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Atto:LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2020, n. 49
Titolo:Assestamento del bilancio 2020-2022
Pubblicazione:(B.U. 4 dicembre 2020, n. 102)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2019)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2019)
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE. MODIFICAZIONI DI NORME
Art. 5 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
Art. 6 (Modifiche alla l.r. 11/2020)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 13/2020)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 20/2020)
Art. 9 (Modifica alla l.r. 41/2020)
Art. 10 (Modifica dell'allegato 18 della l.r. 42/2019)
CAPO III VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 11 (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 41/2019 e alla l.r. 42/2019)
Art. 12 (Revisioni alle tabelle allegate alla l.r. 41/2019 e alla l.r. 42/2019)
Art. 13 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2020-2022)
Art. 14 (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2020/2022)
Allegati
Art. 16 (Copertura finanziaria)
Art. 17 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2019, già iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2020 per l'importo presunto di euro 3.163.083.503,23, sono rideterminati in euro 1.910.915.173,32 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2019, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2020 per l'importo presunto di euro 2.424.553.597,80, sono rideterminati in euro 1.558.603.324,99 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.


1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019, già iscritta nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2020 per l'importo presunto di euro 347.008.379,40 è stabilita per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2019, nell'importo di euro 422.620.802,49 presso la tesoreria regionale.


1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del rendiconto dell'anno 2019, è quantificato in euro 654.871.127,65.
2. L'ammontare relativo alle quote accantonate e vincolate specificate nell'Allegato a) "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" della legge regionale di approvazione del rendiconto dell'anno 2019 è pari complessivamente a euro 806.425.841,55.
3. Per effetto delle quote da accantonare e delle quote vincolate, l'esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di amministrazione di euro 151.554.713,90 che corrisponde interamente al debito autorizzato e non contratto di cui all'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto 2019.


1. Gli importi dei mutui per il finanziamento degli investimenti realizzati, già autorizzati per complessivi euro 169.426.699,03 dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020-2022), sono rideterminati in complessivi euro 151.554.713,90 secondo le risultanze dell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del conto consuntivo come di seguito specificato:
a) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 27.191.487,69, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.148.640,11;
b) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 20.199.356,89 si stabilisce nel nuovo importo di euro 20.179.030,90;
c) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 20.726.904,72 è confermato nell'importo di euro 20.726.904,72;
d) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 28.677.431,36 si stabilisce nel nuovo importo di euro 28.361.279,87;
e) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 15.725.595,24 si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.987.194,04;
f) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 22.535.647,38, si stabilisce nel nuovo importo di euro 22.294.048,40;
g) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 9.842.849,18, si stabilisce nel nuovo importo di euro 9.395.544,18;
h) relativamente all'anno 2012 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 2.170.677,49, si stabilisce nel nuovo importo di euro 700.069,76;
i) relativamente all'anno 2019 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 22.356.749,08, si stabilisce nel nuovo importo di euro 7.762.001,92.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE. MODIFICAZIONI DI NORME



1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 60.000,00 inerente al servizio di facchinaggio per la consegna del materiale elettorale ai Comuni della Regione Marche in occasione delle elezioni regionali 2020. Gli oneri trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, nella Missione 1, Programma 7, capitolo di spesa 2010710012.
2. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 800.000,00 inerente "Rimborso migliorie agrarie L. 203/1982". Gli oneri trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, nella Missione 1, Programma 5, capitolo di spesa 2010520019. L'ammontare puntuale del debito, nel limite massimo sopra specificato, verrà determinato a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 17 della legge 203/1982 e comunque sulla base di specifiche e documentate autorizzazioni e in ogni caso in presenza dei requisiti fissati dalla medesima.


1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 11, l.r. 9 marzo 2020 n. 11.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 11, l.r. 9 marzo 2020 n. 11.



1. ..........................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 11, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.


1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 5, Programma 2.

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 4 bis, l.r. 3 giugno 2020, n. 20.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 4 bis, l.r. 3 giugno 2020, n. 20.



1. ..........................................................................................
2. La copertura degli oneri previsti al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte nella Missione 14, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022, annualità 2020.

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 7, l.r. 3 agosto 2020, n. 41.


1. Il paragrafo "l) Tabella della copertura del disavanzo" della "Nota integrativa", di cui all'allegato 18 alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) è sostituito con il paragrafo "l) Tabella della copertura del disavanzo" di cui all'allegato 14 di questa legge.

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica l'Allegato 18, l.r. 30 dicembre 2019, n. 42.
CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. DISPOSIZIONI FINANZIARIE



1. Le tabelle allegate alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020) sono modificate come segue:
a) la tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2020 - 2022 di leggi regionali scadute" è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge;
b) la tabella C "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata a questa legge;
c) la tabella D "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata a questa legge;
d) la tabella E "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.

2. La tabella A relativa al finanziamento delle leggi regionali continuative e ricorrenti allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge.
3. La copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge e risultante dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui all'articolo 13.

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica le tabelle B, C, D ed E, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41.
Il comma 2 modifica la tabella A, l.r. 30 dicembre 2019, n. 42.



1. Alla tabella C allegata alla l.r. 41/2019 sono apportate le integrazioni risultanti dalla Tabella F allegata a questa legge.
2. Alla tabella A allegata alla l.r. 42/2019 sono apportate le integrazioni risultanti dalla Tabella G allegata a questa legge.
3. La copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dagli stanziamenti già iscritti in sede di bilancio di previsione 2020/2022.

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 apporta integrazioni alla tabella C, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41.
Il comma 2 apporta integrazioni alla tabella A, l.r. 30 dicembre 2019, n. 42.



1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2020-2022".
2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2020-2022".


1. Nel triennio 2020/2022 l'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui all'articolo 7 della l.r. 42/2019, varia complessivamente di euro 246.898,80. L'aumento, nel rispetto della normativa statale vigente, riguarda l'autorizzazione dell'annualità 2020.
2. Per effetto del comma 1, per la copertura degli investimenti del triennio 2020/2022, è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 148.945.592,90 di cui euro 46.368.562,38 nel 2020, euro 48.272.030,52 nel 2021 ed euro 54.305.000,00 nel 2022, nel rispetto della normativa statale vigente.

Allegati

1. A questa legge sono allegati:
a) Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
b) Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2020-2022 (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2020-2022 (allegato 3);
d) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2020-2022 (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni - titoli per il triennio 2020-2022 (allegato 5);
f) Stato di previsione delle entrate 2020-2022 e stato di previsione delle spese 2020-2022 assestati (allegato 6); 
g) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato (allegato 7);
h) Quadro generale riassuntivo (allegato 8);
i) Prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9);
j) Prospetto assestato concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
k) Aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12);
m) Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 13);
n) Modifica dell'Allegato 18 della l.r. 42/2019 (allegato 14);
o) Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 41/2019 e alla l.r.42/2019 (allegato 15);
p) Revisione della tabella C allegata alla l.r. 41/2019 (allegato 16);
q) Revisione della tabella A allegata alla l.r. 42/2019 (allegato 17);
r) Nota integrativa predisposta ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 18);
s) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 19).



1. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate da questa legge si fa fronte con le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022 e con le variazioni iscritte nello stato di previsione dell'entrata, come risulta dagli allegati a questa legge.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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