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Atto:LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2017, n. 34
Titolo:Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019.
Pubblicazione:( B.U. 04 dicembre 2017, n. 128 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Capo I Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019
Art. 1 (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale)
Art. 2 (Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale)
Art. 3 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2016)
Art. 4 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2016)
Art. 5 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
Art. 6 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2016)
Capo II Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative
Art. 7 (Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)
Art. 8 (Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata)
Art. 9 (Registrazione delle agevolazioni Irap)
Art. 10 (Disposizioni per l’utilizzo delle risorse svincolate ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123)
Art. 11 (Disposizioni finanziarie per l’anno 2017 concernenti il riordino di cui alla legge 56/2014)
Art. 12 (Modifiche alla l.r. 13/2017)
Art. 13 (Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)
Art. 14 (Incorporazione nell’INRCA del presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo)
Art. 15 (Modifica alla l.r. 10/2007)
Art. 16 (Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003)
Art. 17 (Modifiche alla l.r. 14/2015)
Art. 18 (Modifiche alla l.r. 23/1995)
Art. 19 (Modifica alla l.r. 19/2015)
Art. 20 (Riconoscimento di debito fuori bilancio)
Art. 21 (Disposizioni di razionalizzazione della spesa)
Art. 22 (Finalizzazione di spesa)
Art. 23 (Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici. Modifica alla l.r. 30/1996)
Art. 24 (Modifiche alla l.r. 45/1998)
Art. 25 (Modifica alla l.r. 33/2014)
CAPO III Variazione al Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019. Disposizioni finanziarie
Art. 26 (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa 2017/2019)
Art. 27 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 35/2016 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche – legge di stabilità 2017” e alla tabella A allegata alla l.r. 36/2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”)
Art. 28 (Allegati)
Art. 29 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati

Capo I Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019



1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2016, già iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2017 per l’importo presunto di euro 3.258.841.758,31, sono stati rideterminati in euro 2.136.780.492,91 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016.


1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2016, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2017 per l’importo presunto di euro 2.520.000.569,78, sono stati rideterminati in euro 1.974.832.681,38 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016.



1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2016, già iscritta nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2017 per l’importo presunto di euro 515.174.276,44 si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2016, nell’importo di euro 395.570.512,17 presso il Tesoriere della Regione.



1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2016 (legge regionale 8 novembre 2017, n. 31 “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2016”), è quantificato in euro 478.010.685,60. L’ammontare relativo alle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2017 è pari a euro 853.382.082,58. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 è determinato in euro 375.371.396,98 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.


1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016, l.r. 31/2017, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 375.371.396,98.



1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017-2019), per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati in complessivi euro 375.371.396,98, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 41.279.930,52 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.208.566,92;
b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.170.924,91 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.511.209,00;
c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.773.505,41;
d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 61.370.186,69 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 59.503.509,31;
e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.793.040,91 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.341.929,59;
f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 47.837.118,44 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 46.296.233,31;
g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 12.617.279,48 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera g), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 11.915.215,64;
h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.132.255,06 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera h), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.341.252,91;
i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 5.813.713,35 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera i), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.757.972,52;
j) relativamente all’anno 2014 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 13.892.229,07 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera j), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.751.371,29;
k) relativamente all’anno 2015 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 30.120.337,01 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera k), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 29.970.631,08;
l) relativamente all’anno 2016 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 35.000.000,00 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera k), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 0.

Capo II
Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative



1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016, l.r. 31/2017, la quota accantonata del risultato di amministrazione di euro 25.000.000,00 destinata alla riduzione del debito autorizzato e non contratto è iscritta al “Fondo per la riduzione del debito pregresso”.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) la copertura del Fondo di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 20, Programma 03.
3. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l’imputazione di atti di spesa né per variazioni di Bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico del Titolo VI Tipologia 003 Categoria 001 dello stato di previsione dell’entrata da registrarsi al termine dell’esercizio 2017.
4. L’esito della riduzione di cui al comma 1 sarà certificato con il Rendiconto generale per l’anno 2017.


