Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 22 |
Titolo: | Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche |
Pubblicazione: | (B.U. 12 agosto 2021, n. 63) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | COMMERCIO |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità e principi)
Art. 2 (Oggetto)
Art. 3 (Motivi imperativi di interesse generale)
Art. 4 (Legalità)
Art. 5 (Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità)
Art. 6 (Divieto di utilizzo della plastica)
Art. 7 (Ambito di applicazione e settori esclusi)
Art. 8 (Sportello unico per le attività produttive)
Art. 9 (Osservatorio sulla rete commerciale)
Art. 10 (Centri di assistenza tecnica)
Art. 11 (Tavolo regionale di coordinamento per il commercio)
Art. 12 (Distretti del commercio)
Art. 13 (Settori merceologici)
Art. 14 (Requisiti di onorabilità)
Art. 15 (Requisiti professionali)
Art. 16 (Regolamenti di attuazione)
Art. 17 (Funzioni delle Province)
Art. 18 (Funzioni dei Comuni)
TITOLO II Attività commerciali
CAPO I Commercio in sede fissa
SEZIONE I Commercio al dettaglio e all'ingrosso
Art. 19 (Definizioni)
Art. 20 (Sviluppo della rete distributiva)
Art. 21 (Attività di vendita all'ingrosso)
Art. 22 (Attività di vendita negli esercizi in sede fissa)
Art. 23 (Esercizi di vicinato)
Art. 24 (Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nei centri storici)
Art. 25 (Medie strutture di vendita)
Art. 26 (Grandi strutture di vendita)
Art. 27 (Centri commerciali e parchi commerciali)
Art. 28 (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)
Art. 29 (Outlet)
Art. 30 (Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet)
Art. 31 (Esercizi polifunzionali)
SEZIONE II Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 32 (Forme speciali)
Art. 33 (Spacci interni)
Art. 34 (Attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici)
Art. 35 (Attività di vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)
Art. 36 (Attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori)
Art. 37 (Promozione commerciale)
SEZIONE III Stampa quotidiana e periodica
Art. 38 (Finalità)
Art. 39 (Definizioni)
Art. 40 (Punti vendita esclusivi)
Art. 41 (Punti vendita non esclusivi)
Art. 42 (Esercizio dell'attività)
Art. 43 (Forme particolari di vendita)
Art. 44 (Cessazione)
Art. 45 (Valorizzazione dei punti vendita esclusivi)
Art. 46 (Diffusione gratuita della stampa)
Art. 47 (Vigilanza e sanzioni)
SEZIONE IV Vendite straordinarie, promozionali
Art. 48 (Vendite straordinarie)
Art. 49 (Vendite di liquidazione)
Art. 50 (Saldi o vendite di fine stagione)
Art. 51 (Vendite promozionali)
SEZIONE V Norme comuni
Art. 52 (Orari e pubblicità dei prezzi)
Art. 53 (Affidamento reparto)
Art. 54 (Subingresso e cessazione e sospensione dell'attività)
Art. 55 (Chiusura e decadenza di un esercizio commerciale)
Art. 56 (Vigilanza e sanzioni amministrative)
CAPO II Commercio su aree pubbliche
Art. 57 (Definizioni)
Art. 58 (Esercizio dell'attività)
Art. 59 (Attività mediante posteggio)
Art. 60 (Assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere e nei posteggi isolati)
Art. 61 (Disposizioni generali per le fiere)
Art. 62 (Posteggi riservati)
Art. 63 (Attività di vendita in forma itinerante)
Art. 64 (Regolamento comunale)
Art. 65 (Modifiche dei mercati già esistenti e trasferimento)
Art. 66 (Miglioramento)
Art. 67 (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
Art. 68 (Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)
Art. 69 (Tavolo di monitoraggio)
Art. 70 (Orari di apertura)
Art. 71 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sospensione e inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA)
Art. 72 (Sanzioni)
Art. 73 (Rinuncia)
TITOLO III Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Art. 74 (Definizioni e ambito di applicazione)
Art. 75 (Esercizio dell'attività)
Art. 76 (Disposizioni per i distributori automatici)
Art. 77 (Centri rurali di ristoro e degustazione)
Art. 78 (Attività escluse)
Art. 79 (Indirizzi e criteri regionali)
Art. 80 (Indirizzi e criteri comunali)
Art. 81 (Home restaurant)
Art. 82 (Ulteriori attività soggette a SCIA)
Art. 83 (Somministrazione temporanea)
Art. 84 (Limitazioni all'esercizio dell'attività)
Art. 85 (Subingresso)
Art. 86 (Sospensione e decadenza)
Art. 87 (Vigilanza e sanzioni)
Art. 88 (Orari)
Art. 89 (Pubblicità dei prezzi)
Art. 90 (Monitoraggio)
TITOLO IV Impianti di distribuzione dei carburanti
Art. 91 (Oggetto)
Art. 92 (Definizioni)
Art. 93 (Funzioni amministrative)
Art. 94 (Rete ordinaria, autostrade e raccordi autostradali)
Art. 95 (Nuovi impianti)
Art. 96 (Tipologie di impianti)
Art. 97 (Disciplina urbanistica)
Art. 98 (Servizi accessori)
Art. 99 (Regolamento regionale)
Art. 100 (Impianto di distribuzione ad uso privato)
Art. 101 (Contenitori-distributori mobili ad uso privato)
Art. 102 (Impianti per natanti)
Art. 103 (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali)
Art. 104 (Collaudo degli impianti)
Art. 105 (Monitoraggio, osservatorio)
Art. 106 (Incompatibilità degli impianti stradali)
Art. 107 (Deroga per gli impianti di pubblica utilità)
Art. 108 (Vigilanza e controllo)
Art. 109 (Orari)
Art. 110 (Sospensione e decadenza)
Art. 111 (Sanzioni)
TITOLO V Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari
Art. 112 (Finalità)
Art. 113 (Definizioni)
Art. 114 (Servizi)
Art. 115 (Piano di sviluppo)
Art. 116 (Soggetti istitutori e autorizzazioni)
Art. 117 (Gestione)
Art. 118 (Compiti del gestore)
Art. 119 (Regolamento)
Art. 120 (Commissione)
Art. 121 (Direttore)
Art. 122 (Cassa del mercato)
Art. 123 (Vigilanza)
TITOLO VI Sistema fieristico regionale
Art. 124 (Finalità)
Art. 125 (Definizioni)
Art. 126 (Manifestazioni fieristiche)
Art. 127 (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
Art. 128 (Regolamento)
Art. 129 (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
Art. 130 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
Art. 131 (Elenco regionale degli enti fieristici e degli organizzatori)
Art. 132 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)
Art. 133 (Vigilanza e sanzioni)
TITOLO VII Interventi finanziari per il commerci
Art. 134 (Interventi finanziari)
Art. 135 (Interventi e concessione contributi)
Art. 136 (Destinatari dei contributi)
Art. 137 (Programma di utilizzo delle risorse)
TITOLO VIII Disposizioni finali
Art. 138 (Potere sostitutivo)
Art. 139 (Disposizioni finanziarie)
Art. 140 (Norme transitorie e finali)
Art. 141 (Abrogazioni)
Art. 142 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 1 (Finalità e principi)
Art. 2 (Oggetto)
Art. 3 (Motivi imperativi di interesse generale)
Art. 4 (Legalità)
Art. 5 (Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità)
Art. 6 (Divieto di utilizzo della plastica)
Art. 7 (Ambito di applicazione e settori esclusi)
Art. 8 (Sportello unico per le attività produttive)
Art. 9 (Osservatorio sulla rete commerciale)
Art. 10 (Centri di assistenza tecnica)
Art. 11 (Tavolo regionale di coordinamento per il commercio)
Art. 12 (Distretti del commercio)
Art. 13 (Settori merceologici)
Art. 14 (Requisiti di onorabilità)
Art. 15 (Requisiti professionali)
Art. 16 (Regolamenti di attuazione)
Art. 17 (Funzioni delle Province)
Art. 18 (Funzioni dei Comuni)
TITOLO II Attività commerciali
CAPO I Commercio in sede fissa
SEZIONE I Commercio al dettaglio e all'ingrosso
Art. 19 (Definizioni)
Art. 20 (Sviluppo della rete distributiva)
Art. 21 (Attività di vendita all'ingrosso)
Art. 22 (Attività di vendita negli esercizi in sede fissa)
Art. 23 (Esercizi di vicinato)
Art. 24 (Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nei centri storici)
Art. 25 (Medie strutture di vendita)
Art. 26 (Grandi strutture di vendita)
Art. 27 (Centri commerciali e parchi commerciali)
Art. 28 (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)
Art. 29 (Outlet)
Art. 30 (Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet)
Art. 31 (Esercizi polifunzionali)
SEZIONE II Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 32 (Forme speciali)
Art. 33 (Spacci interni)
Art. 34 (Attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici)
Art. 35 (Attività di vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)
Art. 36 (Attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori)
Art. 37 (Promozione commerciale)
SEZIONE III Stampa quotidiana e periodica
Art. 38 (Finalità)
Art. 39 (Definizioni)
Art. 40 (Punti vendita esclusivi)
Art. 41 (Punti vendita non esclusivi)
Art. 42 (Esercizio dell'attività)
Art. 43 (Forme particolari di vendita)
Art. 44 (Cessazione)
Art. 45 (Valorizzazione dei punti vendita esclusivi)
Art. 46 (Diffusione gratuita della stampa)
Art. 47 (Vigilanza e sanzioni)
SEZIONE IV Vendite straordinarie, promozionali
Art. 48 (Vendite straordinarie)
Art. 49 (Vendite di liquidazione)
Art. 50 (Saldi o vendite di fine stagione)
Art. 51 (Vendite promozionali)
SEZIONE V Norme comuni
Art. 52 (Orari e pubblicità dei prezzi)
Art. 53 (Affidamento reparto)
Art. 54 (Subingresso e cessazione e sospensione dell'attività)
Art. 55 (Chiusura e decadenza di un esercizio commerciale)
Art. 56 (Vigilanza e sanzioni amministrative)
CAPO II Commercio su aree pubbliche
Art. 57 (Definizioni)
Art. 58 (Esercizio dell'attività)
Art. 59 (Attività mediante posteggio)
Art. 60 (Assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere e nei posteggi isolati)
Art. 61 (Disposizioni generali per le fiere)
Art. 62 (Posteggi riservati)
Art. 63 (Attività di vendita in forma itinerante)
Art. 64 (Regolamento comunale)
Art. 65 (Modifiche dei mercati già esistenti e trasferimento)
Art. 66 (Miglioramento)
Art. 67 (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
Art. 68 (Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)
Art. 69 (Tavolo di monitoraggio)
Art. 70 (Orari di apertura)
Art. 71 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sospensione e inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA)
Art. 72 (Sanzioni)
Art. 73 (Rinuncia)
TITOLO III Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Art. 74 (Definizioni e ambito di applicazione)
Art. 75 (Esercizio dell'attività)
Art. 76 (Disposizioni per i distributori automatici)
Art. 77 (Centri rurali di ristoro e degustazione)
Art. 78 (Attività escluse)
Art. 79 (Indirizzi e criteri regionali)
Art. 80 (Indirizzi e criteri comunali)
Art. 81 (Home restaurant)
Art. 82 (Ulteriori attività soggette a SCIA)
Art. 83 (Somministrazione temporanea)
Art. 84 (Limitazioni all'esercizio dell'attività)
Art. 85 (Subingresso)
Art. 86 (Sospensione e decadenza)
Art. 87 (Vigilanza e sanzioni)
Art. 88 (Orari)
Art. 89 (Pubblicità dei prezzi)
Art. 90 (Monitoraggio)
TITOLO IV Impianti di distribuzione dei carburanti
Art. 91 (Oggetto)
Art. 92 (Definizioni)
Art. 93 (Funzioni amministrative)
Art. 94 (Rete ordinaria, autostrade e raccordi autostradali)
Art. 95 (Nuovi impianti)
Art. 96 (Tipologie di impianti)
Art. 97 (Disciplina urbanistica)
Art. 98 (Servizi accessori)
Art. 99 (Regolamento regionale)
Art. 100 (Impianto di distribuzione ad uso privato)
Art. 101 (Contenitori-distributori mobili ad uso privato)
Art. 102 (Impianti per natanti)
Art. 103 (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali)
Art. 104 (Collaudo degli impianti)
Art. 105 (Monitoraggio, osservatorio)
Art. 106 (Incompatibilità degli impianti stradali)
Art. 107 (Deroga per gli impianti di pubblica utilità)
Art. 108 (Vigilanza e controllo)
Art. 109 (Orari)
Art. 110 (Sospensione e decadenza)
Art. 111 (Sanzioni)
TITOLO V Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari
Art. 112 (Finalità)
Art. 113 (Definizioni)
Art. 114 (Servizi)
Art. 115 (Piano di sviluppo)
Art. 116 (Soggetti istitutori e autorizzazioni)
Art. 117 (Gestione)
