Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 aprile 2020, n. 14 |
Titolo: | Incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto |
Pubblicazione: | (B.U. 30 aprile 2020, n. 36) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | AMBIENTE |
Materia: | Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti |
Note: | Titolo così modificato dall'art. 1, l.r. 24 luglio 2025, n. 17. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Contributi regionali)
Art. 3 (Soggetti beneficiari)
Art. 4 (Spese ammissibili)
Art. 5 (Criteri e modalità di erogazione dei contributi)
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
Art. 7 (Abrogazione)
Art. 2 (Contributi regionali)
Art. 3 (Soggetti beneficiari)
Art. 4 (Spese ammissibili)
Art. 5 (Criteri e modalità di erogazione dei contributi)
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
Art. 7 (Abrogazione)
1. La Regione, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente, promuove e sostiene iniziative specifiche dirette a prevenire e contrastare nel territorio regionale l'inquinamento derivante da fibre di amianto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede incentivi finanziari a sostegno delle operazioni di smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 2, l.r. 24 luglio 2025, n. 17.
1. La Regione eroga contributi diretti a sostenere i costi di smaltimento di rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti, presenti nel territorio regionale, prodotti nell'ambito di interventi di rimozione effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. I contributi sono concessi a fondo perduto per un importo pari al 60 per cento della spesa sostenuta per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata.
3. Il contributo massimo concedibile per ogni beneficiario e per ogni intervento è pari a euro 3.000,00. In caso di frazionamento per lotti, per stralci o per diversi beneficiari di interventi unitari o di interventi tra loro funzionalmente collegati, il massimale è comunque pari in totale ad euro 3.000,00, configurandosi tali fattispecie, ai fini di questa legge, come unico intervento.
4. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici previsti per il medesimo intervento.
5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 3, l.r. 24 luglio 2025, n. 17.
1. Possono accedere al contributo previsto da questa legge i soggetti privati qualificati nel formulario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbiano provveduto al suo smaltimento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia in tutte le fasi della gestione.
2. E' consentito il finanziamento di più domande presentate da uno stesso soggetto, purché gli interventi facciano riferimento ad immobili diversi.
3. Ai fini di questa legge per immobile si intende il fabbricato comprensivo di relative pertinenze individuato da un'unica particella o mappale catastale.
4. Nell'ipotesi di più proprietari, di multiproprietà o di proprietà indivise, per il singolo intervento è assegnato un unico contributo.
Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 27, e dall'art. 4, l.r. 24 luglio 2025, n. 17.
1. Sono ammissibili al beneficio del contributo regionale i costi sostenuti per il trasporto e lo smaltimento in discarica, effettuati da impresa autorizzata, dei rifiuti contenenti amianto, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 5.
2. Non sono ammissibili al beneficio del contributo regionale le spese:
a) per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera;
b) per l'acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera;
b bis) per la rimozione delle coperture e dei manufatti contenenti amianto;
b ter) per le pratiche tecnico amministrative.
Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 5, l.r. 24 luglio 2025, n. 17.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, determina con proprio atto i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi regionali, definendo in particolare:
a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
b) la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
c) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
d) i casi e le modalità di revoca dei contributi.
1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 200.000,00.
2. Alla copertura si provvede mediante impiego delle risorse già inscritte nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti" che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione indicata all'articolo 7.
3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, da iscrivere a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.
Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 6, l.r. 24 luglio 2025, n. 17.
1. Nella Tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), alla Missione 09, Programma 03, la voce "Fondo per la manutenzione rimozione smaltimento di materiali e rifiuti contenenti amianto - CNI/20 - 200.000,00" relativa all'anno 2020 è abrogata.
Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica la Tabella C, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41.