforme della SCIA o della comunicazione.
10. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, entro trenta giorni provvede alla verifica di quanto comunicato ai sensi dei commi 6 e 8 e prende atto dell’avvenuto subentro.
11. Nel caso di subentrante in un titolo abilitativo rilasciato in altra Regione che intende avviare l'attività nel territorio regionale, il Comune provvede ad acquisire:
a) copia dell'atto di cessione;
b) tutta la documentazione in possesso del Comune fuori Regione.
12. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente.



1. L’operatore che svolge l’attività di commercio su aree pubbliche può presentare al Comune competente comunicazione di sospensione dell’attività medesima per un periodo non inferiore a un mese non superiore a un anno, salva proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità, da comunicare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di sospensione già indicato.
2. La sospensione non può comunque superare i termini di cui al comma 1 nell’arco di un quinquennio.
3. Le assenze nei periodi di sospensione di cui al comma 1 non sono computate al fine della revoca.
4. Il Comune sospende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività su posteggio o l’attività itinerante esercitata in base a SCIA nei casi previsti dall’articolo 44 bis, comma 1, della l.r. 27/2009. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, il Comune, se trattasi di affitto d’azienda, notifica tempestivamente il mancato pagamento anche al titolare dell’autorizzazione e concessione.



Nota relativa all'articolo 31
Così modificato dall'art. 10, r.r. 19 dicembre 2016, n. 4.


1. Per la revoca dell’autorizzazione o l’inibizione dell’attività esercitata in base a SCIA o titoli equipollenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 bis della l.r. 27/2009.
2. Relativamente al caso previsto dall’articolo 44 bis, comma 2, lettera b), della l.r. 27/2009:
a) le assenze sono computate al soggetto titolare dell’autorizzazione e della concessione, anche se l’azienda è gestita da un terzo. Nel caso di affidamento della gestione dell’azienda o del ramo di azienda con relativa concessione di posteggio, il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente al titolare il verificarsi delle assenze che potrebbero portare alla revoca dell’autorizzazione e della concessione;
b) non sono computate le assenze dovute a condizioni meteorologiche proibitive;
c) la documentazione giustificativa delle assenze deve essere presentata o inviata al Comune entro venti giorni dall’inizio delle assenze stesse.
3. Nei casi di cui al comma 1 gli operatori non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati.
4. E’ fatta salva per il Comune la possibilità di revocare la concessione di posteggio ai sensi dell’articolo 40, comma 7, della l.r. 27/2009 per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. Il posteggio concesso in sostituzione, salva diversa indicazione da parte dell'operatore, non può avere una superficie inferiore al precedente e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza avente la medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.
5. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono o l’attività esercitata in base a SCIA è inibita in particolare:
a) per il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento e dalla legge regionale 27/2009;
b) quando l'operatore non riprende l'attività al termine del periodo di sospensione di cui all’articolo 31, comma 1, di questo regolamento.
6. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio nelle fiere sono revocate se l’operatore non partecipa alla fiera per quattro anni nel periodo di durata dell’autorizzazione, salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Capo VII
Disposizioni transitorie e finali



1. Il Comune può affidare a terzi l'organizzazione e la gestione del mercato e della fiera sulla base di apposita convenzione, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.
2. Spettano comunque al Comune:
a) lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti;
b) l'attività di vigilanza e controllo.



1. Agli operatori è fatto obbligo di:
a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci;
b) usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e non installare alcun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;
c) non svolgere forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, né l'attività di battitore;
d) non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste;
e) disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni comunali al riguardo;
f) provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e di depositarli, chiusi, ai margini dell'area pubblica assegnata o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dal Comune. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita, né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.
2. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti all'osservanza delle norme igienico-sanitarie. In particolare, le caratteristiche dei banchi temporanei e dei veicoli speciali a uso negozio devono essere conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di settore.
3. Se gli operatori pongono in vendita oggetti usati secondo quanto previsto dall'articolo 126 del r.d. 773/1931, devono darne notizia al pubblico mediante esposizione, in modo ben visibile, di un cartello riportante la dicitura: "Vendita di cose usate".



1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente i dati relativi alle autorizzazioni e concessioni rilasciate, alle SCIA e comunicazioni ricevute e a ogni provvedimento adottato, in base alle modalità individuate dal dirigente della struttura medesima.



1. I Comuni, nel disciplinare i procedimenti di questo regolamento, osservano altresì le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).



1. I soggetti titolari di un numero di posteggi superiori a quelli indicati nell’intesa del 5 luglio 2012 non possono assumere la titolarità di ulteriori posteggi nel medesimo mercato o fiera né ottenere lo stesso risultato con il cambiamento del settore merceologico neanche nel periodo transitorio indicato dall’articolo 50, comma 3, della l.r. 29/2014.
2. Entro il 7 maggio 2017 i soggetti titolari di posteggi superiori ai limiti previsti dall’intesa devono adeguarsi a quanto disposto dall’articolo 38 ter, comma 4, della l.r. 27/2009.
3. Nelle zone di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 4 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa in attuazione del titolo II capo I della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”), in caso di riutilizzazione per medie strutture di vendita di contenitori edilizi già a destinazione d’uso commerciale alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2009 e nei quali sia cessata l’attività per chiusura di esercizi preesistenti, continuano ad applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari antecedenti alla data di entrata in vigore del medesimo r.r. 1/2015 qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie.
4. La cessazione dell’attività di cui all’articolo 58, comma 5, della l.r. 27/2009 è comunicata entro quarantacinque giorni dal suo verificarsi.
5. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l’individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici”), si interpreta nel senso che la tipologia di locale indicata non comprende i bar.
6. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del r.r. 2/2015 si interpreta neI senso che i locali che possono rientrare nella tipologia ivi indicata devono avere almeno le seguenti caratteristiche:
a) ambiente rustico, caratterizzato da arredi semplici ed essenziali;
b) cucina semplice e tipica;
c) numero contenuto di posti;
d) prezzi modici;
e) conduzione familiare.
7. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del r.r. 2/2015 si interpreta neI senso che l’attività commerciale di vicinato deve essere prevalente rispetto agli altri servizi forniti.




1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. ..........................................................................
6. ..........................................................................
7. Nel riferimento agli articoli delle Tabelle 4 e 5 del r.r. 1/2005, le parole: “comma 4” sono sostituite dalle parole: “comma 3”.
8. ..........................................................................
9. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 38
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 5, r.r. 16 febbraio 2011, n. 2.
Il comma 2 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 5, r.r. 16 febbraio 2011, n. 2.
Il comma 3 modifica il comma 6 dell'art. 12, r.r. 4 agosto 2011, n. 5.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 17, r.r. 4 agosto 2011, n. 5.
Il comma 5 modifica la lett. a) del comma 1 dell'art. 13, r.r. 4 marzo 2015, n. 1.
Il comma 6 modifica la lett. b) del comma 1 dell'art. 13, r.r. 4 marzo 2015, n. 1.
Il comma 8 modifica il comma 4 dell'art. 4, r.r. 2 marzo 2015, n. 2.
Il comma 9 abroga il r.r. 27 giugno 2011, n. 4.
(n.d.r.: il comma 7 di questo articolo riporta il riferrimento al r.r. 28 febbraio 2005, n.1, che è stato abrogato dall'art. 28, l.r. 2 aprile 2012, n. 5)