Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 09 marzo 2016, n. 3 |
Titolo: | Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche” - Disposizioni in materia di referendum |
Pubblicazione: | ( B.U. 10 marzo 2016, n. 30 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Riordino territoriale - Modifiche denominazioni |
Sommario
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 8 bis della l.r. 10/1995)
Art. 2 (Disposizione transitoria)
Art. 3 (Iniziative connesse alla campagna referendaria 2016)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Disposizione transitoria)
Art. 3 (Iniziative connesse alla campagna referendaria 2016)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 8 bis, l.r. 16 gennaio 1995, n. 10.
1. Al fine di consentire l’effettuazione di referendum consultivi comunali contestualmente al referendum abrogativo indetto per il 17 aprile 2016, i Comuni danno notizia dell’indizione del medesimo referendum consultivo con un manifesto da affiggere almeno trentacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.
1. Le attività e le iniziative connesse alla campagna informativa sul referendum abrogativo di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 7 del 22 settembre 2015 sono curate dal Consiglio regionale e sono finalizzate alla massima informazione e sensibilizzazione della collettività.
2. Alle spese di cui al comma 1, quantificate in euro 40.000,00, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità relativa all’anno 2016, della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” e corrispondente aumento della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2016/2018. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza provvedono alle conseguenti variazioni finanziarie necessarie ai fini della gestione; le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione del bilancio del Consiglio sono comunicate all’Assemblea per la relativa presa d’atto.
1. Questa legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.