Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 settembre 2019, n. 31
Titolo:Promozione della cultura della valutazione delle politiche pubbliche e modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”.
Pubblicazione:B.U. 26 settembre 2019, n. 76
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario





1. La Regione incentiva l'attività di ricerca e lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a promuovere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche e a sostenerne il suo concreto esercizio.


1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, su proposta del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili:
a) il numero di borse di studio indicate all'articolo 3, il loro ammontare e i criteri per la redazione dei relativi bandi;
b) il numero dei tirocini curriculari indicati all'articolo 4.

2. L'assegnatario che non conclude il periodo della borsa di studio per lo svolgimento di tirocini, decade dal diritto alla stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa, fino a scadere della stessa.
3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.


1. Le borse di studio per tirocini formativi e di orientamento negli ambiti disciplinati da questa legge sono attribuite mediante bando adottato dal dirigente della competente struttura dell'Assemblea legislativa sulla base dei criteri indicati nell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.
3. Ai fini dell'ammissione alla selezione, gli interessati devono aver conseguito, da non più di trentasei mesi, una laurea attinente al tirocinio da svolgere ed avere un'età non superiore ai trenta anni.
4. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
5. Per la valutazione delle candidature la Commissione tiene conto dei titoli posseduti indicati dal bando e degli esiti di un colloquio attitudinale.


1. L'Assemblea legislativa stipula, nei limiti delle risorse a disposizione, convenzioni con le università per l'attivazione di tirocini curriculari volti al raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1.


1. I tirocini indicati agli articoli 3 e 4 si svolgono presso la sede dell'Assemblea legislativa.
2. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dall'amministrazione assembleare, previa intesa per i tirocini curriculari con le università interessate.
3. Al termine del periodo fissato, il tirocinante trasmette al dirigente cui è assegnato, una relazione sull'attività svolta.
4. La regolare frequenza del tirocinio formativo e di orientamento indicato all'articolo 3 ed il suo proficuo svolgimento da parte di neolaureati, attestati dal dirigente, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.
5. Il tirocinio non può comunque comportare l'insorgere di un rapporto di lavoro con l'Assemblea legislativa.


1. La Regione promuove attività di ricerca per la valutazione di politiche regionali mediante la stipulazione di intese e accordi con le università interessate, anche finalizzati al cofinanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca.


1. ........................................................................................
2. ........................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica la rubrica dell'art. 15, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 15, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



1. Alla spese derivanti dall'applicazione di questa legge, autorizzate per gli anni 2020 e 2021 nel limite massimo di euro 30.000,00, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante impiego delle risorse già stanziate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", nell'ambito del contributo di funzionamento all'Assemblea legislativa.
2. L'Ufficio di presidenza è autorizzato ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa.