Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 14 maggio 2018, n. 12 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 “Disciplina dell’agricoltura biologica”. |
Pubblicazione: | ( B.U. 24 maggio 2018, n. 44 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare |
Sommario
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 76/1997)
Art. 2 (Modifica all’articolo 13 della l.r. 76/1997)
Art. 3 (Disposizioni transitorie)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifica all’articolo 13 della l.r. 76/1997)
Art. 3 (Disposizioni transitorie)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 12, l.r. 29 dicembre 1997, n. 76.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 13, l.r. 29 dicembre 1997, n. 76.
1. Le percentuali stabilite all’articolo 12 della l.r. 76/1997, come sostituito dall’articolo 1, si applicano alle procedure per la fornitura di servizi di ristorazione collettiva avviate dopo l’entrata in vigore di questa legge.
2. La Giunta regionale adotta le disposizioni previste al comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 76/1997, come sostituito dall’articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.