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Atto:LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 9
Titolo:Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari
Pubblicazione:(B.U. 12 marzo 2020, n. 23)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica

Sommario





1. Nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è vietato l'utilizzo delle sostanze elencate nella Tabella 1 dell'allegato A a questa legge.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 si applica nel territorio regionale dal giorno successivo all'approvazione del piano regionale di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, che tiene conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilitŕ delle risorse idriche.
1 ter. Sino alla data di entrata in vigore del piano regionale di cui al comma 1 bis resta valido nel territorio regionale il divieto di spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi previsto dalla medesima lettera c) del comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006.

Nota relativa all'articolo 1
Cosě modificato dall'art. 2, l.r. 10 giugno 2020, n. 22.


1. La Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 1 dell'articolo 19 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di tutela delle acque (deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 145 del 26 gennaio 2010) relativo alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, individuate come grandi derivazioni e il piano regionale di utilizzazione di cui al comma 1 bis dell'articolo 1, entro il 31 dicembre 2020.

Nota relativa all'articolo 2
Cosě modificato dall'art. 2, l.r. 10 giugno 2020, n. 22.


1. La Regione adegua le disposizioni normative introdotte da questa legge alla disciplina statale di recepimento dei contenuti della direttiva 2019/782/UE della Commissione europea recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati.
2. La disciplina statale di cui al comma 1 si applica, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Allegati

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