Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 marzo 2021, n. 4
Titolo:Riconoscimento di Fabriano come Cittŕ della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Cittŕ della carta
Pubblicazione:(B.U. 4 marzo 2021, n. 17)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione promuove la valorizzazione della produzione della carta e della filigrana, quale bene significativo dell'identità regionale e volano per lo sviluppo culturale, turistico, produttivo delle Marche.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, la Regione in particolare riconosce e valorizza quale "Città della carta e della filigrana", il Comune di Fabriano, sede del Museo della carta e della filigrana. La Regione riconosce altresì quali Città della carta:
a) il Comune di Ascoli Piceno, sede del Museo della Cartiera papale;
b) il Comune di Pioraco, sede del Museo della carta e della filigrana.



1. La Regione sostiene iniziative mirate al mantenimento, alla tutela, al potenziamento e alla promozione della cultura materiale e immateriale espressione della carta e della filigrana. In particolare la Regione promuove:
a) la diffusione della cultura artigianale nella produzione della carta a mano e della filigrana valorizzando i saperi dei mastri cartai e filigranisti anche attraverso convegni, manifestazioni, spettacoli dal vivo, riproduzioni visive, esposizioni;
b) la conservazione dei laboratori artigianali esistenti nel territorio di trattamento e utilizzazione della carta e della filigrana sia attraverso forme tradizionali che innovative dettate dalle tecnologie digitali;
c) la costituzione di nuove botteghe artigiane finalizzate all'uso della carta e della filigrana anche in settori merceologici non tradizionali quali beni di consumo, opere d'arte, creazioni del design;
d) la formazione professionale nelle materie inerenti la produzione della carta e della filigrana, valorizzando i saperi dei mastri cartai e filigranisti, nel rispetto della normativa statale vigente;
e) iniziative finalizzate, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, ad attivare la procedura presso l'UNESCO per il riconoscimento della fabbricazione della carta e della filigrana come "bene immateriale dell'umanità";
f) la ricerca e l'innovazione nei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività di natura artigianale, di sviluppo della filiera produttiva e delle reti delle piccole e medie imprese (PMI), nonché l'internazionalizzazione delle produzioni locali;
g) la conservazione e la valorizzazione delle strutture e della strumentazione dell'archeologia industriale, legate alla produzione della carta e della filigrana presenti anche in Comuni diversi da quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1;
h) la creazione di una rete tematica di tutti i luoghi della cultura e dell'archeologia industriale delle Marche legati alla carta fatta a mano, alla filigrana e alla tradizione cartaria, da valorizzare mediante la costituzione di un apposito itinerario turistico che metta in rete, in maniera integrata, i suddetti luoghi.



1. La Regione promuove la costituzione nel Comune di Fabriano, città simbolo della produzione della carta e della filigrana, di un centro di riferimento per lo sviluppo della rete museale prevista al comma 2 dell'articolo 1, riconoscendo nel Museo della carta e della filigrana le caratteristiche strutturali, spaziali e urbanistiche idonee allo scopo, anche in relazione alle attività in esso realizzate per le finalità previste in questa legge.
2. La Regione concede al Comune di Fabriano contributi per il sostegno delle attività indicate al comma 1, ed in particolare per la realizzazione:
a) di progetti espositivi che coniugano artigianalità, impresa, cultura, scienze, tecnologia nel settore della carta e della filigrana;
b) di progetti di conservazione ed arricchimento, anche per mezzo di idonei restauri, del patrimonio della rete museale;
c) di workshop, laboratori, eventi dedicati allo studio e all'apprendimento delle tecniche storiche ed innovative per la produzione ed al restauro della filigrana e della carta;
d) di progetti volti a valorizzare, anche per il tramite di ricerche documentarie, i personaggi, i mastri cartai e filigranisti, le aziende che si sono distinti nel corso della storia rispettivamente a livello artigianale, materiale, imprenditoriale e culturale nella fabbricazione e nello studio della carta e della filigrana;
e) del Festival della Carta e del premio internazionale indicati all'articolo 4.

3. Le azioni indicate al comma 2 possono coinvolgere anche i luoghi della cultura artigianale e dell'archeologia industriale, previsti alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2.


1. La Regione istituisce il Premio internazionale della Filigrana e promuove la realizzazione di un Festival della Carta, quali efficaci strumenti di sostegno e divulgazione del "saper fare" di Fabriano e delle Marche, in Italia e all'estero.


1. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge anche in esecuzione della pianificazione di cui all'articolo 6.
2. La Giunta regionale, inoltre, promuove forme di coordinamento e collaborazione con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche, gli enti locali anche al fine di individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse per la realizzazione delle finalità previste da questa legge.


1. La Giunta regionale adotta, sentita la competente Commissione assembleare, il programma annuale degli interventi previsti da questa legge.
2. Il programma contiene in particolare:
a) il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione ai sensi dei commi 3 e 4;
b) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 8; 
c) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera b).

3. Anche sulla base di indirizzi dettati dall'Assemblea legislativa regionale, concorrono ad attuare le disposizioni indicate all'articolo 2 per quanto di competenza e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente:
a) la programmazione prevista dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
b) la programmazione in materia di internazionalizzazione prevista dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale);
c) la programmazione in materia di spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
d) la programmazione in materia artigianale ed industriale prevista alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
e) la programmazione in materia turistica prevista dalla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

4. I programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea attuano gli interventi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione.


1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 6 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Gli interventi regionali previsti da questa legge sono disposti nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


1. Per l'attuazione degli interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 20.000,00.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante incremento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.