Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 40
Titolo:Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare
Pubblicazione:(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Alimentazione
Note:

Errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020.


Sommario





1. Questa legge disciplina la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare, di seguito indicati come "DCA", ed ha la finalità di garantire precocità di diagnosi, omogeneità di trattamento, continuità assistenziale, equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura, attraverso una rete integrata, che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale.
2. La Regione promuove, in particolare:
a) il miglioramento dell'integrazione dei servizi della rete, per dare risposte alle persone con DCA e alle loro famiglie, nel rispetto dei corretti tempi di cura, nonché la continuità del trattamento ritenuto necessario dall'equipe multidisciplinare;
b) l'attivazione di strategie adeguate per ridurre le probabilità di cronicizzazione;
c) la divulgazione, tra gli operatori sanitari, la popolazione e le scuole, di informazioni in merito ai servizi offerti dalla rete ed ai percorsi per accedervi.



1. La Rete integrata regionale per la presa in carico delle persone con DCA, di seguito indicata come "Rete", si articola nelle seguenti componenti, che operano in maniera sinergica, con il monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi:
a) medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
b) servizi ambulatoriali specialistici per i DCA;
c) strutture ospedaliere per il ricovero in fase acuta e strutture di riabilitazione e lungodegenza post acuzie, per la stabilizzazione fisica e la presa in carico nel setting più appropriato;
d) strutture residenziali;
e) strutture semiresidenziali;
f) enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), anche eventualmente in regime di convenzione.

2. Nella Rete sono coinvolti, in particolare:
a) il presidio ospedaliero di alta specializzazione "G. Salesi" dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", con funzioni di presa in carico del minore con DCA;
b) l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", con funzioni di ricovero per adulti con DCA;
c) l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), con funzioni di gestione dei servizi ambulatoriali specialistici e di ricovero per acuti e post acuti in cure intermedie.


Nota relativa all'articolo 2
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, i riferimenti nella normativa regionale vigente all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" si intendono effettuati all'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.


1. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della Rete, con specifico riguardo all'istituzione:
a) nell'ambito dell'ASUR, di una struttura operativa complessa concernente la rete psichiatrica per i DCA con compiti di coordinamento della Rete per gli adulti e, nell'ambito delle Aree vaste, di strutture operative semplici concernenti i percorsi ambulatoriali e ambulatoriali intensivi e i centri diurni;
b) nell'ambito dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", di una struttura operativa semplice dipartimentale concernente la psichiatria dell'età evolutiva per DCA, con compiti di presa in carico dei minori.

2. L'organizzazione della Rete è diretta ad assicurare:
a) i migliori risultati in termini di appropriatezza ed efficacia degli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi;
b) il coinvolgimento attivo delle persone con DCA e delle loro famiglie;
c) la predisposizione ed attuazione di progetti assistenziali individuali, calibrati sulle esigenze delle singole persone con DCA;
d) la costituzione di equipe di diagnosi e cura con competenze in area psichiatrica, psicoterapica e internistico-nutrizionale, affiancate, per casi specifici, da professionisti di altre discipline.


Nota relativa all'articolo 3
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, i riferimenti nella normativa regionale vigente all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" si intendono effettuati all'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.


1. Alle persone con DCA è assicurata, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502):
a) assistenza ospedaliera, articolata, tra l'altro, nel ricovero ordinario per acuti e nella riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
b) assistenza distrettuale;
c) cure intermedie, per garantire la continuità assistenziale, attraverso una struttura con un numero adeguato di posti letto, nell'ambito di una delle aree vaste dell'ASUR.

2. Per il triage, la valutazione ed il trattamento in pronto soccorso delle persone con DCA si fa riferimento alle specifiche raccomandazioni del Ministero della Salute.
3. La Giunta regionale definisce percorsi per la transizione, concordata tra relative equipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti.
4. Gli interventi di prevenzione sono attivati nei centri e servizi dedicati ai DCA, nel rispetto delle direttive ministeriali, del Piano nazionale e regionale di prevenzione e delle linee di indirizzo regionali.
5. L'Osservatorio epidemiologico istituito presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS), ai sensi della legge regionale 10 aprile 2012, n. 6 (Osservatorio Epidemiologico Regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia), effettua indagini epidemiologiche finalizzate a fornire dati affidabili di incidenza, prevalenza ed esito concernenti i DCA.


