Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 17 luglio 2018, n. 24 |
Titolo: | Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina. |
Pubblicazione: | ( B.U. 26 luglio 2018, n. 64 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | COMMERCIO |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Principi e finalità)
Art. 2 (Negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina)
Art. 3 (Funzioni della Regione)
Art. 4 (Istituzione del registro regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina)
Art. 5 (Clausola valutativa)
Art. 6 (Norma finanziaria)
Art. 7 (Disposizioni transitorie)
Art. 2 (Negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina)
Art. 3 (Funzioni della Regione)
Art. 4 (Istituzione del registro regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina)
Art. 5 (Clausola valutativa)
Art. 6 (Norma finanziaria)
Art. 7 (Disposizioni transitorie)
1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere psicofisico e sociale e di sostenibilità economica ed ambientale.
2. La Regione, ispirandosi ai principi del Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare promuove la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti.
1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all’articolo 1, promuove la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina.
2. Tali negozi garantiscono un’adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.
3. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.
1. La Regione concede contributi per l’apertura di nuovi negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti; a tal fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno precedente, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:
a) la tipologia di investimenti che si intende sostenere, con l’indicazione delle relative spese ammissibili;
b) le modalità attuative;
c) le risorse disponibili;
d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa legge.
2. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato.
1. La Regione istituisce il registro dei “Negozi di prodotti sfusi e alla spina della Regione Marche” suddiviso per provincia e città e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.
2. Con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione assembleare, la Giunta regionale definisce, in particolare:
a) i requisiti dei negozi per l’iscrizione nel registro di cui al comma 1;
b) i controlli da effettuare nei negozi iscritti nel registro di cui al comma 1;
c) le campagne di informazione e sensibilizzazione anche on-line sui siti istituzionali della Regione e degli enti locali, dirette a promuovere la diffusione di tale tipologia di negozi.
1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all’Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per favorire l’utilizzo di prodotti alla spina. A tal fine, con riferimento al programma annuale previsto dall’articolo 3, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:
a) la tipologia di investimenti attivati;
b) l’indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato;
c) l’indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall’utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico;
d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.
1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 5.000,00 e per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la spesa di euro 50.000,00.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori”, del bilancio di previsione 2018/2020.
3. Per gli anni successivi si provvede con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.
1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il programma annuale previsto all’articolo 3 e le disposizioni per l’istituzione del registro disciplinato all’articolo 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.