Art. 118 (Compiti del gestore)
Art. 119 (Regolamento)
Art. 120 (Commissione)
Art. 121 (Direttore)
Art. 122 (Cassa del mercato)
Art. 123 (Vigilanza)
TITOLO VI Sistema fieristico regionale
Art. 124 (Finalità)
Art. 125 (Definizioni)
Art. 126 (Manifestazioni fieristiche)
Art. 127 (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
Art. 128 (Regolamento)
Art. 129 (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
Art. 130 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
Art. 131 (Elenco regionale degli enti fieristici e degli organizzatori)
Art. 132 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)
Art. 133 (Vigilanza e sanzioni)
TITOLO VII Interventi finanziari per il commerci
Art. 134 (Interventi finanziari)
Art. 135 (Interventi e concessione contributi)
Art. 136 (Destinatari dei contributi)
Art. 137 (Programma di utilizzo delle risorse)
TITOLO VIII Disposizioni finali
Art. 138 (Potere sostitutivo)
Art. 139 (Disposizioni finanziarie)
Art. 140 (Norme transitorie e finali)
Art. 141 (Abrogazioni)
Art. 142 (Dichiarazione d'urgenza)
Disposizioni generali
1. L'attività disciplinata da questa legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.
2. Questa legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza, disciplina l'attività commerciale allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l'internazionalizzazione del settore ed un equilibrato sviluppo delle attività commerciali in base ai seguenti principi:
a) la semplificazione e l'innovazione tecnologica delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all'esercizio delle attività commerciali;
b) la libertà di impresa e di stabilimento, la libera circolazione delle merci e la trasparenza del mercato;
c) l'equilibrato sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva in base a criteri di efficienza con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) la promozione delle reti di imprese tra attività economiche e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici, delle botteghe d'arte e delle attività commerciali e artigianali di tradizione nonché degli esercizi di vicinato;
e) il contrasto dei processi di depauperamento delle aree territoriali più deboli;
f) la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
g) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
h) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione di servizi, agevolando l'insediamento di nuove attività nei centri abitati non dotati di adeguate strutture;
i) la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani e dei borghi attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali, artigianali e turistico ricettive;
j) la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
k) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
l) la promozione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica mediante l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita, per facilitare l'accessibilità del servizio nei piccoli comuni, nelle aree montane e rurali, promuovere lo sviluppo del servizio anche ai fini turistici e culturali del territorio, favorire il mantenimento del pluralismo della stampa per la salvaguardia della libertà di espressione e l'effettività del diritto all'informazione;
m) lo sviluppo del sistema fieristico regionale per la promozione delle attività economiche, del commercio e l'innovazione tecnologica dei sistemi produttivi;
n) la salvaguardia della cultura della legalità e di contrasto all'abusivismo;
o) il riconoscimento e il sostegno del commercio equo e solidale quale funzione rilevante della promozione dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente;
p) la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e di servizi nel territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti;
q) lo sviluppo del commercio di prodotti frutto di attività di riciclo, riuso, recupero e rigenerazione di materiali e beni nonché di prodotti sfusi e alla spina al fine di ridurre l'impatto ambientale della produzione dei rifiuti e i relativi costi economici e sociali di smaltimento;
r) la tutela e la valorizzazione della creatività marchigiana come eccellenza che contraddistingue la Regione Marche nel mondo.
1. Questa legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nella regione Marche e ne stabilisce gli indirizzi.
2. Ai fini di questa legge costituiscono attività commerciale:
a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
b) le forme speciali di commercio al dettaglio;
c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
d) il commercio su aree pubbliche;
e) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
f) la distribuzione dei carburanti;
g) i mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari;
h) l'attività fieristico-espositiva.
1. L'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 2 può trovare condizioni e limiti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.
1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale e le pratiche illegali attraverso interventi ed azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.
1. Nell'esercizio delle attività di cui a questa legge si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e aziendali.
2. Alle attività di concertazione locale previste in questa legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 81/2015 e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie.
3. Nei luoghi di lavoro del commercio è assicurata la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini.
1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e statale, dalle disposizioni della legge regionale 1 agosto 2019, n. 27 (Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica) e dai relativi provvedimenti di attuazione è fatto divieto, per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l'utilizzazione di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica monouso non biodegradabili e non riciclabili.
1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle attività commerciali come individuate all'articolo 2.
2. Alle vendite di cui a questa legge si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
3. Le disposizioni di questa legge non si applicano:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), se vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con le limitazioni previste nel comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che esercitano le attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);
e) agli artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
f) alle imprese industriali per la vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni da esse prodotti;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
j) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci oggetto delle manifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni;
k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o di altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
l) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all'interno di strutture ricettive, qualora dedicate esclusivamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva medesima in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
m) ai quartieri fieristici, per lo svolgimento di attività commerciali accessorie alle attività fieristiche e aperte al pubblico, nel limite massimo del 10 per cento del totale della superficie espositiva del quartiere medesimo;
n) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali.
1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche è il punto di accesso per tutte le procedure amministrative riguardanti le attività commerciali e produttive.
2. L'accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche.
3. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste da questa legge, tenuto conto della modulistica nazionale standardizzata e unificata, approvata dalla Conferenza unificata.
4. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, promuove il potenziamento dei servizi dei SUAP, l'uniformazione delle piattaforme disponibili sul territorio regionale attraverso un'attività di assistenza per migliorare l'interoperabilità delle componenti e la riduzione della complessità informatica a carico delle imprese che operano in territori diversi nonché l'aggiornamento del fascicolo elettronico di impresa.
1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di commercio, l'Osservatorio regionale del commercio, quale organismo permanente per l'acquisizione degli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio e per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.
2. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione dell'Osservatorio, le funzioni e le modalità del suo funzionamento.
3. Al fine dell'aggiornamento del sistema informatico, i Comuni trasmettono annualmente alla struttura regionale competente in materia di commercio i dati relativi alla situazione della rete distributiva del proprio territorio e ogni altro dato ritenuto necessario al monitoraggio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentativi, presenti nell'ambito del Consiglio della Camera di Commercio e altri soggetti interessati possono istituire, anche in forma consortile, Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT).
2. I CAT svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.
3. L'esercizio dell'attività dei CAT è riconosciuto dalla Regione. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per il riconoscimento.
4. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei CAT per l'espletamento di attività istruttorie in materia di contributi, finanziamenti o provvidenze a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, delle funzioni di assistenza previste in materia di sportello unico e delle attività di formazione, inclusi i corsi professionali abilitanti l'iscrizione al ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa di settore inclusi quelli del settore non alimentare, gestione delle risorse umane, formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria e rapporti con la Pubblica amministrazione.
1. Al fine di incentivare e riqualificare le attività commerciali con particolare riferimento ai flussi di traffico, alla desertificazione dei centri storici e la tutela dell'ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, è costituito il Tavolo regionale di coordinamento per il commercio, presieduto dall'Assessore al commercio o suo delegato.
2. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in modo da garantire la presenza degli Assessori, o loro delegati, competenti in materia di urbanistica, ambiente e sanità.
3. Il Tavolo svolge attività di condivisione, confronto e coordinamento per l'individuazione di azioni sinergiche da attuare sul territorio. Inoltre analizza i dati forniti dall'Osservatorio sulla rete commerciale intervenendo con azioni specifiche individuate sulla base delle risultanze ottenute.
1. I Comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale di intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico - ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.
2. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato e definito sulla base dei criteri attuativi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.
3. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, il Comune quale soggetto capofila agisce quale referente amministrativo unico nei confronti della Regione in nome e per conto di un partenariato locale costituito da soggetti pubblici e privati, come individuati ai commi 1 e 2, proponendo programmi di intervento di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.
