Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 32 |
Titolo: | Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale |
Pubblicazione: | ( B.U. 30 dicembre 2015, n. 119 Suppl. n. 12) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3 (Proroga del termine dell’articolo 32 della l.r. 33/2014)
Art. 4 (Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni)
Art. 5 (Modifica alla l.r. 5/2013)
Art. 6 (Modifica alla l.r. 10/1995)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 25/2015)
Art. 8
Art. 9 (Modifica alla l.r. 31/2012)
Art. 10 (Invarianza finanziaria)
Art. 11 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2
Art. 3 (Proroga del termine dell’articolo 32 della l.r. 33/2014)
Art. 4 (Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni)
Art. 5 (Modifica alla l.r. 5/2013)
Art. 6 (Modifica alla l.r. 10/1995)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 25/2015)
Art. 8
Art. 9 (Modifica alla l.r. 31/2012)
Art. 10 (Invarianza finanziaria)
Art. 11 (Dichiarazione d’urgenza)
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Nota relativa all'articolo 1
Prima modificato dall'art. 1, l.r. 25 gennaio 2016, n. 1, poi abrogato dall'art. 10, l.r. 21 marzo 2017, n. 8.
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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
1. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui al comma 13 dell’articolo 32 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), è prorogato al 31 dicembre 2016.
1. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Corecom nella composizione in atto alla data di entrata in vigore di questa legge, si procede alla rielezione dell’organismo ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)).
2. Sino alla rielezione del Corecom ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 8/2001, non si procede alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica.
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Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce il comma 4 dell'art. 14, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.
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Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 8 bis, l.r. 16 gennaio 1995, n. 10.
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Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 abroga l'art. 4, l.r. 21 ottobre 2015, n. 25.
Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 aggiunge il comma 9 bis all'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.