1. I soggetti pubblici o privati attuatori di interventi di edilizia agevolata, che hanno fruito di contributi per la realizzazione di immobili destinati alla locazione per il periodo di tempo stabilito dal Piano regionale di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), possono concludere con gli inquilini contratti di compravendita anticipata dei singoli appartamenti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la vendita anticipata viene conclusa su richiesta del titolare del contratto di locazione che risulti residente nell’abitazione da almeno quattro anni, conformemente alle disposizioni stabilite per l’individuazione dei beneficiari degli appartamenti medesimi;
b) alla data del trasferimento della proprietà l’acquirente, unitamente agli altri componenti il nucleo familiare ovvero la formazione sociale di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), deve possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla vigente normativa regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica agevolata;
c) all’atto della compravendita la parte acquirente versa alla Regione una somma calcolata ai sensi del comma 2 di questo articolo e si impegna, con atto unilaterale d’obbligo, a utilizzare l’immobile come abitazione principale per un periodo pari agli anni residui del vincolo originario di locazione ovvero a cederlo in locazione, per il medesimo periodo, a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’accesso all’edilizia agevolata e alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
2. Il corrispettivo da versare alla Regione in occasione delle operazioni di compravendita di cui al comma 1 è determinato applicando la percentuale del 15 per cento al prodotto tra il rateo annuale, su base mensile, del contributo ricevuto e il numero dei mesi di cui si chiede la riduzione del vincolo. In mancanza dell’atto d’obbligo di cui alla lettera c) del comma 1 il corrispettivo è maggiorato del 10 per cento.
3. I proventi derivanti dall’applicazione di questo articolo, iscritti al Titolo IV, categoria 4 dello stato di previsione dell’entrata, sono destinati alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al Titolo II, Capo I, della l.r. 36/2005 iscritti a carico della Missione 8 Programma 2.
4. La parte venditrice comunica alla Regione l’avvenuta compravendita realizzata ai sensi di questo articolo entro trenta giorni dalla stipula del contratto.
5. Le convenzioni di edilizia agevolata stipulate tra i soggetti attuatori degli interventi e i Comuni si intendono integrate con le previsioni di questo articolo.


1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), le disposizioni agevolative previste dall’articolo 1, commi 4, 4 bis, 5 e 5 bis, della l.r. 35/2001, dall’articolo 1, comma 1, della l.r. 25/2003, dall’articolo 25, comma 1, della l.r. 2/2006 e dall’articolo 3 della l.r. 30/2015, fruibili ai sensi del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, sono registrate in ottemperanza a quanto disposto dal predetto Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.



1. La Regione Marche destina alla riduzione del debito le risorse alla stessa spettanti dallo Stato per le quali è stato autorizzato lo svincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno). Le risorse svincolate per euro 6.000.000,00 sono indicate nella Tabella di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 28 (allegato 17), allegata a questa legge.
2. Le risorse svincolate di cui al comma 1 sono iscritte a carico della Missione 1 programma 3 e sono destinate alla riduzione del debito.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 14, l.r. 20 settembre 2018, n. 36.


1. Per l’anno 2017 è autorizzato un contributo straordinario alla Provincia di Macerata per complessivi euro 1.200.000,00 destinato a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione dell’esercizio finanziario 2017.
2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 09, del bilancio di previsione 2017/2019.
3. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dal rendiconto dell’anno 2016 della Provincia di Macerata pari ad euro 2.731.362,82 iscritte nel bilancio di previsione a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 e ne dispone, entro l’autorizzazione di cui al comma 1, la contestuale riassegnazione alla medesima provincia.


1. ..........................................................................
2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 7 aprile 2017, n. 13.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 4, l.r. 7 aprile 2017, n. 13.



1. Alle entrate in conto capitale, straordinarie e di natura non ricorrente, iscritte al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, tipologia 04 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” accertate ed incassate per euro 1.562.618,20 a carico dei capitoli 1.4.04.01.0001 e 1.4.04.02.0001 è attribuito il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa di investimento nell’ambito delle Missioni e dei programmi indicati nella Tabella di cui alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 28 (allegato 11), allegata a questa legge.


1. A decorrere dall’1 gennaio 2018 il presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo, ramo dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), dell’area vasta 2, è incorporato nell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona).
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità necessari per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l’ASUR e l’INRCA.

Nota relativa all'articolo 14
In attuazione del comma 2 di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 1621 del 28 dicembre 2017.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 aggiunge l'art. 4 bis, l.r. 2 agosto 2007, n. 10.


1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. (Abrogato)
4. ..........................................................................
5. ..........................................................................
6. Gli schemi contrattuali di cui ai commi 1 e 4 sono approvati dall’Ufficio di Presidenza, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.


Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Il comma 1 aggiunge i commi 9 bis e 9 ter all'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 2 aggiunge il comma 12 bis all'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 4 modifica il comma 4 dell'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 5 aggiunge il comma 8 bis all'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. I componenti del Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, continuano a svolgere le funzioni sino alla scadenza di cui al comma 1. I componenti del Collegio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, eleggono il Presidente.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 14/2015, come modificato dal comma 4 di questo articolo, quantificati complessivamente in euro 6.500,00, si provvede, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con incremento degli stanziamenti della Missione 1, Programma 01, e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti della Missione 20, Programma 01. Per gli anni successivi con legge di bilancio nell'ambito degli stanziamenti iscritti in attuazione della l.r. 14/2015.


Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 aprile 2015, n. 14.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 5, l.r. 13 aprile 2015, n. 14.
Il comma 3 aggiunge il comma 6 bis all'art. 6, l.r. 13 aprile 2015, n. 14.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 10, l.r. 13 aprile 2015, n. 14.