1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e di igiene per gli alimenti di origine animale.
1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di cui all'articolo 2 coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza;
g) sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.
2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi delle lettere c), d) e), f) e g) del comma 1, e ai sensi del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dalla persona eventualmente preposta all'attività commerciale.
1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
b) aver esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente o aver prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine dell'imprenditore entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o di diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
2. Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all'attività.
4. Ai soggetti provenienti da altre regioni o paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.
5. La Giunta regionale con apposito atto definisce:
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali, prevedendo la possibilità che gli stessi siano organizzati dalle associazioni di categoria, dai CAT o da altro soggetto accreditato;
b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.
6. Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell'entrata in vigore di questa legge.
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e i competenti Uffici del Ministero della cultura, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e i competenti Uffici del Ministero della cultura, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, uno o più regolamenti attuativi di questa legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità, garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano incluso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico ed artistico.
2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano ed integrano le disposizioni relative alle attività commerciali di cui al comma 2 dell'articolo 2.
Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 9, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.
1. Le Province in conformità al regolamento di cui all'articolo 16 e nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il Piano territoriale di coordinamento (PTC) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi.
2. Il PTC individua le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di concentrazione territoriale di altri esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.
3. Il PTC, sulla base di un'analisi preliminare dell'accessibilità delle diverse aree, dei flussi di traffico, nonché delle caratteristiche paesaggistiche, morfologiche e ambientali del territorio provinciale, individua in particolare:
a) le aree potenzialmente suscettibili di ospitare grandi strutture di vendita e le aree escluse, tenuto conto della pianificazione comunale e anche al fine di ridurre il consumo di suolo;
b) gli indirizzi per l'inserimento paesaggistico delle grandi strutture di vendita e per il collegamento delle stesse al sistema insediativo anche attraverso forme di mobilità alternativa, quale quella ferroviaria, ciclabile o pedonale.
4. Le previsioni del PTC costituiscono direttive e indirizzi per la pianificazione comunale e non conferiscono diritti edificatori.
Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 9, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.
1. Nelle materie oggetto di questa legge sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti.
2. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici secondo le modalità ed entro i termini previsti nel regolamento di cui all'articolo 16 e nel rispetto dei PTC provinciali, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.
Attività commerciali
Commercio in sede fissa
Commercio al dettaglio e all'ingrosso
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questa sezione si intendono per:
a) commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere esercenti un'attività di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, associazioni e circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). Tale commercio può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) commercio al dettaglio, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi;
c) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizioni se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi;
d) parcheggi, le aree di pertinenza dell'attività commerciale destinate alle soste dei veicoli ed individuate per ogni singola attività commerciale nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16;
e) esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:
1) non superiore a 200 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
2) non superiore a 400 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;
f) medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato nei limiti stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 16;
g) grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 16;
h) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti. Il centro commerciale può essere integrato con ulteriori attività diverse da quelle relative alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande;
i) parco commerciale, l'aggregazione di esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili anche distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
j) centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;
k) outlet, esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, dove si esercita la vendita al dettaglio, a prezzi scontati, in via diretta da parte delle imprese industriali, artigianali o dei produttori titolari del marchio ovvero, indirettamente, attraverso imprese commerciali, di prodotti non alimentari fuori produzione, per i quali, tramite idonea documentazione, è possibile risalire alla data dell'ultima serie prodotta, che presentino lievi difetti non occulti, di fine serie, rimanenze di magazzino invendute relative almeno alla precedente stagione, prototipi/campionari;
l) temporary shop, un'attività commerciale che offre prodotti specifici per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei settimane;
m) centro di telefonia, phone center o internet point, l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici o personal computer o altri strumenti telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici, telematici, anche abbinato ad altre attività;
n) esercizio polifunzionale, l'esercizio in cui si svolgono congiuntamente, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività;
o) preposto, la persona in possesso dei requisiti professionali nel caso in cui tali requisiti non siano posseduti dal titolare di ditta individuale o dal legale rappresentante di società, associazione od organismo collettivo;
p) condivisione di sede commerciale, la condivisione di locali per più attività commerciali, anche di settori merceologici diversi, tra più soggetti con titoli abilitativi indipendenti tra loro, finalizzata alla condivisione di costi e servizi;
q) commercio equo solidale, una forma di attività commerciale in cui, invece della massimizzazione del profitto, si perseguono giustizia sociale ed economica, lotta allo sfruttamento, alla povertà e all'ingiustizia, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, consapevolezza dei consumatori;
r) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).
1. La Giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16 e nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico stabilisce in particolare:
a) i criteri, i requisiti e le modalità per lo sviluppo, l'insediamento e l'adeguamento delle attività commerciali in sede fissa e per le forme speciali di vendita, per gli outlet, per i centri in sede fissa di telefonia e servizi internet, per gli esercizi polifunzionali e per le forme di condivisione degli spazi commerciali;
b) le procedure semplificate ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per l'apertura e l'ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture;
c) la superficie di vendita delle medie e delle grandi strutture di vendita anche sotto forma di centri commerciali;
d) le procedure ed i termini relativi allo svolgimento della conferenza di servizi unica nel caso di insediamento di grandi strutture di vendita nonché le modalità di raccordo tra le strutture regionali ai fini dell'espressione del parere;
e) gli indirizzi relativi alle medie e grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto della sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali ed evitando fenomeni di concentrazione di medie strutture di vendita che possano produrre impatti ambientali e territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione;
f) le zone del territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita con riferimento al PTC;
g) i parametri di parcheggio e degli accessi per la realizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita;
h) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche, nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
i) la realizzazione di spazi appositi ed esclusivi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali nelle grandi strutture di vendita;
j) i criteri e le modalità per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;
k) le modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista in questa legge;
l) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle medie e grandi strutture di vendita anche sotto forma di centri e parchi commerciali;
m) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso;
n) i criteri e le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio;
o) le modalità per il consumo immediato sul posto.
Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 9, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.
1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è esercitato previa comunicazione effettuata al SUAP territorialmente competente ed alla Camera di Commercio.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il titolare o il legale rappresentante dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.
3. Nel caso di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.
Nota relativa all'articolo 21
Così modificato dall'art. 9, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.
1. Negli esercizi di commercio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni ad uso commerciale dei locali.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
4. Gli esercizi commerciali che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 223/2006 anche al Comune e all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 9, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico e la cessazione di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
2. L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.
3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. Per i locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella comunicazione.
4. Gli esercizi di vicinato possono ampliare la propria superficie di vendita, mediante accorpamento, fino al raggiungimento del limite dimensionale subordinato alla presentazione della comunicazione al SUAP competente per territorio.
1. Al fine di sostenere l'apertura di attività commerciali ed evitare la desertificazione urbana, è incentivato l'insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita presso stabili in disuso da recuperare nei centri storici, così come individuati dalla pertinente disciplina urbanistica.
2. Relativamente alle medie strutture di vendita di cui al comma 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 16 sono stabilite:
a) la dimensione massima della superficie di vendita;
b) la destinazione degli oneri di urbanizzazione connessi alla loro realizzazione, rispetto alla quale è attribuita priorità ad interventi per la realizzazione di parcheggi, di viabilità e di trasporto pubblico locale specificatamente dedicati al centro storico.
3. Il Comune individua i criteri e le modalità per la determinazione e corresponsione degli oneri di cui alla lettera b) del comma 2.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
2. I Comuni o le loro forme associative, sulla base di quanto stabilito nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16 e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale definiscono nel regolamento comunale le condizioni, le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
3. Il Comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché stabilisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, alla quale partecipano il Comune, la Provincia e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio.
3. La conferenza di servizi, di cui al comma 2, decide sulla conformità dell'insediamento in base al regolamento di cui all'articolo 16, agli strumenti urbanistici vigenti e rispetto al PTC di cui all'articolo 17.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.
5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
6. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.
7. In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.
8. Il Comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica del settore merceologico di un centro commerciale o di un parco commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 in relazione alle dimensioni complessive della struttura.
2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di perequazione territoriale, sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, gli interventi relativi alle medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore della Regione, calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio nei centri storici dei comuni interessati al progetto.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere e per l'applicazione del vincolo di destinazione di cui al comma 1.
1. Gli outlet possono assumere la forma di esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita, centro commerciale, parco commerciale.
2. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni di questa legge e del relativo regolamento di attuazione.
3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, l'uso improprio della denominazione di outlet in violazione di questa legge e del regolamento attuativo di cui all'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di violazione grave o di recidiva, il Comune ove ha sede l'esercizio dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta giorni.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), l'apertura, il trasferimento di sede, nonché l'ampliamento della superficie di centri di telefonia e servizi internet in sede fissa, sono soggetti a comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli esercizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete, nonché alle biblioteche, alle mediateche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.
1. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di tutti i comuni è possibile svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati e in deroga alle disposizioni di questa legge riferite a ciascuna delle tipologie commerciali interessate.
2. I Comuni possono concedere, con convenzione, l'uso di immobili ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali e possono stabilire particolari agevolazioni a favore degli esercizi polifunzionali.
Forme speciali di vendita al dettaglio
1. Costituiscono forme speciali di vendita al dettaglio:
a) gli spacci interni;
b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione;
d) la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori.
1. L'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'avvio di attività, il trasferimento di sede, l'ampliamento, il subingresso e la cessazione sono soggetti a comunicazione al SUAP competente per territorio. Nella comunicazione deve essere dichiarata, in particolare, la sussistenza dei requisiti, di cui agli articoli 14 e 15, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
1. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a comunicazione da effettuare al SUAP competente per territorio in cui deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15, il settore merceologico, l'ubicazione, nonché l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche.
2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
1. L'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, sono soggetti a comunicazione da effettuare al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Nella medesima comunicazione deve essere indicata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e del settore merceologico interessato.
2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni ovvero di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
4. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della comunicazione di avvio da parte dell'esercente.
5. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
1. L'avvio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e del settore merceologico interessato.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento contenente:
a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
3. L'attività può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15. In tal caso, l'esercente comunica, entro trenta giorni, l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle persone medesime.
