Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 novembre 2017, n. 32
Titolo:Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.
Pubblicazione:( B.U. 16 novembre 2017, n. 121 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Interventi di solidarietà

Sommario





1. La Regione Marche, nel rispetto dei principi dell’articolo 4 dello Statuto e in armonia con i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 avente ad oggetto: “come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE” e della legge 19 agosto 2016, n. 166, (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove la realizzazione di interventi di economia solidale e di lotta agli sprechi alimentari e non alimentari, con l’obiettivo di diffondere un nuovo modello di sviluppo basato su una economia circolare e solidale, in particolare a tutela delle fasce più deboli della popolazione.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione:
a) favorisce il recupero e la donazione dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale;
b) contribuisce alla riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti mediante attività volte alla prevenzione della loro formazione e all’estensione del ciclo di vita dei prodotti;
c) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, agli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, agli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 14 aprile 2015, n. 128, e del relativo Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
d) promuove attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto di questa legge;
e) promuove la conclusione degli accordi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in materia di svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio delle comunità territoriali di appartenenza da parte di lavoratori che fruiscono di strumenti a sostegno del reddito nonché sottoposti a procedure di mobilità;
f) sostiene l’istituzione e l’attività di centri del riuso, favorendone l’integrazione su base territoriale.



1. Al fine di concorrere alla riduzione dello spreco alimentare, la Regione:
a) nell’ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei propri bandi e nei bandi degli enti da essa dipendenti rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che garantiscono una maggiore riduzione di spreco alimentare o il recupero e la distribuzione delle eccedenze di prodotti alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense o centri di raccolta di prodotti alimentari per persone indigenti;
b) fornisce indirizzi agli enti locali affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, gli stessi attribuiscano un criterio premiale alle imprese che garantiscono una maggiore riduzione di spreco alimentare o il recupero e la distribuzione delle eccedenze di prodotti alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per persone indigenti;
c) favorisce accordi con l’Associazione nazionale Pro-Loco Italia (UNPLI), ed altri organismi analoghi, al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle manifestazioni svolte nel territorio regionale;
d) promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva e i soggetti che offrono assistenza alle persone indigenti, a partire dalle mense del circuito CARITAS, presenti sul territorio regionale per la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
e) promuove protocolli di intesa tra le imprese donatrici ed i soggetti attuatori riceventi ai fini della redazione di prassi igieniche idonee;
f) promuove la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che prevedano la partecipazione dei soggetti indicati all’articolo 4;
g) promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti all’articolo 4 di questa legge di progetti nell’ambito del servizio civile regionale, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), previa iscrizione all’albo regionale degli enti di servizio civile disciplinato all’articolo 5 della medesima legge regionale.



1. Ai fini di questa legge si osservano le definizioni seguenti:
a) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi metereologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
b) spreco alimentare: l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
c) termine minimo di conservazione: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti nell’ambito degli interventi previsti all’articolo 5, garantendo l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
d) data di scadenza: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli e farmaci.


1. La Regione, per le finalità di questa legge, si avvale dei seguenti soggetti attuatori:
a) gli enti locali, singoli o associati;
b) le organizzazioni di volontariato;
c) le associazioni di promozione sociale iscritte all’albo regionale;
d) le cooperative sociali;
e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 11 del d.lgs. 460/1997 operanti a livello regionale;
f) le fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano attività di recupero e distribuzione gratuita, a fini di beneficenza, di prodotti alimentari e di altri prodotti a persone indigenti sono equiparati, nei limiti delle attività prestate, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi, secondo quanto previsto dalla legge 25 giugno 2003 n. 155 (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale).
3. Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente i prodotti di cui all’articolo 2 devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria, in linea con quanto stabilito al comma 236 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
4. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano e promuovono, anche in collaborazione con associazioni, aziende, società ed istituzioni scolastiche, iniziative di educazione e formazione in relazione ai principi ed alle finalità di questa legge.


1. La Regione concede contributi per progetti di recupero e di distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari; a tal fine, la Giunta regionale adotta entro il 30 novembre dell’anno precedente, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:
a) le linee di attività che si intende promuovere per l’anno di riferimento, con l’indicazione delle tipologie di spese ammissibili;
b) le modalità attuative;
c) le risorse disponibili;
d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa legge.

2. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e di aiuti di Stato.


1. Nella valutazione dei progetti presentati ai sensi dell’articolo 5 è attribuita priorità ai progetti:
a) che si basino sulla collaborazione di almeno due dei soggetti previsti al comma 1 dell’articolo 4;
b) che si basino sulla collaborazione tra almeno uno dei soggetti previsti al comma 1 dell’articolo 4 e almeno una impresa;
c) qualora siano presentati in collaborazione con un ente locale, che prevedano l’applicazione da parte dello stesso di un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in favore delle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni ai sensi di questa legge.



1. E’ facoltà dei Comuni prevedere, nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), specifiche agevolazioni per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 di questa legge.
2. Per l’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 i Comuni, in analogia con le disposizioni di cui al comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, disciplinano con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo in maniera proporzionale alle quantità di eccedenze alimentari che il produttore dimostra di aver ceduto a titolo gratuito ai sensi di questa legge.


1. Alle spese derivanti dall’attuazione di questa legge, autorizzate fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” al Programma 03 “Rifiuti” correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
2. A decorrere dagli anni successivi al 2018 le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari in relazione alle risorse annuali derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/1995 e della l.r. 15/1997.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.


1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all’Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare e non alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività previste all’articolo 2 e agli interventi disciplinati dall’articolo 5, la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali attività sono state poste in essere dalla Regione in riferimento a quanto previsto all’articolo 2;
b) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione sono state realizzate e quali esiti hanno prodotto;
c) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
d) quali iniziative previste nel programma annuale degli interventi sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
e) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
f) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l’entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione degli interventi.



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Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 1, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 2 aggiunge l'art. 1 bis, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 4 aggiunge il comma 2 bis all'art. 2, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 5 sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 6 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 7 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 8 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 9 aggiunge il comma 2 bis all'art. 5, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 10 aggiunge l'art. 5 bis, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.
Il comma 11 aggiunge l'art. 5 ter, l.r. 5 febbraio 2013, n. 3.



1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta il regolamento previsto al comma 3 dell’articolo 10, provvedendo comunque all’adeguamento con le disposizioni richiamate all’articolo 15 della legge 166/2016.
2. In sede di prima applicazione, il programma degli interventi previsto all’articolo 5 è presentato alla Commissione assembleare per il parere di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Per quanto non diversamente disposto in questa legge si osservano le disposizioni della legge 166/2016 e le disposizioni ivi richiamate.
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Nota relativa all'articolo 11
Il comma 4 abroga la l.r. 3 dicembre 2012, n. 39.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.