Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2016, n. 25
Titolo:Incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra
Pubblicazione:( B.U. 03 novembre 2016, n. 120 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Riordino territoriale - Modifiche denominazioni

Sommario





1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Comune di Acquacanina, in Provincia di Macerata, è incorporato nel contermine Comune di Fiastra.
2. Il territorio del Comune di Fiastra, incorporante, è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Acquacanina e di Fiastra, con la decorrenza di cui al comma 1.



1. Lo statuto del Comune di Fiastra assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel territorio del Comune originario, dopo l’incorporazione.
2. Lo statuto del Comune di Fiastra prevede l’istituzione del Municipio di Acquacanina.
3. Lo statuto e il regolamento del Comune di Fiastra disciplinano l’organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori del municipio le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
4. Fino all’insediamento degli organi del municipio, ai sensi dello statuto del Comune di Fiastra, le funzioni degli organi di governo del municipio possono essere esercitate dal sindaco e dai consiglieri del Comune di Acquacanina, fino alla data di scadenza del proprio mandato.



1. Le funzioni regionali già conferite al Comune di Acquacanina sono trasferite al Comune di Fiastra.
2. Il Comune di Fiastra subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Comune incorporato e in particolare:
a) i beni demaniali e patrimoniali del Comune di Acquacanina sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di Fiastra;
b) il personale del Comune di Acquacanina è trasferito al Comune di Fiastra ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).



1. Il Comune di Fiastra, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:
a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
b) è equiparato a un’unione o associazione dei Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Comune di Fiastra è esonerato dai vincoli relativi all’esercizio associato di funzioni fondamentali per i primi due mandati amministrativi successivi all’incorporazione.



1. Alla data di cui all’articolo 1, comma 1:
a) il Comune di Acquacanina è estinto e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 2;
b) il territorio del Comune di Acquacanina è amministrato dagli organi in carica presso il Comune di Fiastra.

2. L’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Fiastra continua a esercitare le proprie funzioni fino alla data di scadenza del proprio incarico.
3. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di Fiastra restano in vigore gli strumenti urbanistici del Comune di Acquacanina, con riferimento all’ambito territoriale d’origine del Comune che li ha approvati.
4. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti del Comune di Fiastra, per l’espletamento delle funzioni e dei servizi destinati al territorio del Comune incorporato continuano ad applicarsi i regolamenti precedentemente vigenti adottati dal Comune di Acquacanina.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.