4. L'esercente rilascia agli incaricati un tesserino di riconoscimento, numerato ed aggiornato annualmente che deve essere ritirato non appena gli stessi perdano i requisiti di cui agli articoli 14 e 15. Il tesserino contenente la foto del venditore e quanto indicato al comma 2 deve essere numerato ed esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
1. L'esibizione, l'illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di promozione commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali si trova anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento.
Stampa quotidiana e periodica
1. Questa sezione, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento, di concorrenza, di liberalizzazione e della tutela del territorio, disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 21 della Costituzione, dall'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, garantendo la salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo e il diritto dei cittadini di accedere a un'informazione pluralista.
3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove altresì la modernizzazione e lo sviluppo tecnologico della filiera distributiva editoriale, anche attraverso la riqualificazione strutturale e tecnologica dei punti vendita, e valorizza gli accordi di categoria o con le istituzioni volti alla individuazione di nuovi modelli distributivi e alla promozione dell'efficienza della filiera distributiva.
1. Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi.
2. Ai fini di questo capo si intende per:
a) punti vendita esclusivi, quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva all'informazione;
b) punti vendita non esclusivi, quelli che, in aggiunta ad altre merci, vendono quotidiani o periodici, assicurando parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici scelti;
c) pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.
3. Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio regionale.
1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate.
2. I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti e possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente, inclusi quelli inerenti l'informazione, l'accoglienza turistica e l'attività di SAB.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve essere sempre garantita, ovvero il punto di vendita dovrà assicurare l'apertura per consentire l'acquisto di quotidiani e periodici in maniera completamente indipendente dalla vendita di altri prodotti ed altri servizi, ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani non verranno stampati.
4. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.
5. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie alla vendita di qualsiasi altro prodotto secondo la vigente normativa come previsto nel regolamento di cui all'articolo 16.
6. Per la vendita di pastigliaggi confezionati, delle bevande preconfezionate e preimbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il requisito professionale di cui all'articolo 15.
7. La concessione di suolo pubblico rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici, si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite.
1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
2. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali nelle seguenti attività:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) impianti di distribuzione di carburanti;
c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture di vendita anche sotto forma di Centri o Parchi commerciali;
e) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
f) ulteriori attività possono essere individuate dalla Giunta regionale.
3. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all'attività primaria, pertanto non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria e non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività principale.
4. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.
1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al SUAP competente per territorio.
2. I Comuni sulla base del regolamento attuativo di cui all'articolo 16 definiscono i criteri e le modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio.
3. L'attività delle imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali è svolta in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.
4. Le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali devono indicare agli edicolanti le pubblicazioni regolari e le pubblicazioni di prima immissione nel mercato.
1. Sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio:
a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui a questo capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.
1. L'esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica cessa qualora:
a) vengano meno i requisiti di onorabilità cui all'articolo 14;
b) non vengano rispettati i limiti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 40;
c) l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal Comune, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività.
1. La Regione riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi di seguito denominati edicole, lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio.
2. La Regione promuove e sostiene le edicole al fine di favorire l'innovazione dei prodotti e dei servizi tradizionalmente offerti oltreché lo sviluppo di servizi aggiuntivi e qualificati che si pongono oltre la distribuzione di riviste e quotidiani.
3. La Regione intende, in particolare, favorire un percorso di rilancio delle edicole singole o di loro aggregazioni per innovare il servizio tradizionalmente offerto e ampliare gli interessi e le occasioni che conducono alla frequentazione delle stesse da parte del pubblico.
4. La Regione intende, altresì, contribuire alla realizzazione di reti di servizi nuovi e integrativi che si prestino ad ampliare i servizi offerti al pubblico con particolare riferimento al settore dell'informazione turistica e della logistica cosiddetta.
1. L'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a comunicazione al Comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione.
2. L'editore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati o di collaboratori, comunica l'elenco al Comune competente per territorio e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell'attività dei medesimi.
3. Gli editori rilasciano agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento e lo ritirano in caso di perdita dei requisiti soggettivi. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell'incaricato.
1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività di vendita e di distribuzione della stampa quotidiana e periodica e provvedono all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 e ne introitano i relativi proventi.
2. Chiunque eserciti l'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute in questa legge è soggetto, per ciascuna violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
Vendite straordinarie, promozionali
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di cui al comma 1 devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento e le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
3. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le dodici settimane.
2. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
1. I saldi o vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente.
3. Nelle prime ventiquattro ore dall'inizio delle vendite di fine stagione non si applicano le sanzioni nel caso in cui la merce sia sprovvista di cartellino purché la stessa sia inserita in un'area in cui sia indicata la percentuale di sconto.
4. Nelle successive ventiquattro ore tutti i capi esposti devono essere muniti del relativo cartellino di sconto.
1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.
3. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.
4. Lo svolgimento delle vendite promozionali non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo.
Norme comuni
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione.
3. I prodotti esposti al pubblico per la vendita ovunque collocati come nelle vetrine esterne, nell' ingresso del locale, nelle immediate adiacenze, sugli scaffali e sui banchi devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l'individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico.
4. Per esigenze di prevenzione della criminalità, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria e gioielleria, l'obbligo di pubblicità del prezzo è rispettato anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno dell'esercizio commerciale e non dall'esterno.
1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente. La medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione della gestione.
2. Il titolare qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
3. Il reparto dato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non può avere un accesso autonomo.
1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio sia come gestione che come proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte si provvede mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio entro quarantacinque giorni dalla stipula dell'atto utilizzando la modulistica adottata dalla Regione nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 14 e 15.
2. In caso di subingresso nell'attività di commercio al dettaglio, per causa di morte, in una attività del settore alimentare il subentrante ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per ulteriori dodici mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi per comprovate cause di forza maggiore, dalla morte del dante causa al fine di ottenere i requisiti di cui all'articolo 15. Trascorso detto termine il titolo abilitativo decade.
3. La cessazione dell'attività di commercio al dettaglio è soggetta alla sola comunicazione al SUAP competente per territorio utilizzando la modulistica adottata dalla Regione.
4. L'attività di commercio, previa comunicazione al SUAP competente, può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi per comprovate cause di forza maggiore.
1. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o dispone la decadenza del titolo abilitativo di una media o grande struttura di vendita anche sotto forma di centro o parco commerciale qualora:
a) vengano meno i requisiti di cui agli articoli 14 e 15;
b) l'attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all'articolo 54 indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;
d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute in questa legge. La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione;
e) l'attività nell'esercizio di vicinato e in una media struttura di vendita non sia iniziata entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione o dal rilascio della autorizzazione e entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita.
1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative e ne introitano i relativi proventi. I Comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa in violazione delle disposizioni contenute in questa legge è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) in caso di mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 14 e 15 si applica la sanzione da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
b) in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 52 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
3. In caso di mancata presentazione del titolo abilitativo o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti dello stesso titolo abilitativo, si applica la sanzione da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00 e la contestuale chiusura dell'esercizio.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni di questo titolo, nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
5. Qualora venga rilevata successivamente all'avvio dell'attività commerciale la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Scaduto detto termine il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.
Nota relativa all'articolo 56
Così modificato dall'art. 9, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.
Commercio su aree pubbliche
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questa legge si intendono per:
a) commercio su aree pubbliche nel settore merceologico alimentare, non alimentare o misto, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una Convenzione stipulata con il Comune;
c) somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all'interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;
d) mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
e) mercato ordinario, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande e non alimentari;
f) mercato specializzato, il mercato in cui il 90 per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
g) mercato stagionale, il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
h) mercato straordinario, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
i) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbismo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
j) mercato agricolo, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui al comma 1065 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);
k) fiera, la manifestazione, istituita dall'Amministrazione comunale, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
l) fiera specializzata, la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
m) fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
n) mercato o fiera del commercio equo e solidale, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale);
o) manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
p) fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
q) costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
r) posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
s) posteggio isolato, posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
t) negozio mobile, il veicolo immatricolato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche come veicolo speciale uso negozio adibito all'uso di commercio su aree pubbliche;
u) concessione di posteggio, il provvedimento concessorio rilasciato dal comune competente per territorio che consente l'utilizzo di un posteggio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
v) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore si è presentato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
w) spunta in un mercato o in una fiera, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
x) spuntista, l'operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
y) operatore, il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio in concessione o in forma itinerante;
z) banco temporaneo, insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
aa) banco tipo, tipologia di struttura di banco da esposizione adottato dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, nel rispetto di standard minimi qualitativi per la loro armonizzazione con l'arredo ed il decoro urbano.
1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante su qualsiasi area fatto salvo eventuali divieti comunali.
2. L'attività di commercio su aree pubbliche è subordinata al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 14 e 15.
3. Possono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche o presentare la relativa comunicazione le persone fisiche e le società di persone e di capitali, le cooperative e loro consorzi.
4. L'autorizzazione o la comunicazione abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
5. Il Comune, sentito il soprintendente, individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime, negli aeroporti, porti, interporto, stazioni e autostrade è soggetto all'assenso, comunque denominato, dei soggetti competenti in relazione alle aree medesime, che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.
7. In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, il Comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o che non abbiano presentato la relativa comunicazione, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni.
8. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante sia su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa statale vigente.
9. Il commercio di prodotti di vestiario usati o rigenerati è soggetto all'apposizione, sul banco di vendita, di un cartello ben visibile, al fine di informare correttamente il consumatore sulla natura e sulla provenienza del prodotto.
10. All'interno dell'area mercatale il Comune può individuare un'area dedicata esclusivamente alla vendita di merce usata.
11. Nell'ambito territoriale della Regione è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre regioni italiane o dei paesi dell'Unione europea.
Nota relativa all'articolo 58
Così modificato dall'art. 9, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.
1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi isolati, comunque istituiti.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente in cui ha sede il posteggio. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.
3. La modifica del settore merceologico o l'aggiunta di un settore merceologico diverso, il subingresso e la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggetti a comunicazione al SUAP competente per territorio, fermo il possesso dei requisiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie per l'esercizio dell'attività nello specifico settore merceologico.
4. Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni e contestuale concessione di posteggi in mercati o fiere diversi, anche se si svolgono negli stessi giorni.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 abilita anche:
a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b) alla partecipazione alle fiere.
6. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare, deve rispettare il seguente criterio:
a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.