1. La Giunta regionale garantisce un'adeguata dotazione di personale alla Rete, per un approccio multidimensionale, interdisciplinare, multiprofessionale integrato della presa in carico delle persone con DCA.
2. Presso i servizi ambulatoriali specialistici per i DCA devono operare, in particolare, psichiatri, psicologi e/o psicoterapeuti, medici internisti, dietologi, endocrinologi, dietisti, fisioterapisti, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri e assistenti sociali, nonché personale amministrativo.


1. La Giunta regionale approva programmi di formazione specifica rivolti a tutti gli operatori impegnati nel percorso di prevenzione, diagnosi, presa in carico e cura delle persone con DCA.
2. I programmi di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono diretti ad assicurare il riconoscimento dei segnali di allarme per DCA e la diagnosi precoce, nonché la conoscenza della Rete.


1. E' istituito un Tavolo tecnico, denominato "Centro di coordinamento regionale", con la seguente composizione:
a) un referente dell'Agenzia regionale sanitaria o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
b) un referente medico psichiatra per ognuno dei centri ambulatoriali di riferimento dell'ASUR;
c) un referente medico neuropsichiatra infantile della struttura operativa semplice dipartimentale istituita nell'ambito dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi";
d) un referente medico psichiatra per la residenzialità e le cure intermedie;
e) un medico di medicina generale;
f) un medico pediatra di libera scelta;
g) il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" o suo delegato;
h) il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord o suo delegato;
i) il direttore sanitario dell'ASUR o suo delegato;
l) il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR o suo delegato;
m) un referente degli enti del Terzo settore che rappresenta le persone con DCA e/o dei loro familiari;
n) uno psicologo e/o psicoterapeuta esperto in DCA;
o) un educatore o un infermiere esperto in DCA;
p) un dietista esperto in DCA.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità di individuazione e di nomina dei soggetti indicati al comma 1.
3. Il Centro di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) predispone e propone alla Giunta regionale le linee di indirizzo in materia di DCA;
b) collabora con le associazioni delle persone con DCA e/o dei loro familiari per informarli sugli interventi adottati;
c) analizza e verifica i dati epidemiologici forniti dall'Osservatorio epidemiologico di cui al comma 5 dell'articolo 4.

4. La partecipazione ai lavori del Centro è a titolo gratuito.

Nota relativa all'articolo 7
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, i riferimenti nella normativa regionale vigente all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" si intendono effettuati all'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.


1. La Carta dei servizi dell'ASUR e delle aziende ospedaliere contiene, con riferimento ai DCA:
a) la descrizione della tipologia dell'offerta rivolta a bambini, adolescenti e/o adulti;
b) le informazioni sull'operatività dei servizi, sulle modalità di accesso e di comunicazione, sulle interazioni tra le componenti della Rete, sull'attività svolta, sulle modalità di sostegno;
c) le indicazioni e i suggerimenti per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
d) i riferimenti dei siti web istituzionali attraverso i quali è veicolata una corretta informazione.


Nota relativa all'articolo 8
Nel BUR n. 80 del 3 settembre 2020 č stato pubblicato il seguente errata corrige di questo articolo: rubrica “Cada dei servizi” anzichč “Carta dei servizi”.


1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla stessa attuazione l'ASUR e le aziende ospedaliere provvedono nell'ambito del budget assegnato annualmente dalla Regione.

Nota relativa all'articolo 9
Nel BUR n. 80 del 3 settembre 2020 č stato pubblicato il seguente errata corrige di questo articolo: rubrica “Invadenza finanziaria” anzichč “Invarianza finanziaria”.


1. La Giunta regionale espleta gli adempimenti previsti da questa legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. Fino all'adozione della deliberazione prevista al comma 2 dell'articolo 7 continua ad operare il tavolo tecnico di coordinamento regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 30 marzo 2015.