Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021, n. 26
Titolo:Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano
Pubblicazione:(B.U. 28 ottobre 2021, n. 85)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione riconosce il saltarello quale aspetto identitario della comunità marchigiana, della cultura e della tradizione popolare musicale regionale, da promuovere e da sostenere come bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona.
2. L'intervento della Regione è finalizzato in particolare a:
a) promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale e coreutica del saltarello;
b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, degli abiti e degli strumenti musicali tradizionali del saltarello;
c) sostenere le iniziative culturali legate alla tradizione musicale e coreutica del saltarello;
d) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri artisti nazionali e internazionali;
e) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della musica, della danza e dei canti del saltarello, nonché sulla tradizione del saltarello marchigiano;
f) favorire quelle attività che attualizzano il repertorio della musica del saltarello nel contesto più ampio del panorama musicale italiano e internazionale;
g) favorire attività didattiche dedicate alla danza e alla pratica strumentale del saltarello.



1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la struttura amministrativa competente, l'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello delle Marche.
2. I criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di revoca o di decadenza, sono stabiliti dalla Giunta regionale.


1. La Regione promuove interventi finalizzati:
a) allo svolgimento di corsi di orientamento musicale e coreutico sul saltarello;
b) all'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per musicisti e danzatori con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti musicali antichi e tradizionali;
c) ad organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri artisti nazionali e internazionali, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale del saltarello;
d) alla partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati;
e) alla realizzazione di festival inerenti il saltarello dal vivo;
f) all'organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti il saltarello delle Marche;
g) all'interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti tradizionali del saltarello marchigiano;
h) al recupero e valorizzazione del patrimonio inerente il saltarello marchigiano attraverso l'acquisto di libri e la costituzione di archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;
i) all'interscambio fra i cittadini marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti, sia attraverso la partecipazione degli artisti e musicisti, interpreti del saltarello, alle manifestazioni organizzate all'estero dai corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli sia sul territorio regionale che nazionale;
l) alle produzioni discografiche e cinematografiche dedicate al saltarello.



1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3.


1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all'Assemblea legislativa una relazione che descrive i risultati conseguiti nell'attuazione di questa legge e in particolare i seguenti dati ed informazioni relativi agli interventi previsti all'articolo 3:
a) il numero e la tipologia degli interventi realizzati nel corso di ciascun anno;
b) l'ammontare delle risorse stanziate e la loro ripartizione per il finanziamento degli interventi unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari;
c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. La relazione contiene inoltre l'indicazione aggiornata degli aderenti all'elenco regionale indicato all'articolo 2.
3. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.


1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 20.000,00.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
3 bis. La Giunta regionale č autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 6
Cosě modificato dall'art. 24, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33.