7. Nel caso di prestatore proveniente da altro Stato appartenente all'Unione europea, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato di provenienza.
8. I posteggi occasionalmente liberi o non occupati sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate. A parità del numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
9. La concessione e la relativa autorizzazione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda o un ramo d'azienda.
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere comunque istituite e nei posteggi isolati sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16 e sono correlate alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche, della valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile e femminile, del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio isolato, delle tipologie di prodotti mancanti, delle caratteristiche del posteggio e dell'area.
2. I Comuni, previa indizione di apposite procedure di selezione, provvedono all'assegnazione delle concessioni dei posteggi, rinnovabili secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Entro il 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ogni anno il Comune invia i bandi alla struttura organizzativa regionale competente ai fini della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, da effettuare entro i trenta giorni successivi al ricevimento. I bandi sono pubblicati anche nei siti internet del Comune e della Regione e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Il bando deve contenere in particolare:
a) la denominazione del mercato e l'elenco dei posteggi da assegnare, eventualmente suddiviso per settori;
b) l'indicazione del numero identificativo del posteggio e le caratteristiche dell'area;
c) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda e il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando;
d) il fac-simile della domanda.
5. La durata della concessione di posteggio ed il rinnovo avvengono nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.
6. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della stessa fiera, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con allegata scrittura privata, al Comune, che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.
1. Le aree destinate alle fiere, comunque istituite, sono determinate dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 5 dell'articolo 60, il Comune può assegnare annualmente i posteggi nelle fiere in base ad una graduatoria i cui criteri sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 16 che necessariamente contiene la maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ricavabile dalle presenze maturate nella fiera ed in altre fiere similari, l'anzianità di impresa comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese della Camera di Commercio.
3. Le domande di concessione dei posteggi devono pervenire al SUAP almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il termine previsto dal regolamento comunale di cui all'articolo 64.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda.
5. Nell'assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere sono osservati i criteri di cui al comma 2.
1. Il Comune nel regolamento di cui all'articolo 64 può prevedere una riserva di posteggi nei mercati e nelle fiere da destinare:
a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 3 per cento del totale dei posteggi;
b) ai produttori agricoli nella percentuale massima del 10 per cento del totale dei posteggi;
c) alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 57, alle imprese artigiane ed alle imprese di servizi;
d) agli hobbisti e ai creativi di cui al comma 2 dell'articolo 68, nella percentuale massima del 5 per cento del totale dei posteggi.
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune prioritariamente ad altri soggetti di cui al medesimo comma 1 o, in loro assenza, ad altri soggetti aventi comunque tutti i requisiti di cui a questo capo.
3. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Il posteggio riservato non è cedibile.
4. Il Comune può destinare posteggi riservati a merceologie mancanti o carenti nella fiera nel limite massimo del 10 per cento del totale.
1. L'attività di vendita in forma itinerante è soggetta alla presentazione della comunicazione al SUAP competente per il territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 abilita l'operatore anche:
a) all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale;
b) alla partecipazione ai mercati e alle fiere in ambito nazionale;
c) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. La comunicazione contiene le seguenti dichiarazioni:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15;
c) il settore o i settori merceologici.
4. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o aver presentato altra comunicazione per l'esercizio di attività in forma itinerante.
5. Uno stesso soggetto non può presentare più di una comunicazione. Il divieto non si applica a chi subentra nell'attività di aziende già operanti.
6. Una società di persone può presentare tante comunicazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e nei limiti di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6 dall'articolo 59. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati.
7. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un'ora, trascorsa la quale l'operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. La sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.
8. Il Comune, con il regolamento di cui all'articolo 64 individua le zone interdette al commercio itinerante. E' fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune.
1. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, adotta il regolamento dei mercati e delle fiere che contiene in particolare:
a) la tipologia del mercato o della fiera, specificando i giorni di svolgimento e il numero dei posteggi;
b) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale sua suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
c) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
d) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
e) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
f) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
g) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione, modifica o spostamento del mercato;
h) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
i) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;
j) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni di legge;
k) le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali;
l) le modalità di esercizio della vigilanza;
m) i posteggi riservati;
n) le modalità di svolgimento della fiera e del mercato in caso di coincidenza delle due manifestazioni;
o) le modalità, i criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini di cui all'articolo 68, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia.
1. La modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi, la variazione di periodicità e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.
2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposto dal Comune per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3. Nel caso si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni il Comune, nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili e in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari e al tipo di attrezzatura di vendita, tiene conto in particolare dell'anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente. A parità di punteggio, si considera l'anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In caso di subentro nell'attività tra familiari, per causa di morte o atto tra vivi, si considera la data di inizio di attività del dante causa.
4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.
Nota relativa all'articolo 65
Così modificato dall'art. 2, l.r. 29 giugno 2023, n. 8.
1. I posteggi in un mercato o in una fiera resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato o fiera. Il Comune indice un bando pubblico per il miglioramento, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) anzianità di presenza nel mercato o nella fiera calcolata su base annua;
b) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al soggetto titolare della concessione del posteggio.
2. Il Comune può integrare i criteri indicati al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale vigente.
1. La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere con le seguenti indicazioni:
a) luogo in cui si svolge la manifestazione;
b) denominazione;
c) data di svolgimento;
d) settori merceologici;
e) orario di apertura;
f) numero complessivo di posteggi.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno i Comuni inviano alla struttura regionale competente la situazione relativa ai loro mercati e fiere con l'indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.
1. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo a cui partecipano:
a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo;
b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;
c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;
d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.
2. Gli operatori di cui alla lettera b) del comma 1 sono:
a) hobbisti, soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 300,00;
b) creativi, soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione.
3. Gli hobbisti ed i creativi devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni.
4. Nel regolamento comunale di cui all'articolo 64 sono stabiliti anche:
a) le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti e la durata del tesserino;
b) le modalità di vidimazione, di esposizione e di controllo;
c) il numero di partecipazioni annuali ai mercatini di cui al comma 1.
5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.
6. La mancanza del tesserino di cui al comma 3 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72, comma 3.
7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore ad euro 300,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 72.
Nota relativa all'articolo 68
Così modificato dall'art. 9, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.
1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza di tale settore commerciale, istituisce il Tavolo di monitoraggio per la rilevazione, l'analisi e lo studio delle problematiche del settore, comprese quelle relative all'abusivismo.
2. Il Tavolo di monitoraggio è composto da:
a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;
b) un rappresentante dell'ANCI regionale;
c) un rappresentante delle Associazioni di categoria rappresentative del commercio su aree pubbliche nominato congiuntamente;
d) un rappresentante della Camera di Commercio.
3. L'attività del Tavolo di monitoraggio è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
1. L'orario di apertura del mercato e delle fiere è stabilito dal Comune, tenuto conto prioritariamente delle esigenze degli operatori commerciali, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.
2. Il Comune può imporre limitazioni negli orari di apertura:
a) a tutela di motivi imperativi di interesse generale;
b) nei casi di indisponibilità dell'area per motivi di sicurezza stradale, di carattere sanitario e di pubblico interesse.
1. L'autorizzazione o l'attività esercitata in base a SCIA è sospesa:
a) nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 64;
b) in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, per un massimo di sei mesi;
c) per motivi di salute pubblica o di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della pertinente normativa.
2. L'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA:
a) se l'operatore non inizia l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salva la concessione di proroga per comprovata necessità;
b) in caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 104/1992. Nei mercati con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La revoca o l'inibizione comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale è comminata la sanzione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Oltre ai casi previsti dalla lettera a) e da questa lettera, la revoca o l'inibizione e la relativa decadenza vanno notificate all'interessato dall'organo comunale competente se:
1) l'operatore sospende l'attività di commercio su aree pubbliche per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
2) vengono meno i requisiti di cui agli articoli 14 e 15;
3) l'operatore non provvede al pagamento degli oneri di cui alla lettera a) del comma 1, entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione;
4) per ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività ai sensi della lettera b) del comma 1.
Nota relativa all'articolo 71
Così modificato dall'art. 9, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.
1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza il necessario titolo autorizzatorio o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche in area demaniale senza il titolo abilitativo ed il nulla osta dell'autorità competente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 3 di questo articolo.
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni di questo capo nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 33/1998.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.
5 bis. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature:
a) nei casi previsti ai commi 1 e 2;
b) nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico;
c) nei casi di violazione delle limitazioni imposte dai comuni per ragioni di interesse pubblico, viabilità o motivi igienico-sanitari;
d) in caso di gravi o reiterate violazioni delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi del comma 4.
Nota relativa all'articolo 72
Così modificato dall'art. 9, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.
1. L'operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche, che rinuncia ad una delle autorizzazioni, può chiedere al Comune competente la trascrizione nell'autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.
Attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questo titolo si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita ed il relativo servizio per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico attrezzati allo scopo;
b) area aperta al pubblico, quella adiacente, prospiciente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica ovvero a disposizione dell'operatore, se privata appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità del servizio;
c) attrezzatura ed impianti di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande;
d) somministrazione non assistita, la consumazione all'interno del locale di vendita o di spazi aperti al pubblico dei prodotti alimentari ivi acquistati mediante l'uso di suppellettili e dotazioni, anche dedicati, presenti all'interno dello stesso locale; tale tipologia di attività non rientra nelle disposizioni di cui a questo titolo;
e) somministrazione nel domicilio del consumatore o catering, l'organizzazione di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore presso la sua dimora, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni;
f) home restaurant, attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali di esclusiva proprietà di un privato o di cui il medesimo soggetto abbia la piena disponibilità, previa prenotazione e mediante corrispettivo; tale tipologia di attività è soggetta alle disposizioni di cui a questo titolo;
g) esercizi non aperti al pubblico, quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
h) somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o indiretta;
i) degustazione, il consumo sul posto di assaggi di alimenti e bevande per fini promozionali e di vendita dei rispettivi prodotti.
1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla pertinente disciplina sanitaria.
2. Nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal SUAP competente per territorio.
3. Nelle zone di cui al comma 2 i Comuni, nell'ambito della loro potestà normativa, sentito il soprintendente, approvano, quale strumento di semplificazione procedurale per il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, un catalogo di arredo urbano commerciale nel quale sono indicati gli elementi di arredo per tipologia e materiale, ivi compresi i dehors, compatibili con le aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai fini della loro salvaguardia.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 l'apertura o il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio.
