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Atto:LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 6
Titolo:Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche
Pubblicazione:(B.U. 27 febbraio 2020, n. 18)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), in armonia con la normativa europea e statale promuove la produzione di birra artigianale ed agricola, sostenendone i processi di lavorazione e valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella produzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali ed agricoli;
b) valorizza le imprese del settore;
c) promuove la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale ed agricola;
d) promuove l'introduzione di processi innovativi nella produzione della birra artigianale ed agricola;
e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese del comparto;
f) favorisce la corretta informazione al consumatore;
g) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale ed agricola e di percorsi alogastronomici dedicati;
h) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.



1. Ai fini di questa legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, s'intende:
a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
b) per birra agricola: la birra prodotta da una azienda agricola che utilizza nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del decreto ministeriale 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi); qualora la birra agricola intenda accedere al riconoscimento del marchio regionale "Qualità garantita dalle Marche", previsto all'articolo 6, la percentuale di materia prima proveniente dalla coltivazione del fondo è di almeno il 60 per cento. Tale percentuale si considera rispettata anche nel caso di aziende associate o aderenti ad un contratto di filiera;
c) per birrificio artigianale indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
d) per birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;
e) per micro-birrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 1, abbia una produzione annua non superiore ai 200.000 ettolitri includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.



1. I titolari dei birrifici previsti da questa legge possono svolgere attività di vendita diretta e di somministrazione per il consumo sul posto, utilizzando locali ed arredi dell'azienda e con l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita da parte di imprenditori agricoli si osserva quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).


1. La Regione sostiene lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento in particolare alla filiera dell'orzo e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 154/2016.


1. La Regione promuove attività e iniziative d'informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale e di quella agricola.
2. Nel contesto delle iniziative previste al comma 1 possono essere inserite azioni sul "Bere responsabile" per fornire informazioni relative ai rischi sulla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida.


1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale e di quella agricola, la Regione può concedere l'uso del marchio regionale Qualità garantita dalle Marche (QM), istituito dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari), e registrato in conformità alla disciplina statale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.
2. Le modalità di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio QM sono stabilite dalla Giunta regionale.


1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare:
a) definisce le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1.
b) (abrogata)

2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 8, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione può favorire la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea.


1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.
2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità del triennio di riferimento, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma triennale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 1, specificando i soggetti beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento e le risorse disponibili, con l'indicazione della relativa annualità di finanziamento. Nel programma sono altresì definite le azioni di valorizzazione previste all'articolo 5.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati nell'anno precedente a quello di riferimento, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.

Nota relativa all'articolo 9 bis
Aggiunto dall'art. 8, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
2. Limitatamente alle risorse regionali, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 per gli interventi previsti da questa legge.
3. Alla copertura si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione indicata all'articolo 11.
4. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Nella tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), alla Missione 16, Programma 1, la voce: "Fondo straordinario per la valorizzazione della filiera della birra artigianale ed agricola nella regione Marche (CNI/19) - 30.000,00", relativamente all'anno 2020, è abrogata.

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica la tabella C allegata alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 41.