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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2022, n. 32
Titolo:Bilancio di previsione 2023-2025
Pubblicazione:(B.U. 31 dicembre 2022, n. 114)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese)
Allegati al bilancio
Art. 3 (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)
Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione delle entrate)
Art. 5 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti dello stato di previsione delle spese)
Art. 6 (Disposizioni in merito alla quota vincolata del risultato di amministrazione presunto applicata al bilancio di previsione)
Art. 7 (Fondi di riserva)
Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 9 (Autorizzazione all'indebitamento per nuovi investimenti del triennio 2023/2025)
Art. 10 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di prestiti obbligazionari)
Art. 11 (Variazioni di bilancio)
Art. 12 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati



1. Per l'esercizio finanziario 2023, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 5.762.390.499,32 e di cassa per euro 8.576.230.129,65 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 5.762.390.499,32 e pagamenti per euro 8.194.083.123,39 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2024 sono previste entrate di competenza per euro 5.125.402.593,44 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 5.125.402.593,44 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2025 sono previste entrate di competenza per euro 4.936.737.941,99 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 4.936.737.941,99 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Prospetto delle entrate per titoli e tipologie (allegato 1);
b) Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5);
f) Quadro generale riassuntivo (allegato 6);
g) Equilibri di bilancio (allegato 7);
h) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 8);
i) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 10);
k) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
n) Tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 14);
o) Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 15);
p) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16);
q) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17);
r) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 18);
s) Nota integrativa (allegato 19);
t) Elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione (allegato 20).



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nell'Allegato 20 di questa legge è riportato l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, redatto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per gli immobili di cui agli articoli 12 e 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'inclusione nel patrimonio disponibile produce effetto in esito allo svolgimento delle procedure previste dal medesimo Codice.


1. Sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione medesima, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2023, in relazione allo stato di previsione delle entrate. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.


1. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione delle spese di cui all'articolo 1.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione delle spese per l'anno 2023 di cui all'articolo 1.
3. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa e alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti in competenza.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa, per l'esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.
5. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A (Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio), allegata a questa legge, nei limiti degli importi ivi indicati.


1. Per l'anno 2023 è autorizzato, ai sensi del comma 8 dell'articolo 42 e del paragrafo 9.2 dell'Allegato n.4/2 del "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" del d.lgs. 118/2011, l'utilizzo anticipato di una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto del 2022 di cui all'Allegato 8 a questa legge, pari ad euro 33.587.875,85.
2. La quota di avanzo vincolato di cui al comma 1, per complessivi euro 2.557.420,80 è iscritta, con questa legge, nell'anno 2023 e reimputata nell'annualità 2024 in relazione all'esigibilità della spesa a carico della Missione 14, Programma 5, Titolo 2.


1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 "Fondo di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per euro 241.815,01 nell'annualità 2023, per euro 452.722,83 nell'annualità 2024 e per euro 400.000,00 nell'annualità 2025. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco "Spese obbligatorie" allegato a questa legge (Allegato 12).
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 "Fondo di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per euro 200.000,00 nell'annualità 2023, per euro 200.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 200.000,00 nell'annualità 2025. L'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa legge (Allegato 13).
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondo di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 478.637.556,02 - annualità 2023.
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa.


1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l'anno 2023 il ricorso al debito per far fronte a effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione relativo al debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per l'importo di euro 169.623.110,65, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2022 da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio 2023-2025, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2022.
2. Con riferimento all'autorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per l'esercizio 2023 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 7.968.854,50;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 13.956.684,01;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 6.074.314,53;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2010 nell'importo di euro 9.452.979,18;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2011 nell'importo di euro 5.284.035,10;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2019 nell'importo di euro 6.788.947,38;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2020 nell'importo di euro 13.530.237,10;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2021 nell'importo di euro 13.972.030,87;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2022 nell'importo di euro 92.595.027,98.



1. Nel triennio 2023/2025 per la copertura degli interventi di investimento è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 324.841.330,66 di cui euro 77.703.034,33 nel 2023, euro 91.237.185,33 nel 2024 ed euro 155.901.111,00 nel 2025, nel rispetto della normativa statale vigente.


1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui, all'emissione di prestiti obbligazionari e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all'importo massimo di euro 494.464.441,31 nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui a questo comma.
2. L'onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
4. Le eventuali economie rinvenienti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50, Programma 02, il Fondo di ammortamento del Bramante Bond.
6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenienti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 50, Programma 02. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico del debito.
7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.


1. Le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimenti amministrativi da trasmettere al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, le variazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 16, comma 1, e 51 del d.lgs. 118/2011.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.

TABELLA A
Ai sensi dell'art. 13, l.r. 26 ottobre 2023, n. 16, la tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio" č modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla medesima legge regionale.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 30 novembre 2023, n. 22, la tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio" č modificata secondo le risultanze della Tabella A di cui all'allegato 1 della medesima legge regionale.