5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15, nonché:
a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
b) all'indicazione dell'eventuale preposto all'esercizio;
c) alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004 e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto e nel rispetto delle disposizioni di legge;
d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).
6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico. La SCIA ha validità limitatamente ai locali e all'area pubblica o privata in essa indicati.
7. Entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, il Comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, al Prefetto, al Questore, all'Area vasta dell'Asur competente per territorio e alla Camera di Commercio.
8. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.
9. Il subingresso e l'attività di somministrazione al domicilio del consumatore sono soggetti a comunicazione da inviare al SUAP di competenza per territorio.
Nota relativa all'articolo 75
Così modificato dall'art. 9, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 75.
2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
1. Sono ricompresi nella tipologia di cui al comma 1 dell'articolo 75 i centri rurali di ristoro e degustazione, la cui attività è finalizzata alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. A tal fine:
a) l'attività è esercitata in immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti o nei borghi rurali, che mantengono le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole;
b) la ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona nel rispetto delle normative vigenti in materia;
c) gli arredi e i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.
1. Le norme contenute in questo titolo non si applicano:
a) alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali;
b) agli artigiani che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante consumo immediato, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, in via strumentale o accessoria, senza attrezzature di somministrazione finalizzate.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché ogni altra disposizione statale in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e in materia di ordine pubblico e sicurezza.
1. La Giunta regionale, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale, con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16, stabilisce gli indirizzi generali ai quali si attengono i Comuni nell'adozione dei relativi atti di regolamentazione del settore, con particolare riferimento:
a) alle modalità e ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e presentazioni della SCIA;
b) alla salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, compreso il recupero di aree o edifici;
c) alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante la previsione di misure atte ad incentivare l'insediamento degli esercizi di somministrazione, con particolare riguardo alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e del territorio regionale e alle aree montane e rurali;
d) al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico;
e) alle caratteristiche e allo sviluppo urbanistico del territorio;
f) al traffico, alla mobilità, all'inquinamento acustico e ambientale;
g) alla necessità di tutelare i locali storici.
1. I Comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 79, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) vocazione delle diverse aree territoriali;
b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio;
d) valorizzazione di progetti innovativi che coinvolgono nuove forme di imprenditoria e si basano sull'utilizzo di nuove tecniche commerciali;
e) salvaguardia dei locali storici;
f) aree del territorio carenti di servizio;
g) destinazioni d'uso degli immobili da adibire come locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni nella variazione di destinazione d'uso dei locali medesimi.
2. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.
3. I Comuni determinano altresì le condizioni per l'esercizio delle attività in forma stagionale, da svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a otto mesi.
4. I Comuni individuano altresì i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di catering e home restaurant.
1. Costituisce attività di home restaurant l'evento caratterizzato dalla somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuato presso la propria abitazione da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15.
2. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, consentendo l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.
3. Gli home restaurants devono rispondere ai requisiti previsti dal regolamento regionale e comunale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e non possono effettuare vendita per asporto né a domicilio.
4. L'attività di home restaurant è soggetta a SCIA da inviare al SUAP competente per territorio.
1. Sono soggette a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:
a) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
b) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema, librerie, gallerie d'arte e simili;
c) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti, scuole ed università, ospedali, case di riposo, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed altre strutture simili;
d) negli esercizi polifunzionali;
e) negli esercizi situati all'interno dei centri o Parchi commerciali, dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso;
f) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari;
g) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
h) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.
2. L'attività congiunta di cui alla lettera a) del comma 1 si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
3. Il locale ove è esercitata la somministrazione deve essere conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previste e, in particolare, al possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone o eventi straordinari è soggetta a comunicazione da inviare al SUAP competente per territorio, valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o le aree cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 è svolta previo accertamento dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in occasione di manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
1. I Comuni vietano la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere:
a) permanente o temporaneo;
b) adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'articolo 9 del r.d. 773/1931;
c) adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.
1. Il trasferimento della titolarità, per atto tra vivi, dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e del relativo titolo abilitativo è subordinato a comunicazione unica da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della comunicazione deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento e determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, nei confronti del subentrante, del titolo abilitativo, del provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, qualora presente, nonché dell'eventuale titolo abilitativo all'insegna, nei confronti del subentrante, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e sia provato l'effettivo trasferimento.
2. Al subingresso per causa di morte si provvede mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, entro un anno dalla morte del dante causa a pena di decadenza del titolo salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l'attività di somministrazione, può continuarla dalla data di morte del titolare, dichiarando nella comunicazione il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15.
3. Qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l'attività di somministrazione e la ceda ad altri, la presentazione della comunicazione da parte del subentrante, che dichiari il possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e l'avvenuto trasferimento della titolarità, determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo, del provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, qualora presente, nonché dell'eventuale titolo abilitativo all'insegna, nei confronti del subentrante stesso.
1. I titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione e i provvedimenti concessori, qualora presenti, sono sospesi per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici, in caso di reiterazione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 89.
2. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione decade ed il provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia presente, è revocato:
a) qualora l'attività non sia ripresa dopo la sospensione di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
b) qualora il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l'attività, non necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo;
c) qualora il titolare dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l'attività, debba essere edificato o necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo;
d) qualora il titolare dell'esercizio non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15;
e) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal ministero dell'interno, ai fini della sorvegliabilità, o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
f) qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non sia, da parte del titolare, richiesta l'autorizzazione o presentata la SCIA per il trasferimento in una nuova sede nel termine di centottanta giorni, salvo proroga richiesta, in caso di comprovata necessità, con istanza motivata;
g) qualora, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 85.
1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I Comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato, sospeso, decaduto o quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione ovvero in mancanza dei requisiti di cui a questo capo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro e la chiusura dell'esercizio.
2 bis. Per ogni altra violazione delle disposizioni di questo capo e del regolamento attuativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.
Nota relativa all'articolo 87
Così modificato dall'art. 9, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.
1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. L'orario prescelto è comunicato al Comune, in base ai criteri e alle modalità previsti dagli indirizzi regionali e pubblicizzato mediante l'esposizione di cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi aperti al pubblico possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate nei cartelli di cui al comma 2.
4. La chiusura temporanea degli esercizi è pubblicizzata mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno ed è comunicata al Comune se superiore a due giornate.
5. Il Comune, ai sensi della normativa statale vigente, può prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate del territorio e per periodi determinati, per prevalenti motivi di interesse pubblico.
6. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un cartello visibile sia all'interno che all'esterno.
1. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella ben visibile;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
2. Per l'offerta dei prodotti di cui alla lettera b) del comma 1, con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.
1. Ai fini dell'attività di programmazione regionale e comunale la Giunta regionale organizza, nell'ambito del sistema informativo integrato regionale, la raccolta e la diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviano alla Regione, anche in via telematica, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell'anno precedente, nonché delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo e il totale degli esercizi attivi nel proprio territorio.
Impianti di distribuzione dei carburanti
1. Questo titolo stabilisce i principi, i criteri e le regole fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, allo scopo di potenziare ed ottimizzare la funzionalità complessiva della rete, di favorire l'incremento anche qualitativo dei servizi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
1. Ai fini di questo titolo, si intende per:
a) rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno;
b) carburanti per autotrazione, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), biocarburanti, quali definiti alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) combustibili sintetici e paraffinici, elettricità, idrogeno;
c) erogatore, l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:
1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
2) uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;
3) un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare;
4) una o più pistole o valvole di intercettazione;
5) le tubazioni che li connettono;
6) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina;
d) impianto di distribuzione, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
e) colonnina, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; mentre la colonnina multidispenser è l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;
f) gestore, il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
g) potenziamento dell'impianto, l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;
h) self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
i) self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata.
1. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui a questa legge, del regolamento attuativo di cui all'articolo 16 e delle disposizioni nazionali ed europee, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti:
a) della rete ordinaria;
b) delle autostrade e dei raccordi autostradali.
1. I Comuni per la rete ordinaria di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 93 provvedono:
a) al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;
b) al rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;
c) al rilascio delle autorizzazioni al prelievo e al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
d) al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa;
e) al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
f) alla revoca, sospensione e decadenza delle autorizzazioni;
g) alla fissazione degli orari minimi e delle turnazioni;
h) all'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. I Comuni per le autostrade e i raccordi autostradali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 93 provvedono:
a) al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;
b) al rilascio delle autorizzazioni o al ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale;
c) all'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Rientrano nella competenza dei Comuni anche le richieste di modifica, di trasferimento della titolarità e di gestione degli impianti costituenti potenziamento, siano essi della rete ordinaria, autostradale o dei raccordi autostradali.
4. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti devono essere rispettate le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, fiscale e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.
Nota relativa all'articolo 94
Così modificato dall'art. 2, l.r. 29 giugno 2023, n. 8.
1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, i nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui al numero 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 257/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente:
a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
b) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1.000 chilometri.
3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL.
4. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale.
5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani.
6. I nuovi impianti sono dotati di:
a) dispositivi self-service pre-pagamento;
b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;
c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
f) aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;
g) impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, secondo quanto previsto dalla normativa statale ed europea.
7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui al numero 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 257/2016; la Regione incentiva la creazione di impianti che consentano la ricarica contemporanea di almeno due veicoli.
8. Nei nuovi impianti come in quelli esistenti, lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla carreggiata.
9. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni degli "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).
10. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
11. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.
12. I nuovi impianti devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.
1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o di suoi dipendenti o collaboratori.
2. Durante l'orario di apertura dell'impianto di cui al comma 1, deve essere garantita l'assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l'assistenza al rifornimento a favore di persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
3. Negli impianti senza la presenza del gestore non sussistono vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service pre-pagamento, ovunque siano ubicati gli impianti. La modalità totalmente automatizzata deve essere adeguatamente pubblicizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992.
4. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi e il corretto e uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto di questa legge, del regolamento di cui all'articolo 16 e degli strumenti urbanistici, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
2. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.
3. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del PRG non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
4. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.
1. Presso gli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato, nonché le rivendite di giornali e riviste, le attività artigianali, professionali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche discipline di settore.
