Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021, n. 26 |
Titolo: | Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano |
Pubblicazione: | (B.U. 28 ottobre 2021, n. 85) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Principi e finalità)
Art. 2 (Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello)
Art. 3 (Interventi)
Art. 4 (Disposizioni di attuazione)
Art. 5 (Clausola valutativa)
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello)
Art. 3 (Interventi)
Art. 4 (Disposizioni di attuazione)
Art. 5 (Clausola valutativa)
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione riconosce il saltarello quale aspetto identitario della comunità marchigiana, della cultura e della tradizione popolare musicale regionale, da promuovere e da sostenere come bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona.
2. L'intervento della Regione è finalizzato in particolare a:
a) promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale e coreutica del saltarello;
b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, degli abiti e degli strumenti musicali tradizionali del saltarello;
c) sostenere le iniziative culturali legate alla tradizione musicale e coreutica del saltarello;
d) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri artisti nazionali e internazionali;
e) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della musica, della danza e dei canti del saltarello, nonché sulla tradizione del saltarello marchigiano;
f) favorire quelle attività che attualizzano il repertorio della musica del saltarello nel contesto più ampio del panorama musicale italiano e internazionale;
g) favorire attività didattiche dedicate alla danza e alla pratica strumentale del saltarello.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la struttura amministrativa competente, l'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello delle Marche.
2. I criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di revoca o di decadenza, sono stabiliti dalla Giunta regionale.
1. La Regione promuove interventi finalizzati:
a) allo svolgimento di corsi di orientamento musicale e coreutico sul saltarello;
b) all'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per musicisti e danzatori con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti musicali antichi e tradizionali;
c) ad organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri artisti nazionali e internazionali, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale del saltarello;
d) alla partecipazione a festival nazionali e internazionali dedicati;
e) alla realizzazione di festival inerenti il saltarello dal vivo;
f) all'organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti il saltarello delle Marche;
g) all'interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti tradizionali del saltarello marchigiano;
h) al recupero e valorizzazione del patrimonio inerente il saltarello marchigiano attraverso l'acquisto di libri e la costituzione di archivi, con particolare attenzione alle tecniche di produzione e conservazioni videografiche, nonché attraverso il restauro e la conservazione di strumenti e materiali antichi o di valore storico;
i) all'interscambio fra i cittadini marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti, sia attraverso la partecipazione degli artisti e musicisti, interpreti del saltarello, alle manifestazioni organizzate all'estero dai corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli sia sul territorio regionale che nazionale;
l) alle produzioni discografiche e cinematografiche dedicate al saltarello.
1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3.
1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all'Assemblea legislativa una relazione che descrive i risultati conseguiti nell'attuazione di questa legge e in particolare i seguenti dati ed informazioni relativi agli interventi previsti all'articolo 3:
a) il numero e la tipologia degli interventi realizzati nel corso di ciascun anno;
b) l'ammontare delle risorse stanziate e la loro ripartizione per il finanziamento degli interventi unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari;
c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.
2. La relazione contiene inoltre l'indicazione aggiornata degli aderenti all'elenco regionale indicato all'articolo 2.
3. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.
1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 20.000,00.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
3 bis. La Giunta regionale č autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Nota relativa all'articolo 6
Cosě modificato dall'art. 24, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33, e dall'art. 11, l.r. 31 luglio 2024, n. 16.