Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 26 agosto 1977, n. 34 |
Titolo: | Trasferimento ad anni successivi di autorizzazioni di spesa stabilite per l'anno 1976 e anni anteriori. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 31 agosto 1977, n. 51) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Opere stradali)
Art. 2 (Acquedotti e fognature)
Art. 3 (Opere igieniche e sanitarie)
Art. 4 (Fognature)
Art. 5 (Acquedotti)
Art. 6 (Elettrodotti)
Art. 7 (Metanodotti)
Art. 8 (Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi)
Art. 9 (Opere di difesa del litorale marchigiano)
Art. 10 (Abitazioni dei coltivatori)
Art. 11 (Abitazioni dei coltivatori diretti)
Art. 12 (Sedi comunali)
Art. 13 (Edilizia ospedaliera)
Art. 14 (Impianti sportivi)
Art. 15 (Autorimesse)
Art. 16 (Macchine ed attrezzature)
Art. 17 (Miglioramenti fondiari)
Art. 18 (Concorso nei prestiti per acquisto di bestiame)
Art. 19 (Sviluppo della zootecnia)
Art. 20 (Impianti cooperativi)
Art. 21 (Cooperative artigiane)
Art. 22 (Mutui venticinquennali per opere turistico – alberghiere)
Art. 23 (Mutui decennali per opere turistico – alberghiere)
Art. 24 (Mercati all’ingrosso)
Art. 25 (Oneri per l’ammortamento dei mutui)
Art. 26 (Disposizioni comuni)
Art. 27 (Dichiarazioni di urgenza)
Art. 2 (Acquedotti e fognature)
Art. 3 (Opere igieniche e sanitarie)
Art. 4 (Fognature)
Art. 5 (Acquedotti)
Art. 6 (Elettrodotti)
Art. 7 (Metanodotti)
Art. 8 (Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi)
Art. 9 (Opere di difesa del litorale marchigiano)
Art. 10 (Abitazioni dei coltivatori)
Art. 11 (Abitazioni dei coltivatori diretti)
Art. 12 (Sedi comunali)
Art. 13 (Edilizia ospedaliera)
Art. 14 (Impianti sportivi)
Art. 15 (Autorimesse)
Art. 16 (Macchine ed attrezzature)
Art. 17 (Miglioramenti fondiari)
Art. 18 (Concorso nei prestiti per acquisto di bestiame)
Art. 19 (Sviluppo della zootecnia)
Art. 20 (Impianti cooperativi)
Art. 21 (Cooperative artigiane)
Art. 22 (Mutui venticinquennali per opere turistico – alberghiere)
Art. 23 (Mutui decennali per opere turistico – alberghiere)
Art. 24 (Mercati all’ingrosso)
Art. 25 (Oneri per l’ammortamento dei mutui)
Art. 26 (Disposizioni comuni)
Art. 27 (Dichiarazioni di urgenza)
I limiti di impegno trentacinquennali di L. 164 milioni e di L. 11 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1973 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui agli artt. 2 e 17 della legge 3/ 8/ 1949, n. 589 e successive modificazioni e integrazioni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità , per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 per L. 164 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per L. 175 milioni sono trasferite rispettivamente:
per L. 164 milioni a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e per L. 175 milioni all'anno 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente fino all'anno 2007 e fino all'anno 2010 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti sopra citati negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni pluriennali di spesa cui essi danno vita, e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per i termini di scadenza, all'esercizio 2011.
I limiti di impegno trentacinquennali di L. 205 milioni, di L. 45 milioni, di L. 5 milioni e di L. 15 milioni autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui agli artt. 13 e 15 della legge 11/ 3/ 1968, n. 1090 e successive modificazioni e integrazioni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità , per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, iscritte nel bilancio dell'anno 1973 per L. 205 milioni, nel bilancio dell'anno 1974 per L. 250 milioni, nel bilancio dell'anno 1975 per L. 255 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per L. 270 milioni sono trasferite, rispettivamente, per L. 205 milioni all'anno 2008; per L. 250 milioni all'anno 2009; per L. 255 milioni all'anno 2010 e per L. 270 milioni all'anno 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate rispettivamente, fino all'anno 2007, fino all'anno 2008, fino all'anno 2009, fino all'anno 2010, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti sopra citati negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per i termini di scadenza, all'esercizio 2011.
