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Atto:LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 45
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 gennaio 2018, n. 1 “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”
Pubblicazione:(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 71 del 6 agosto 2020, non è stato pubblicato l'Allegato 1 di cui alla deliberazione legislativa, approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 gennaio 2018, n. 1 'Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche'".
Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 78 del 27 agosto 2020 è stata ripubblicata questa legge regionale.


Sommario





1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Si riporta la rubrica di questo articolo come pubblicata in BUR n. 71 del 6 agosto 2020 e n. 78 del 28 agosto 2020.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, la rubrica di questo articolo è la seguente: "Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 1/2018".
Il comma 1 sostituisce l'art. 2, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. ................................................................................................
2. ...............................................................................................
3. ...............................................................................................
4. ...............................................................................................
5. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 3, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 3, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 bis dell'art. 3, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 4 sostituisce il comma 3 dell'art. 3, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 5 aggiunge il comma 3 bis all'art. 3, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Per il testo del comma 5 di questo articolo, vedere come ripubblicato nel BUR n. 78 del 28 agosto 2020.



1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 6, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.


1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Si riporta la rubrica di questo articolo come pubblicata in BUR n. 71 del 6 agosto 2020 e n. 78 del 28 agosto 2020.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, la rubrica di questo articolo è la seguente: "Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2018".
Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 7, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. ...............................................................................................
4. ...............................................................................................
5. ...............................................................................................
6. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Si riporta la rubrica di questo articolo come pubblicata in BUR n. 71 del 6 agosto 2020 e n. 78 del 28 agosto 2020.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, la rubrica di questo articolo è la seguente: "Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2018".
Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 8, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 8, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1, con i commi 1 e 1 bis.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 dell'art. 8, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 4 sostituisce il comma 4 dell'art. 8, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 5 sostituisce il comma 6 dell'art. 8, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 6 sostituisce il comma 8 dell'art. 8, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Si riporta la rubrica di questo articolo come pubblicata in BUR n. 71 del 6 agosto 2020 e n. 78 del 28 agosto 2020.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, la rubrica di questo articolo è la seguente: "Inserimento articolo 8 bis nella l.r. 1/2018".
Il comma 1 aggiunge l'art. 8 bis, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 9, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce l'art. 10, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.


1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Si riporta la rubrica di questo articolo come pubblicata in BUR n. 71 del 6 agosto 2020 e n. 78 del 28 agosto 2020.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, la rubrica di questo articolo è la seguente: "Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 1/2018".
Il comma 1 sostituisce l'art. 12, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Si riporta la rubrica di questo articolo come pubblicata in BUR n. 71 del 6 agosto 2020 e n. 78 del 28 agosto 2020.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, la rubrica di questo articolo è la seguente: "Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2018".
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 14, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell'art. 14, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 sostituisce l'art. 15, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.


1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della I.r. 1/2018, così come modificato dall'articolo 10 di questa legge, sono iscritte a decorrere dall'anno 2020 nel Titolo 03 "Entrate extratribu-tarie", Tipologia 305 "Rimborsi ed altre entrate correnti" dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione e sono destinate al finanziamento delle spese per l'attuazione di questa legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della I.r. 1/2018, come sostituito dall'articolo 1, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'adozione da parte della Giunta regionale dell'elencazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui al comma 2 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della I.r. 1/2018 si applicano agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e loro varianti, adottati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. La Giunta regionale adotta le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 15 della I.r. 1/2018, come sostituito dall'articolo 11, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
4. La Giunta regionale attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della I.r. 1/2018, così come modificato dall'articolo 2, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad adeguare le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla l.r. 1/2018, come sostituito dall'articolo 15, al fine di dare attuazione a normative tecniche sopravvenute in materia.
6. Per tutto quanto non previsto da questa legge si applica la normativa statale vigente in materia.


1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Le lettera a) e b) del comma 1 abrogano rispettivamente la l.r. 3 novembre 1984, n. 33, e il comma 3 dell’art. 8, l’art. 17 e l’art. 18, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.


1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Si riporta la rubrica di questo articolo come pubblicata in BUR n. 71 del 6 agosto 2020 e n. 78 del 28 agosto 2020.
Ai sensi della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, la rubrica di questo articolo è la seguente: "Sostituzione dell'Allegato 1 della l.r. 1/2018".
Il comma sostituisce 1 l'Allegato 1, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.


Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 71 del 6 agosto 2020, non è stato pubblicato l'Allegato 1 di cui alla deliberazione legislativa, approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 gennaio 2018, n. 1 'Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche'".
Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 78 del 27 agosto 2020 è stato pubblicato l'Allegato 1 di questa legge regionale.