Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 42
Titolo:Bilancio di previsione 2020/2022
Pubblicazione:(B.U. 31 dicembre 2019, n. 106)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Per l'esercizio finanziario 2020, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.109.264.021,77 e di cassa per euro 8.253.325.872,53 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.109.264.021,77 e pagamenti per euro 7.749.683.129,40 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 4.056.234.799,18 e autorizzati impegni di spesa per euro 4.056.234.799,18 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.947.485.339,54 e autorizzati impegni di spesa per euro 3.947.485.339,54 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Prospetto delle entrate per titoli e tipologie (allegato 1);
b) Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5);
f) Quadro generale riassuntivo (allegato 6);
g) Equilibri di bilancio (allegato 7);
h) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 9);
j) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 10);
k) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 11);
l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
m) Elenco delle spese dichiarate obbligatorie (allegato 13);
n) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
o) Tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 15);
p) Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2020-2022 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);
q) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 17);
r) Nota integrativa (allegato 18).



1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e proventi dovuti per l'anno 2020, in relazione allo stato di previsione dell'entrata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.


1. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 1.
2. E'autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 1.
3. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa ed alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti in competenza.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa, per l'esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.
5. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 sono autorizzate le spese per gli importi indicati nella Tabella A, allegata a questa legge (Allegato 16).


1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per complessivi euro 269.920,16 - annualità 2020, euro 458.280,39 - annualità 2021, euro 500.000,00 - annualità 2022. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco "Spese obbligatorie" allegato a questa legge (Allegato 13).
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per complessivi euro 65.530,00 - annualità 2020, euro 246.000,00 - annualità 2021, euro 196.000,00 - annualità 2022. L'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa legge (Allegato 14).
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 450.000.000,00 - annualità 2020.
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa.


1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l'anno 2020 il ricorso al debito per far fronte ad effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione relativo al debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per l'importo di euro 169.426.699,03, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2019 da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2020/2022, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2018.
2. Con riferimento all'autorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per l'esercizio 2020 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 27.191.487,69;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 20.199.356,89;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 20.726.904,72;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 28.677.431,36;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 15.725.595,24;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2010 nell'importo di euro 22.535.647,38;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2011 nell'importo di euro 9.842.849,18;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2012 nell'importo di euro 2.170.677,49;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2019 nell'importo di euro 22.356.749,08.



1. Nel triennio 2020/2022 è autorizzata, per la copertura dei nuovi interventi di investimento, la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 148.698.694,10 di cui euro 46.121.663,58 nel 2020, euro 48.272.030,52 nel 2021 ed euro 54.305.000,00 nel 2022, nel rispetto della normativa statale vigente.


1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di prestiti obbligazionari e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all'importo massimo di euro 318.125.393,13 nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui a questo comma.
2. L'onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
4. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50, Programma 02, il Fondo di ammortamento del Bramante Bond.
6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 50, Programma 02. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico del debito.
7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.


1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 51 e del comma 1 dell'articolo 16 del d.lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014.


1. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) la Giunta regionale destina alla riduzione del debito le somme alla stessa spettanti dallo Stato per le quali è autorizzato lo svincolo di destinazione.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2020.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
TABELLA A
Il comma 3 dell'art. 13, l.r. 9 marzo 2020, n. 11, alla Tabella A di questa legge apporta, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato F della medesima l.r. 11/2020.
Il comma 5 dell'art. 9, l.r. 3 giugno 2020, n. 20, alla Tabella A di questa legge apporta le modifiche indicate nella Tabella 6 della medesima l.r. 20/2020.
Il comma 2 dell'art. 11 e il comma 2 dell'art. 12, l.r. 3 dicembre 2020, n. 49, modificano la Tabella A allegata a questa legge.
ALLEGATI 1 e 2
Ai sensi del comma 1 dell'art. 2, l.r. 3 agosto 2020, n. 43, sono approvate le variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 di cui a questa legge, in termini di competenza e di cassa, indicate nell'Allegato B "Tabella 3 bis. Ratifica DGR 729/2020 - Tabella 3 ter. Ratifica DGR 876/2020" (Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022), di cui al comma 2 bis dell'art. 8, l.r. 3 giugno 2020, n. 20.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 6, l.r. 3 agosto 2020, n. 43, allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 1 e 2 di questa legge sono apportate le variazioni indicate nell'Allegato I della medesima l.r. 43/2020.
ALLEGATO 13
Il comma 5 dell'art. 13, l.r. 9 marzo 2020, n. 11, sostituisce l'Allegato 13 di questa legge - Spese obbligatorie – con l'allegato H della medesima l.r. 11/2020.
ALLEGATO 18
Il comma 6 dell'art. 13, l.r. 9 marzo 2020, n. 11, sostituisce l'Allegato a) alla Nota integrativa (Allegato 18) di questa legge con l'allegato I della medesima l.r. 11/2020.
Il comma 1 dell'art. 10, l.r. 3 dicembre 2020, n. 49, sostituisce il paragrafo "l) Tabella della copertura del disavanzo" della "Nota integrativa" di questo allegato 18 con il paragrafo "l) Tabella della copertura del disavanzo" di cui all'allegato 14 della medesima l.r. 49/2020.