2. Le attività di cui al comma 1 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente.
1. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 16 stabilisce in particolare:
a) gli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti stradali ed autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;
b) i criteri e le modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;
c) eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie;
d) le tipologie e le caratteristiche degli impianti stradali;
e) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;
f) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili;
g) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti stradali ed autostradali;
h) gli orari di apertura e le turnazioni, in relazione alla tipologia degli impianti, alle caratteristiche del territorio, all'interesse dell'utenza e alla presenza del personale addetto al servizio;
i) le agevolazioni per le zone montane e i Comuni svantaggiati;
j) le caratteristiche degli impianti posizionabili all'interno delle fasce di rispetto stradali;
k) la definizione e la regolamentazione dei criteri di incompatibilità degli impianti;
l) i criteri e le modalità relativi agli impianti ad uso privato;
m) le modalità dei collaudi, del rinnovo, delle autorizzazioni e delle concessioni;
n) il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e della concessione.
1. Per impianto di distribuzione per autotrazione ad uso privato si intende l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di mezzi, ad eccezione di quelli agricoli, di proprietà, in locazione e in uso al titolare dell'autorizzazione. L'impianto può anche essere dotato di infrastrutture di ricarica elettrica.
2. L'attivazione di contenitori-distributori mobili di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e nell'esercizio delle attività agromeccaniche, di capacità non superiore a 6 metri cubi, non è soggetta ad alcuno degli adempimenti amministrativi di cui a questo articolo.
3. I dati e le informazioni relativi ai contenitori-distributori mobili di cui al comma 2 sono resi disponibili dall'Amministrazione regionale ai Comuni nel cui territorio essi sono ubicati. Con apposito atto l'Amministrazione regionale definisce le modalità di applicazione di questo comma.
4. Per i contenitori-distributori mobili di cui al comma 2 di capienza superiore a 6 metri cubi e non superiore a 9 metri cubi, l'obbligo di cui al comma 1 di questo articolo si intende assolto mediante l'invio da parte del titolare dell'impresa agricola o agromeccanica al Comune nel cui territorio essi sono ubicati di copia della SCIA presentata al competente comando dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
5. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza.
6. Per impianto di distribuzione per autotrazione ad uso privato per trasporto pubblico locale si intende l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uopo attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società consortili di bacino firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta.
7. L'installazione di impianti ad uso privato è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 95.
8. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente.
9. Gli impianti ad uso privato devono essere comunque sottoposti a collaudo di cui all'articolo 104.
1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
2. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agro meccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.
1. Per impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico si intende l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili.
2. Per impianto di distribuzione di carburante esente da accisa per motovela e motopesca si intende l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del carburante in esenzione di accisa.
3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dal SUAP competente per territorio.
1. Il prelievo di carburanti in recipienti omologati presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
3. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.
1. Gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, sono collaudati, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio e da un rappresentante comunale.
2. Il collaudo è obbligatorio per i nuovi impianti, i potenziamenti, la ristrutturazione dell'impianto, ad esclusione dell'aggiunta dell'infrastruttura di ricarica elettrica nonché per le seguenti modifiche:
a) aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
b) aumento del numero e della capacità di stoccaggio dei serbatoi.
3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, documentate da un'attestazione, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere agli Enti competenti, e ove previsto al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.
4. Il Comune, d'intesa con la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, convoca la commissione di collaudo, che provvede entro i trenta giorni successivi.
5. Ai componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario a carico della ditta richiedente, il cui importo e le cui modalità di pagamento sono stabilite dalla Giunta regionale.
6. Il Comune, in attesa del collaudo, rilascia, su richiesta del titolare, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto fino all'effettuazione del collaudo medesimo. La domanda è presentata al Comune competente, unitamente alla perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto delle norme vigenti.
1. La struttura regionale competente in materia procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti.
2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria regionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente. I Comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.
3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.
1. Gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita al numero 7) del comma 1 dell'articolo 3 del Codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992;
b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 del Codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992.
2. Gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del Codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita al numero 7) del comma 1 dell'articolo 3 del Codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992.
3. Ad eccezione degli impianti funzionanti unicamente in modalità self-service pre-pagamento H24, senza la presenza del gestore, è considerato altresì incompatibile l'impianto sprovvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità.
4. I Comuni procedono all'individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili nel rispetto dei termini e delle modalità fissati dalle vigenti disposizioni statali, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, e di quelli fissati da questa legge nell'ipotesi di cui al comma 3. Per gli impianti incompatibili il Comune competente per territorio dichiara la decadenza dell'autorizzazione e l'impianto è smantellato con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 110.
1. E' considerato di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e si trova ad una distanza maggiore di 15 chilometri da un altro impianto.
2. Il Sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto incompatibile, se di pubblica utilità, fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.
3. Il Comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente una nuova autorizzazione per salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.
1. La vigilanza sull'applicazione di questo titolo è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.
2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.
1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale e stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 16.
2. Gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto, fatti salvi i casi previsti dalla normativa statale.
1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento.
2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.
3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. Il superamento dei termini suddetti per un periodo inferiore a tre mesi determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 111; in caso di superamento eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.
4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 14.
5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.
1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:
a) installa o mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione;
b) procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione;
c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;
d) installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli non rientranti nell'autorizzazione medesima;
e) rifornisce utenti sprovvisti di recipienti mobili conformi alle norme di sicurezza o operatori privi di autorizzazione. Per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 300,00;
f) attiva l'impianto prima dell'effettuazione del collaudo di cui all'articolo 104.
2. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 colui che:
a) effettua modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;
b) attiva le modifiche all'impianto in mancanza dell'attestazione di cui al comma 3 dell'articolo 104;
c) non espone il cartello relativo ai prezzi praticati;
d) non rispetta gli orari minimi e le turnazioni;
e) espone cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario in violazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 1 l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione, e, ove non concessa, l'impianto viene smantellato.
Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari
1. Questo titolo disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari nonché le relative attività di commercializzazione dei prodotti.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questa legge si intendono per:
a) mercato all'ingrosso, area attrezzata formata da un insieme di immobili, strutture, attrezzature con impianti e servizi ed aree adiacenti, gestita unitariamente per lo svolgimento delle operazioni commerciali nel quale si ha la libera formazione del prezzo delle merci;
b) commercializzazione dei prodotti, nel mercato all'ingrosso e nei centri agroalimentari possono essere commercializzati i prodotti della pesca, agricolo-alimentari e vitivinicoli, i prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, i prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni, della caccia e della pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori. Possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso;
c) mercati alla produzione, i mercati in cui le merci sono offerte prevalentemente da produttori singoli o associati;
d) mercati di distribuzione o di transito, i mercati in cui le vendite e gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti all'ingrosso e da commercianti al dettaglio;
e) mercati al consumo, i mercati in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;
f) mercati misti, i mercati a funzione mista in cui agiscono più categorie di operatori;
g) centro agroalimentare, infrastruttura costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi.
1. Nel mercato all'ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi:
a) direzione del mercato;
b) rilevazione statistica;
c) verifica del peso o della quantità e della qualità.
2. Il centro agroalimentare è:
a) dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale;
b) caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto.
1. La Regione adotta, entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso finalizzato:
a) alla rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale;
b) all'individuazione delle localizzazioni per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso;
c) all'identificazione del fabbisogno nella regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso;
d) all'indicazione per i diversi tipi di mercati e di centri agroalimentari delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;
e) agli standard minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie.
1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari può essere assunta:
a) dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio;
b) dai consorzi costituiti fra enti locali ed enti di diritto pubblico;
c) da società consortili;
d) dai consorzi aventi personalità giuridica o da cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.
2. I Comuni provvedono, mediante autorizzazione, all'istituzione, al trasferimento e all'ampliamento del mercato sulla base di quanto previsto da questa legge.
3. La Giunta regionale concede l'autorizzazione alla costituzione dei centri agroalimentari.
4. La Giunta regionale può deliberare la sottoscrizione di quote di partecipazione ai mercati all'ingrosso e ai centri agroalimentari già costituiti o da costituire.
1. I mercati all'ingrosso sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 116.
2. Il soggetto istitutore assegna al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono di norma a carico dell'istitutore.
3. I canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.
4. I canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.
5. In ogni caso non possono essere imposti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.
6. I centri agroalimentari sono gestiti nel loro complesso dall'ente che li ha realizzati anche tramite un consorzio degli operatori assegnatari degli spazi interni al centro.
1. Il gestore del mercato all'ingrosso e del centro agroalimentare provvede:
a) ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile;
b) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
c) alla funzionalità degli impianti elettro termoidraulici e di telecomunicazione;
d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.
1. Le modalità di funzionamento di ciascun mercato all'ingrosso o del centro agroalimentare sono disciplinate dal regolamento.
2. Il regolamento di mercato all'ingrosso e di gestione per il centro agroalimentare, distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, sono approvati dal Comune competente per territorio e vanno redatti nel rispetto di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5.
3. Il regolamento di mercato e di gestione per i centri agroalimentari non può recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.
4. Il regolamento stabilisce le norme relative ai criteri e alle modalità per la concessione dei punti di vendita, ivi compresa la fissazione dei quantitativi minimi di prodotti che ogni concessionario deve introdurre annualmente nel mercato e deve prevedere in particolare:
a) i requisiti minimi perché un'area attrezzata sia considerata mercato all'ingrosso distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale;
b) lo svolgimento dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;
c) i criteri e le modalità per la concessione dei posteggi, magazzini e delle altre attrezzature e impianti;
d) la determinazione della cauzione imposta ai commissionari e ai mandatari;
e) il calendario e l'orario per le operazioni mercantili;
f) i requisiti e le modalità per la nomina del direttore di mercato, nonché i compiti specifici;
g) la pianta organica del personale con indicazione delle qualifiche e compiti del rapporto di impiego, del trattamento economico;
h) la composizione e il funzionamento della commissione di mercato;
i) l'organizzazione e la disciplina dei servizi, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di vigilanza sanitaria e di controllo sulla rispondenza dei prodotti alle norme di qualità vigenti;
j) la pulizia e la destinazione dei rifiuti;
k) i limiti massimi delle provvigioni spettanti a commissionari, mandatari e astatori;
l) le modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche;
m) le sanzioni disciplinari e amministrative;
n) la nomina di un commissionario in caso di inefficienza e di irregolarità;
o) ogni altra materia attinente alla disciplina e al funzionamento del mercato.
