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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2022, n. 30
Titolo:

Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze e di formazione professionale

Pubblicazione:(B.U. 5 gennaio 2023, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Disposizioni generali
Note:

Titolo così modificato dall'art. 2, l.r. 1 agosto 2025, n. 20.
Il testo storico del titolo di questa legge è il seguente: "Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze".


Sommario





1. Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite, nonché garantire che le attività di formazione siano pianificate in base alle esigenze espresse dal mercato del lavoro, la Regione detta disposizioni di adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione:
a) agli standard minimi e ai livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
b) alla promozione di un'offerta formativa basata sulla rilevazione delle dinamiche occupazionali e orientata all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.


Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 1 agosto 2025, n. 20.


1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione, in qualità di ente pubblico titolare del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 4, commi da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
a) disciplina il sistema regionale di certificazione delle competenze, riconoscendolo quale parte integrante del sistema di apprendimento permanente, nonché i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle stesse competenze in relazione alle qualificazioni di titolarità regionale;
b) adotta i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al Capo II del d.lgs. 13/2013;
c) garantisce, per il tramite del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, l'operatività, l'aggiornamento e l'implementazione del Repertorio regionale dei profili professionali e delle qualificazioni di titolarità regionale afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Capo III del d.lgs. 13/2013;
d) provvede al monitoraggio e alla valutazione del sistema regionale di certificazione delle competenze.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 4, l.r. 1 agosto 2025, n. 20.


1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la Regione, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, pari opportunità e centralità della persona, pianifica e programma l'offerta formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro, nonché della rilevazione delle dinamiche occupazionali, per l'acquisizione di competenze spendibili primariamente nei settori interessati da processi di innovazione tecnologica, crescita intelligente e sostenibile, con il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche, in particolare nelle aree dove si verifica il maggiore disallineamento tra il fabbisogno espresso dal sistema produttivo e le competenze possedute dai lavoratori.
2. Nella pianificazione, programmazione e realizzazione dell'offerta formativa la Regione, al fine di contrastare fenomeni di disallineamento tra domanda e offerta di competenze e stabilire un raccordo organico e continuativo tra lavoro e formazione, connette e valorizza il sistema delle imprese e il sistema educativo e formativo tramite strumenti di anticipazione e indirizzo dell'offerta formativa diretti al coinvolgimento del settore privato, quali i Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione e le reti strutturali di co-progettazione, erogazione e monitoraggio.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 1 agosto 2025, n. 20.


1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, la Giunta regionale:
a) adotta strumenti finalizzati a garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità del patrimonio culturale e professionale delle persone in una dimensione europea;
b) definisce gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati nel rispetto degli standard minimi di servizio;
c) stabilisce le modalità di organizzazione delle prove di valutazione per l'accertamento delle competenze e il rilascio delle qualificazioni nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo;
d) determina le modalità di attestazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali al termine dei servizi di individuazione, validazione e certificazione.

1 bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 bis, la Giunta regionale provvede ad adottare strumenti finalizzati al contrasto dello squilibrio tra domanda e offerta di competenze, in particolare tramite:
a) l'implementazione dei sistemi di analisi del mercato del lavoro, sia con strumenti di monitoraggio degli esiti occupazionali della formazione volti, in particolare, alla verifica della coerenza tra l'attività formativa erogata e i rapporti di lavoro attivati, sia con strumenti di tipo preventivo e predittivo in grado di produrre i risultati stimati in termini di occupazione che devono essere indicati negli avvisi e negli annunci di formazione;
b) la definizione di modalità e di standard per il riconoscimento delle competenze e degli apprendimenti acquisiti anche in contesti di lavoro o mediante percorsi di formazione brevi nella prospettiva della valorizzazione delle micro-credenziali in coerenza con l'aggiornamento e l'implementazione del Repertorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) il potenziamento della progettazione e della realizzazione di un'offerta formativa diretta a rispondere ai fabbisogni di competenze anche attraverso l'analisi dei bisogni individuali, la personalizzazione dei percorsi e l'introduzione di specifiche misure di accompagnamento volte a facilitare l'accesso ai soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
d) l'introduzione di meccanismi e strumenti premiali volti a favorire il cofinanziamento privato.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 6, l.r. 1 agosto 2025, n. 20.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


1. ........................................................................................
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione regionale incompatibile con questa legge.

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 abroga il comma 1 dell'art. 3, l'art. 12 e l'art. 16, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.