I limiti di impegno trentacinquennali di L. 108,5 milioni, di L. 30 milioni e di L. 11,5 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1973, 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 1 - secondo comma - e artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 3/ 8/ 49, n. 589 e successive modificazioni e integrazioni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità , per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente e iscritte nei bilanci degli anni 1973 e 1974 per L. 108,5 milioni, nel bilancio 1975 per L. 138,5 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per L. 150 milioni sono trasferite, rispettivamente:
per L. 108,5 milioni a ciascuno degli anni 2008 e 2009;
per L. 138,5 milioni all'anno 2010 e per L. 150 milioni all'anno 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2007, fino all'anno 2009 e fino all'anno 2010, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti sopraccitati negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono, in ogni caso, differiti:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per i termini di scadenza, all'esercizio 2011.
I limiti di impegno trentacinquennali di L. 476,4 milioni e di L. 479,6 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2 - lettera a) della legge regionale 20.3.1975, n. 17, modificata dall'art. 3 - primo comma, lettera b), della legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intendono autorizzati, per la stessa finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1975 per L. 476,4 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per L. 956 milioni, sono trasferite, rispettivamente: per L. 476,4 milioni, all'anno 2010, e per L. 956 milioni all'anno 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2009 e fino all'anno 2010, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2011.
I limiti di impegno trentacinquennali di L. 494 milioni e di L. 450 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2 lettera b) -, della legge regionale 20.3.1975, n. 17 modificata dall'art. 3 - primo comma, lettera b) della legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1975 per L. 494 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per L. 944 milioni, sono trasferite, rispettivamente: L. 494 milioni all'anno 2010 e per L. 944 milioni, all'anno 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2009 e 2010, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2011.
Il limite di impegno trentacinquennale di L. 39.915.000 già autorizzato per l'anno 1973 per la concessione di contributi ai comuni per le finalità di cui all'art. 10 della legge 3.8.1949, n. 589 e successive modificazioni e integrazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente, iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1973, 1974, 1975 e 1976 per L. 39.915.000 sono trasferite, per lo stesso importo, a ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione della spesa di pari importo già autorizzata fino all'anno 2007, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2011.
I limiti di impegno trentacinquennali di L. 87 milioni e di L. 200 milioni autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2 lettera c) della legge regionale 20.3.1975, n. 17, modificata dall'art. 3 - primo comma - lettera c), della legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1975 per L. 87 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per L. 287 milioni, sono trasferite, rispettivamente: per L. 87 milioni all'anno 2010 e per L. 200 milioni all'anno 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2009 e fino all'anno 2010, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione, per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2011.
Il limite di impegno trentacinquennale di L. 115 milioni già autorizzato per l'anno 1975 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2 - lettera d) - della legge regionale 20.3.1975, n. 17, si intende autorizzato, per le stesse finalità , per l'anno 1977.
Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1975 e 1976 per L. 115 milioni, sono trasferite, per lo stesso importo, a ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione della spesa di pari importo già autorizzata fino all'anno 2009 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi, negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2011.
Il limite di impegno trentacinquennale di L. 70 milioni già autorizzato per l'anno 1973 per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 16.1.1974, n. 4, si intende autorizzato, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
- L. 30 milioni per l'anno 1973;
- L. 5 milioni per l'anno 1976;
- L. 35 milioni per l'anno 1977.
Il limite di impegno trentacinquennale di L. 220 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 5.1.1977 n. 1, si intende autorizzato, per la stessa finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui ai commi precedenti già iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 per L. 70 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per L. 290 milioni si intendono ridotte a L. 30 milioni per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 e a L. 35 milioni per l'anno 1976, le differenze di L. 40 milioni e di 255 milioni sono trasferite, rispettivamente, a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e 2011, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2007 e fino all'anno 2010 e saranno finanziate con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
a) fino alla concorrenza di L. 5 milioni;
- per la decorrenza dall'esercizio 1976;
- per la scadenza, all'esercizio 2010;
b) per il restante importo di L. 255 milioni;
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2011.
I limiti di impegno ventennali di lire 45 milioni e di lire 180 milioni già autorizzati, rispettivamente, per l'anno 1972 e per l'anno 1973 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 14.1.1974, n. 1, si intendono autorizzati per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 88.755.950 per l'anno 1976;
b) lire 136.244.050 per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, iscritte nel bilancio per l'anno 1972 per lire 45 milioni ed in ciascuno dei bilanci per gli anni 1973, 1974 e 1975 per lire 225 milioni sono trasferite rispettivamente: all'anno 1992 per lire 45 milioni ed a ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 per lire 225 milioni.