1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
6. Le indennità di funzione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/1995 sono ridotte del 4,30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 11.484,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con le minori spese derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 12.204,00; le risorse risultano già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2017/2019.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, quantificati in euro 17.226,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2017/2019.
9. Per gli anni successivi gli oneri annuali derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, quantificati in euro 28.710,00, trovano copertura negli stanziamenti iscritti nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” approvati con le rispettive leggi di bilancio con riferimento alla l.r. 23/1995.
10. ..........................................................................
11. In sede di prima applicazione l’atto di cui all’articolo 17 bis della l.r. 23/1995, come inserito dal comma 10 di questo articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 aggiunge la lett. e bis) al comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 modifica la lett. f) del comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 3 modifica la lett. g) del comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 4 modifica il comma 7 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 10 aggiunge l'art. 17 bis, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 14, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.


1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio per complessivi euro 3.410,06 inerente l’esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, n. 70/2016 del 25 novembre 2016, n. 2/2017 del 13 gennaio 2017 e n. 12/2017 del 17 febbraio 2017 relativo alle spese per gli onorari e diritti spettanti agli avvocati Alessio Stacchiotti e Manola Giorgini.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti, già iscritti per l’anno 2017 nella Missione 1, Programma 11, Capitolo 2011110024.



1. In attuazione del comma 5 dell’articolo 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito dalla legge 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione, esclusi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui all’articolo 4 della l.r. 34/1988, agli articoli 21 e 22 della l.r. 20/2001 e agli articoli 16 e 17 della l.r. 14/2003, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l’importo di euro 30,00 a seduta.



1. L’autorizzazione di spesa della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 (Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità) è finalizzata per euro 10.000,00 al finanziamento dell’articolo 3 (Campagne di informazione) e per euro 115.000,00 al finanziamento dell’articolo 5 ter (Misure premiali).
2. Per l’anno 2018, euro 400.000,00 iscritti a carico della Missione 7, Programma 1, sono finalizzati all’accoglienza e valorizzazione dei territori nelle tre province colpite dal sisma di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo; precisamente euro 150.000,00 per il territorio della provincia di Macerata, soggetto attuatore Comune di Macerata; euro 130.000,00 al territorio della provincia di Ascoli Piceno, soggetto attuatore GAL Piceno; euro 120.000,00 al territorio della provincia di Fermo, soggetto attuatore Associazione Marca Fermana.


Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 1, l.r. 23 luglio 2018, n. 27.


1. Il pagamento dei compensi previsti dalla legge regionale 23 luglio 1996, n. 30 (Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici) è effettuato dall’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con oneri a carico del proprio bilancio.
2. ..........................................................................


Nota relativa all'articolo 23
Il comma 2 abroga i commi 2 e 3 dell'art. 4, l.r. 23 luglio 1996, n. 30.


1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. Gli interventi volti al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 di questo articolo sono compresi nel Programma triennale dei servizi di cui all’articolo 13 della l.r. 45/1998. Nelle more dell’aggiornamento del Programma vigente tali interventi sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.


Nota relativa all'articolo 24
Il comma 1 aggiunge la lett. e bis) al comma 2 dell'art. 1, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 2 modifica la lett. e) del comma 1 dell'art. 24, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 25
Il comma 1 aggiunge la lett. d bis) al comma 1 dell'art. 11, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.
CAPO III Variazione al Bilancio di previsione per
il triennio 2017/2019. Disposizioni finanziarie



1. Allo stato di previsione dell’entrata del Bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato “Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2017/2019”, allegato 2 di questa legge.
2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato “Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2017-2019”, allegato 4 di questa legge.


1. ..........................................................................
2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 27
Il comma 1 modifica i seguenti allegati alla l.r. 30 dicembre 2016, n. 35: la tabella C “Autorizzazioni di spesa” secondo le risultanze della tabella C allegata a questa legge; la tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” secondo le risultanze della tabella D allegata a questa legge e la tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.
Il comma 2 modifica la tabella A “Finanziamento per gli anni 2017-2019 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” allegata alla l.r. 30 dicembre 2016, n. 36, secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge



1. A questa legge sono allegati:
a) l’elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
b) il prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2017-2019 (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2017-2019 (allegato 3);
d) il prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2017-2019 (allegato 4);
e) il riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni per il triennio 2017-2019 (allegato 5);
f) l’aggiornamento del prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato (allegato 6);
g) il quadro generale riassuntivo (allegato 7);
h) l’aggiornamento del prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio (allegato 8);
i) l’aggiornamento del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9);
j) l’aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 10);
k) le spese in c/capitale con copertura garantita dalle entrate in c/capitale (allegato 11);
l) l’elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12);
m) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 13);
n) l’aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 14);
o) la nota integrativa, predisposta ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15);
p) lo stato di previsione delle entrate 2017-2019 e stato di previsione delle spese 2017-2019 assestati (allegato 16);
q) le risorse svincolate ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 123/2017 (allegato 17).



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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