Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2019, n. 5 |
Titolo: | Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute. |
Pubblicazione: | (B.U. 28 febbraio 2019, n. 16) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Strutture e personale sanitari e ospedalieri |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo)
Art. 3 (Interventi antifumo)
Art. 4 (Protezione degli ambienti dagli scarti del fumo)
Art. 5 (Clausola valutativa)
Art. 6 (Disposizione finanziaria)
Art. 7 (Norma transitoria)
Art. 8 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo)
Art. 3 (Interventi antifumo)
Art. 4 (Protezione degli ambienti dagli scarti del fumo)
Art. 5 (Clausola valutativa)
Art. 6 (Disposizione finanziaria)
Art. 7 (Norma transitoria)
Art. 8 (Dichiarazione d’urgenza)
1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, la Regione promuove la prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo e degli effetti negativi ad esso collegati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione del fumo passivo;
c) la riduzione dell’impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco;
d) la tutela del diritto del non fumatore a respirare aria libera dal fumo di tabacco.
1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alle disassuefazioni dal tabagismo di comprovata efficacia in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno.
2. Per le finalità previste al comma 1 la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, approva il piano triennale per la lotta al tabagismo.
3. Il piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2 prevede interventi riguardanti:
a) la prevenzione del tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo;
b) l’assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, attraverso le competenti strutture dell’ASUR, prevedendo l’accesso gratuito ai servizi sanitari per la cura alla dipendenza da tabagismo;
c) la tutela dell’ambiente contro l’inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti generati dal fumo;
d) la promozione di servizi, campagne informative, iniziative e progetti specifici, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, volti in particolare alla disassuefazione dal tabagismo.
4. Il piano individua inoltre le modalità per la valutazione degli interventi previsti dallo stesso in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 2 dell’articolo 1, privilegiando per le azioni informative e formative nonché per i servizi di supporto alla disassuefazione dal tabagismo, metodologie di analisi basate sul confronto della situazione di chi ha avuto accesso agli interventi suddetti e di chi non ha avuto accesso agli stessi.
5. La Regione promuove la definizione di accordi per l’attuazione degli interventi realizzati dall’ASUR, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici, in applicazione del piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2.
1. Per tutelare l’igiene e il decoro dei luoghi adibiti all’erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Ferma restando l’estensione del divieto di fumare alle aree all’aperto e alle pertinenze esterne, specificatamente individuate dal comma 1 bis dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di favorire il rispetto rigoroso del divieto, l’ASUR realizza adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l’esposizione al fumo passivo, la Regione promuove inoltre la tutela della salute dei minori attraverso azioni per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte dedicate a bambini e a giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.
2. L’ASUR programma appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:
a) di tipo informativo ed educativo;
b) di supporto alla disassuefazione mediante l’offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all’interno degli stessi luoghi di lavoro.
1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione pubblici per evitare la loro dispersione nell’ambiente. Tali raccoglitori sono disposti comunque a una distanza tale da consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori lontani dal fumo passivo.
2. Per tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, campagne a favore dell’utilizzo dei posacenere personali e campagne di educazione ambientale per sensibilizzare i fumatori riguardo l’impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo.
1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno i seguenti dati ed informazioni:
a) il numero degli interventi realizzati indicando in particolare quelli della Regione, delle Aziende sanitarie, degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici;
b) gli accordi definiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 e le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;
c) il numero e i contenuti delle iniziative informative o formative in materia di contrasto e prevenzione al tabagismo, il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell’attuazione, nonché i beneficiari ed il livello di partecipazione raggiunto;
d) gli effetti delle iniziative indicate alla lettera c) in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 2 dell’articolo 1;
e) gli effetti delle iniziative relative ai servizi di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo, svolte dalle Aziende sanitarie e dalle competenti strutture dell’ASUR;
f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere nell’attuazione di questa legge nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
2. Acquisita la relazione indicata al comma 1, l’Assemblea legislativa valuta l’attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del tabagismo, curando la divulgazione dei dati e delle informazioni raccolti.
1. Per le spese previste da questa legge è autorizzata la spesa di 20.000,00 euro per l’anno 2019. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l’anno 2019 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.
Nota relativa all'articolo 6
Cosě modificato dall'art. 9, l.r. 2 dicembre 2019, n. 39.
1. In sede di prima applicazione di questa legge la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, approva il piano di cui al comma 2 dell’articolo 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.