L'annualità iscritta nel bilancio per l'anno 1976 per lire 225 milioni è ridotta a lire 88.755.950;
la differenza di lire 136.244.050 è trasferita all'anno 1996.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 a fronte della cessazione delle spese di lire 45 milioni e di lire 180 milioni già autorizzate, rispettivamente fino all'anno 1991 e fino all'anno 1992, e saranno finanziati con entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sui limiti di impegno di lire 45 milioni e lire 180 milioni negli anni dal 1972 al 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché di impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
a) fino alla concorrenza di lire 88.755.950 dall'anno 1976 all'anno 1995;
b) per l'eccedenza e fino a lire 136.244.050 dall'anno 1977 all'anno 1996.
Il limite di impegno ventennale di lire 1000 milioni già autorizzato per l'anno 1975, per la concessione di contributi di cui alla legge 21.3.1975, n. 19 si intende autorizzato, per la stessa finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni contro indicati:
a) lire 8.986.285 per l'anno 1976;
b) lire 991.013.715 per l'anno 1977.
La somma di lire 1000 milioni iscritta nel bilancio dell'anno 1975 e destinata al finanziamento delle spese per gli oneri relativi agli interessi di preammortamento, è ridotta di lire 500 milioni ferma restando la stessa destinazione; al finanziamento di eventuali maggiori oneri per interessi di preammortamento, e fino all'importo massimo di ulteriori lire 500 milioni si provvederà con appositi articoli della legge di approvazione dei bilanci degli anni 1978 e successivi, assicurandosi la copertura con impiego delle entrate tributarie della Regione.
L'annualità relativa all'anno 1976 afferente al limite di impegno di cui al primo comma iscritta nel bilancio dello stesso anno per lire 1.000 milioni, è ridotta a lire 8.986.285; la differenza di lire 991.013.715 è trasferita all'anno 1996.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui al comma precedente graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 1996 a fronte della cessazione della spesa di lire 1000 milioni già autorizzata fino all'anno 1995 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sullo stanziamento di cui al terzo comma del precedente articolo nell'esercizio 1976 per ammontare eccedente l'importo di lire 8.986.285 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 1996.
I limiti di impegno trentacinquennali di L. 27.385.000 e di L. 35 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1973 e 1975 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 12/ 5/ 1952, n. 184 ed all'art. 3 della legge 9.8.1954, n. 649, si intendono autorizzati, per le stesse finalità , per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1973 e 1974 per lire 27.385.000 e nel bilancio di ciascuno degli anni 1975 e 1976 per lire 62.385.000 sono trasferite, rispettivamente, per L. 27.385.000 a ciascuno degli anni 2008 e 2009 e per L. 62.385.000 a ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2007 e fino all'anno 2009, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2011.
Il limite di impegno ventennale di L. 300 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione dei contributi agli enti ospedalieri per le finalità di cui alla legge regionale 10.8.1974, n. 20 modificata con legge regionale 21.7.1976, n. 20 si intende autorizzato, per le stesse finalità , per l'anno 1977.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente e già iscritta nel bilancio dell'anno 1976 per L. 300 milioni è trasferita, per pari importo, all'anno 1996.
Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1996, a fronte della cessazione della detta spesa, già autorizzata fino all'anno 1995, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 1996.
Il limite di impegno trentacinquennale di L. 160 milioni già autorizzato per l'anno 1973 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30.10.1973, n. 30 si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritto per L. 160 milioni nel bilancio di ciascuno degli anni 1973, 1974, 1975 e 1976 sono trasferite, per pari importo, a ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione della stessa spesa, già autorizzata fino all'anno 2007, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2011.
Il limite di impegno trentacinquennale di L. 60 milioni, già autorizzato per l'anno 1975 per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 primo comma, punto 1 della legge regionale 20.3.1975 si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritte per L. 60 milioni nei bilanci di ciascuno degli anni 1975 e 1976 sono trasferite, per pari importo, a ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione della spesa di pari importo già autorizzata fino all'anno 2009, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2011.
Il limite di impegno quinquennale di L. 500 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 12.5.1975, n. 31 modificata con la legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritto nel bilancio dell'anno 1976 per L. 500 milioni è trasferita, per pari importo, all'anno 1981.
Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 1981 a fronte della cessazione della stessa spesa, già autorizzata fino all'anno 1980, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 1981.
Il limite di impegno ventennale di L. 200 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 12.5.1975, n. 35 modificate con legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritta nel bilancio dell'anno 1976 per L. 200 milioni, è trasferita per pari importo all'anno 1996.
Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1996 a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare, già autorizzata fino all'anno 1995 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1976 non sono stati assunti impegni a carico del capitolo concernente lo stanziamento autorizzato con le leggi regionali richiamate nel precedente primo comma.