5. In caso di violazione delle disposizioni regolamentari si applica una sanzione amministrativa il cui ammontare è determinato fra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 2.500,00.
1. I Comuni presso ogni mercato all'ingrosso e centro agroalimentare istituiscono una commissione, con funzioni consultive e propositive nei confronti del gestore, in base alle modalità stabilite dal regolamento.
2. Nella Commissione di cui al comma 1 è presente un rappresentante designato dalla Giunta regionale e almeno un operatore del centro agroalimentare o del mercato all'ingrosso.
1. Ogni mercato e centro agroalimentare nomina un direttore che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi.
2. Il direttore in particolare:
a) vigila sull'osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti;
b) provvede giornalmente e con sintesi mensili ed annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantile, provenienza e destinazione, e rileva i prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.
1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.
2. La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'ente gestore.
1. La vigilanza sui mercati all'ingrosso e sui centri agroalimentari è esercitata dal Comune competente per territorio.
2. La vigilanza è rivolta particolarmente ad accertare la regolarità della istituzione e della gestione, la corretta emanazione ed applicazione delle disposizioni regolamentari, amministrative e disciplinari, la funzionalità della direzione, degli uffici e dei servizi di ogni singolo mercato.
3. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme europee, statali e regionali vigenti.
Sistema fieristico regionale
1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri.
2. L'esercizio dell'attività fieristica si ispira a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro vigenti.
3. Le manifestazioni fieristiche favoriscono la crescita sociale ed economica del territorio e contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.
4. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'attribuzione della qualifica internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale, per la raccolta e diffusione dei dati statistici e la realizzazione di rapporti, studi o analisi sull'andamento dell'intero sistema fieristico.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questo titolo, si intende per:
a) manifestazioni fieristiche, le attività svolte in via ordinaria, in regime di diritto privato ed in regime di libera concorrenza per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali dei settori economici coinvolti;
b) quartieri fieristici, le aree appositamente edificate e attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche, a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
c) spazi fieristici non permanenti, le aree appositamente attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche;
d) organizzatori, i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche. Gli organizzatori provenienti dai paesi membri dell'Unione europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza;
e) enti fieristici, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica;
f) espositori, i soggetti pubblici e privati che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
g) visitatori, coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche, siano essi il pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna.
1. Tra le manifestazioni fieristiche di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 125, sono individuate in particolare le seguenti tipologie:
a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
d) esposizioni aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
2. L'attività di vendita all'interno delle fiere generali e delle mostre mercato e l'accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate sono disciplinati dal regolamento della manifestazione.
3. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione di questo titolo:
a) le esposizioni universali, disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale.
2. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è attribuita dalla Regione, con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia, in base ai requisiti e alle modalità stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 16, in conformità ai seguenti criteri:
a) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori dei settori cui la manifestazione è rivolta;
b) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori;
c) caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
d) idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
e) risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, indicati sinteticamente in apposita relazione consuntiva e dettagliatamente elencati nella scheda rilevazione dati, da trasmettere alla Regione.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, con le modalità stabilite dal Comune medesimo.
1. Con il regolamento di cui all'articolo 16 la Giunta regionale stabilisce in particolare:
a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 127;
b) i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 129;
c) le modalità per la redazione del calendario di cui all'articolo 130;
d) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti e le modalità di verifica degli stessi;
e) i requisiti e le modalità per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 131;
f) le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali.
1. L'organizzatore pubblico o privato che intende svolgere manifestazioni fieristiche nella regione Marche deve inviare una comunicazione agli enti di seguito indicati, contenente i dati relativi alle manifestazioni medesime, la dichiarazione del possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 ed allegare il regolamento della manifestazione:
a) alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;
b) al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
2. In particolare la comunicazione di cui al comma 1 deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di svolgimento, le date di inizio e chiusura della manifestazione e i settori merceologici.
3. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione, i dati, i requisiti e la durata da comunicare sono stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 128.
1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è pubblicato a cura della struttura organizzativa regionale competente nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il calendario è redatto in base alle modalità stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 128 e riporta per ogni manifestazione:
a) la denominazione ufficiale;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati;
e) il soggetto organizzatore.
1. E' istituito l'elenco regionale presso la struttura organizzativa competente degli enti fieristici dotati di personalità giuridica.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di condizioni tra gli operatori, gli enti di cui al comma 1 che organizzano anche manifestazioni fieristiche provvedono all'amministrazione e alla rendicontazione contabile separate delle diverse attività.
3. Per assicurare il puntuale monitoraggio dell'attività fieristica svolta nel territorio della regione, presso la struttura organizzativa regionale competente è altresì istituito l'elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.
4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono costituiti e aggiornati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, sulla base dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, nonché per la verifica del rispetto dei medesimi, stabiliti nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 128.
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo del sistema fieristico regionale, la Giunta regionale adotta annualmente il programma delle attività promozionali per l'anno successivo, con l'individuazione delle iniziative da svolgere nel territorio regionale.
2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 e in base alle disponibilità di bilancio, sono stabiliti tra l'altro i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario di cui all'articolo 130. Particolari benefici sono individuati a favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale che adottano la procedura di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori, secondo i criteri internazionalmente accolti.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui a questo titolo è esercitata dai Comuni.
2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in mancanza della previa comunicazione o in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo da due a cinque anni.
3. In caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
5. In caso di violazione delle norme del regolamento della singola manifestazione fieristica, è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 100,00 per ogni metro quadrato di superficie netta.
6. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui a questo articolo sono raddoppiate.
7. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni in base a quanto previsto dalla l.r. 33/1998.
Interventi finanziari per il commerci
1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della rete distributiva regionale, promuove, nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso azioni dirette, interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, finalizzati a:
a) riqualificare il commercio attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, lo sviluppo delle forme associative e dei rapporti di collaborazione interaziendali, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali;
b) sviluppare l'assistenza tecnica, la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale, prevedendo il possibile coinvolgimento delle associazioni di categoria, dei CAT o di altro soggetto accreditato;
c) favorire il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali anche con l'obiettivo di combattere i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento;
d) sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali attraverso l'accesso al credito agevolato e disponendo contributi a fondo perduto, in conto interessi e per il credito d'imposta per l'attuazione degli interventi di cui a questo titolo.
1. La Regione concede contributi per gli interventi regionali di cui all'articolo 134 volti in particolare a:
a) realizzare progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffico limitato;
b) sistemare e riqualificare le aree destinate ai mercati;
c) realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa nonché promuovere attività di formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale;
d) realizzare programmi di intervento per la promozione e l'attivazione di "Centri commerciali naturali", intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale attraverso la formazione di partnership pubblico-privato;
e) promuovere le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza delle Marche;
f) promuovere presso le imprese metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa statale ed europea;
g) realizzare progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e la realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale ed europea;
h) certificare i sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;
i) sostenere progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;
j) sviluppare e sostenere il commercio elettronico, il commercio equo e solidale e misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
k) incrementare le attività delle cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia;
l) promuovere e incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali che all'interno dei loro luoghi di lavoro svolgono attività sottoposte al rischio criminalità;
m) promuovere misure per la promozione dei negozi di prodotti sfusi e alla spina e dei locali storici;
n) promuovere lo sviluppo di attività economiche e le azioni di cooperazione istituzionale e nei servizi fra piccoli comuni nelle aree regionali maggiormente isolate e marginali;
o) valorizzare i borghi e i centri storici anche mediante l'attivazione di progetti integrati;
p) promuovere interventi per assicurare lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione del piccolo commercio nei borghi e nei centri storici;
p bis) promuovere ogni altro intervento volto alla rivitalizzazione e riqualificazione delle attività commerciali.
2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni per la costituzione di un fondo da destinare alle attività commerciali ed eventualmente anche alle attività artigianali e di servizio, per i danni subiti a causa dell'esecuzione dei lavori pubblici.
3. La Regione al fine di accelerare il processo di ammodernamento della piccola impresa commerciale costituisce un fondo per promuovere studi e ricerche sul sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale innovativi a beneficio della piccola impresa.
Nota relativa all'articolo 135
Così modificato dall'art. 7, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33.
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti da questa legge:
a) i Comuni, le Comunità montane e le Unioni di Comuni;
b) le micro, piccole e medie imprese esercenti il commercio, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
c) i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
d) le cooperative e i consorzi fidi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione, costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi;
e) le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi;
f) i Centri di assistenza tecnica (CAT).
1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti da questa legge.
2. La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1, per ciascun intervento ivi previsto, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Disposizioni finali
1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti stabiliti da questa legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.
2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente interessato.
1. Alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse europee, statali e regionali.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 132, con questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa massima di euro 75.000,00 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 135, con questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa massima di euro 200.000,00 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
4. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 e al comma 3 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 per euro 75.000,00 e al Titolo 2 per euro 200.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
5. Per effetto del comma 4 l'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 prevista nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023), per la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 è ridotta di euro 275.000,00.
6. A decorrere dal 2022, all'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
7. All'attuazione degli interventi previsti da questa legge possono concorrere le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 02, dello stato di previsione della spesa del bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
1. Le disposizioni di questa legge prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici provinciali e comunali, finché le Province ed i Comuni non abbiano adeguato i propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale al regolamento di cui all'articolo 16.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16 e delle altre disposizioni attuative di questa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea.
1. ........................................................................
Nota relativa all'articolo 141
Il comma 1 abroga la l.r. 10 novembre 2009, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni.
Risulta che la l.r. 10 novembre 2009, 27, è stata modificata dall'art. 19, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31; dall'art. 6, l.r. 25 ottobre 2010, n. 14; dai commi da 1 a 27 e 30 dell'art. 24, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 30, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20; dall'art. 33, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20; dagli artt. da 1 a 9, l.r. 9 dicembre 2013, n. 45; dagli artt. da 1 a 48, l.r. 17 novembre 2014, n. 29; dall'art. 5, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36; dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettere a) e b), dell'art. 7, l.r. 13 aprile 2015, n. 16; dagli artt. da 1 a 11, l.r. 6 giugno 2017, n. 19; dall'art. 26, l.r. 18 aprile 2019, n. 8; dagli art. 1, 2, 3 e 13, l.r. 30 aprile 2020, n. 16.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.