Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 28 giugno 2018, n. 22 |
Titolo: | Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”. |
Pubblicazione: | ( B.U. 05 luglio 2018, n. 58 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | AMBIENTE |
Materia: | Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti |
Note: | La Corte costituzionale, con sentenza 142/2019, si è espressa su questa legge regionale. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 24/2009)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 24/2009)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
1. Questa legge, nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico.
Nota relativa all'articolo 1
La Corte costituzionale, con sentenza 142/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 10, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
Il comma 2 modifica il comma 7 dell'art. 10, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.
La Corte costituzionale, con sentenza 142/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Nota relativa all'articolo 3
La Corte costituzionale, con sentenza 142/2019, ha dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale di questo articolo.