| Note: | Abrogata dall'art. 21, l.r. 1 agosto 2025, n. 19. Ai sensi dell'art. 20, l.r. 1 agosto 2025, n. 19: - ai procedimenti gia avviati in attuazione di questa legge regionale e delle leggi regionali 29 aprile 2021, n. 6 e 17 marzo 2022, n. 4 alla data dell'entrata in vigore della l.r. 19/2025 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle medesime leggi regionali e i relativi atti attuativi; - le strutture presenti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 9, di questa legge regionale sono inserite a domanda nella Rete regionale di cui all'art. 6 della l.r. 19/2025 e si adeguano ai requisiti richiesti con le modalitŕ previste dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 6; - il Tavolo di concertazione per la politica industriale regionale giŕ costituito continua a operare fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 15, comma 10, della l.r. 19/2025; - l'art. 12 di questa legge regionale continua ad applicarsi fino alla scadenza del Comitato di valutazione in carica. |