I limiti di impegno quinquennali di L. 150 milioni e di L. 400 milioni già autorizzati per l'anno 1976 per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 - primo comma lettera a), della legge regionale 1.6.1974, n. 13 modificata con legge regionale 6.5.1975, n. 9, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1976 per L. 450 milioni, sono trasferite, per pari importo, all'anno 1981.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio dell'anno 1981, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare già autorizzata fino all'anno 1980 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo dell'esercizio 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 1981.
I limiti di impegno ventennali di lire 200 milioni e di lire 800 milioni già autorizzati per l'anno 1976 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 primo comma lettera b) - della legge regionale 1.6.1974, n. 13, modificata con legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intendono autorizzati, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni contro indicati:
a) lire 51.281.160 per l'anno 1976;
b) lire 948.718.840 per l'anno 1977.
La somma di lire 1000 milioni iscritta nel bilancio dell'anno 1976 e destinata al finanziamento delle spese per oneri relativi agli interessi di preammortamento, è ridotta di lire 500 milioni e resta stabilita in lire 500 milioni, ferma restando la stessa destinazione; al finanziamento di eventuali maggiori oneri per interessi di preammortamento e fino all'importo massimo di ulteriori lire 500 milioni si provvederà con appositi articoli della legge di approvazione dei bilanci degli anni 1978 e successivi, assicurandosi la copertura con l'impiego delle entrate tributarie della Regione.
L'annualità relativa al limite di impegno di lire 200 milioni, iscritta nel bilancio dell'anno 1976 per lo stesso importo, è ridotta a lire 51.281.160; la differenza di lire 148.718.840 è trasferita all'anno 1996.
Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui al comma precedente graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 1996, a fronte della cessazione della spesa di lire 1000 milioni già autorizzata fino all'anno 1996 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sul limite di impegno di lire 200 milioni di cui al primo comma del presente articolo per ammontare eccedente l'importo di lire 51.281.160 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali cui essi danno vita, e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza dall'esercizio 1996.
Il limite di impegno trentennale di L. 300 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 12.5.1975, n. 31 modificata con legge regionale 6.5.1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1976 per L. 300 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1996.
Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1996, a fronte della cessazione della spesa di pari importo già autorizzata fino all'anno 1995, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 1996.
Il limite di impegno decennale di L. 100 milioni già autorizzato per l'anno 1975 per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 secondo comma, lettera a), della legge regionale 17.3.1975, n. 13 si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente e già iscritte per L. 100 milioni nel bilancio di ciascuno degli anni 1975 e 1976, sono trasferite, per pari importo, a ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci dei detti esercizi, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare, già autorizzata fino all'anno 1984, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto negli anni 1975 e 1976 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 11 - secondo comma lettera a) - della legge regionale 17/ 3/ 1975, n. 13.
I limiti di impegno venticinquennali di L. 30 milioni, di L. 40 milioni e di L. 150 milioni già autorizzati, rispettivamente, per l'anno 1972, per l'anno 1973 e per l'anno 1974, per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 - punto 1 - della legge regionale 30.7.1973, n. 21 ed all'art. 1 - lettera a) della legge regionale 12.8.1974, n. 22, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
- L. 80 milioni, per l'anno 1976;
- L. 140 milioni, per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell'anno 1972 per L. 30 milioni, dell'anno 1973 per L. 70 milioni e nel bilancio di ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976 per L. 220 milioni, sono trasferite rispettivamente: all'anno 1997, per L. 30 milioni, all'anno 1998 per L. 70 milioni, a ciascuno degli anni 1999 e 2000, per L. 220 milioni ed all'anno 2001 per L. 140 milioni, a fronte della cessazione delle spese di pari importo, autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 1996, fino all'anno 1997 e fino all'anno 1998, e saranno finanziate con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
1) fino alla concorrenza di L. 80 milioni:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1976;
- per la scadenza, all'esercizio 200;
2) per il restante importo di L. 140 milioni:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
- per la scadenza, all'esercizio 2001.
I limiti di impegno decennali di L. 30 milioni, di L. 40 milioni e di L. 60 milioni già autorizzati, rispettivamente, per l'anno 1972, per l'anno 1973 e per l'anno 1974 per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 punto 2, della legge regionale 30.7.1973, n. 21 ed all'art. 1 della legge regionale 12.8.1974, n. 22, si intendono autorizzati, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
- L. 30 milioni, per l'anno 1976;
- L. 100 milioni, per l'anno 1977.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell'anno 1972 per L. 30 milioni, dell'anno 1973 per L. 70 milioni e nel bilancio di ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976 per L. 130 milioni, sono trasferite, rispettivamente: all'anno 1982, per L. 30 milioni, all'anno 1983 per L. 70 milioni, a ciascuno degli anni 1984, 1985 per L. 130 milioni e all'anno 1986 per L. 100 milioni, a fronte della cessazione delle spese di pari importo autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 1981, fino all'anno 1982 e fino all'anno 1983, e saranno finanziate con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:
a) fino alla concorrenza di L. 30 milioni:
- per la decorrenza, dall'anno 1976;
- per la scadenza, all'anno 1985;
b) il restante importo di L. 100 milioni:
- per la decorrenza, dall'anno 1977;
- per la scadenza, all'anno 1986.
Il limite di impegno trentacinquennale di L. 12 milioni già autorizzato per l'anno 1975 per la concessione agli enti locali dei contributi di cui all'art. 2 - lettera e) - della legge regionale 20.3.1975, n. 17 si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.
Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente e già iscritte per L. 12 milioni nel bilancio di ciascuno degli anni 1975 e 1976 sono trasferite, per pari importo, a ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci dei detti esercizi a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare già autorizzata fino all'anno 2009, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto negli anni 1975 e 1976 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 2 lettera e) della legge regionale 20/ 3/ 1975, n. 17.
Le spese già autorizzate con la legge regionale 8.7.1974, n. 14, modificata con legge regionale 6.5.1976, n. 9, per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di spese per la realizzazione di opere stradali, si intendono autorizzate per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi:
- L. 108.400.000 per l'anno 1977;
- L. 399.400.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1986;
- L. 231.000.000 per l'anno 1987.
Le spese già autorizzate con la legge regionale 3.6.1975, n. 47, modificata con legge regionale 6.5.1976, n. 9 per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di interventi straordinari di asili nido, si intendono autorizzate, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi:
- L. 250.000.000 per l'anno 1977;
- L. 620.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984;
- L. 370.000.000 per l'anno 1985.
Le spese già autorizzate con la legge regionale 3.6.1975, n. 47, modificata con legge regionale 6.5.1976, n. 9 per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di interventi straordinari per la valorizzazione, salvaguardia e organizzazione del territorio agricolo, si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi:
- L. 100.000.000 per l'anno 1977;
- L. 321.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996;
- L. 221.000.000 per l'anno 1997.
Le spese già autorizzate con la legge regionale 20.3.1975, n. 17, modificata con legge regionale 30.3.1975, n. 21 e 6.5.1976, n. 9, per l'ammortamento di un mutuo per il finanziamento di spese per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale, si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi:
- L. 90.000.000 per l'anno 1977;
- L. 308.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 2006;
- L. 218.000.000 per l'anno 2007.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci a fronte della cessazione delle spese gravanti sui medesimi capitoli e già autorizzati fino al precedente termine di scadenza e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto, a tutto l'anno 1976, non ha avuto inizio l'ammortamento di nessuna partita di mutuo.
Per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi, gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 sono ridotti degli importi contro indicati:
- Cap. 3720001 L. 50.000.000
- Cap. 3720002 L. 70.000.000
- Cap. 3720003 L. 90.000.000
- Cap. 3720004 L. 90.000.000
- Cap. 3830001 L. 50.000.000
- Cap. 3830002 L. 30.000.000
- Cap. 3830003 L. 10.000.000
- Cap. 3830004 L. 10.000.000
L. 400.000.000 Totale riduzioni.
La dotazione di competenza del capitolo 1700201 e la dotazione di cassa del capitolo 1700203 dello stesso stato di previsione sono aumentate di lire 400.000.000.
La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione ai differimenti dei termini di decorrenza e di scadenza degli impegni poliennali di spesa di cui agli articoli precedenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi poliennali enunziate negli articoli precedenti, comprese le successive modificazioni ed integrazioni delle medesime.
Le somme conservate nei residui passivi trasportati nel bilancio dell'anno 1976 e provenienti dall'esercizio 1975 e dagli esercizi anteriori, nonché le somme impegnate sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'anno 1976, riferite ai capitoli relativi alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti, per effetto del trasferimento della decorrenza dei corrispondenti limiti di impegno disposto con gli stessi articoli e del conseguente differimento della decorrenza degli impegni già assunti, e per effetto delle riduzioni con gli stessi apportate, sono cancellate d'ufficio e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 1976.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche, ed ha effetto dal 30 dicembre 1976.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.