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Atto:LEGGE REGIONALE 5 luglio 2023, n. 10
Titolo:Esercizio dell’attivitŕ oleoturistica nelle Marche
Pubblicazione:(B.U. 13 luglio 2023, n. 61)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale

Sommario





1. Questa legge disciplina, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'attività oleoturistica regionale ai sensi dei commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica), al fine di:
a) valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola;
b) valorizzare le peculiari produzioni olivicole di ciascun territorio;
c) implementare l'offerta turistica regionale con il turismo dell'olio per coniugare la conoscenza della cultura dell'olio con l'identità storica, culturale, sociale e civile dei territori di produzione;
d) favorire lo sviluppo delle imprese produttrici di olio consentendo di ampliare le proprie attività economiche anche in una prospettiva nazionale e internazionale.



1. Per attività oleoturistiche si intende l'insieme delle attività di conoscenza dell'olivicoltura e dell'olio extravergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio extravergine di oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. In particolare, consistono in:
a) attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni olivicole del territorio e della conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;
b) iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
c) attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

2. L'attività oleoturistica può essere svolta anche con il supporto delle organizzazioni di produttori di settore riconosciute dalla Regione Marche e degli operatori specializzati nel settore turistico.
3. L'attività oleoturistica può essere svolta dagli operatori oleoturistici anche nell'ambito di percorsi e sentieri organizzati da un soggetto gestore.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la Commissione assembleare competente, dettaglia le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, anche svolte disgiuntamente, e dei commi 2 e 3, che rientrano nell'oleoturismo, ai sensi del comma 514 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e sono assoggettate alle disposizioni di questa legge.
5. L'attività oleoturistica, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 2135 del codice civile.


1. Possono esercitare attività di oleoturismo, anche con il supporto di operatori specializzati, esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti:
a) gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolgono attività di olivicoltura, che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli di prevalente origine regionale.

2. L'esercizio delle attività oleoturistiche di cui all'articolo 2 non è consentito a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. E' vietato l'uso delle denominazioni di oleoturismo, oleoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori oleoturistici ai sensi di questa legge.


1. Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica, è richiesta la presenza di personale qualificato che può essere individuato tra il titolare e i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o i collaboratori esterni, purché dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario e, comunque, attinenti il settore di riferimento;
b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese olivicole di produzione primaria o di trasformazione;
c) attestato di frequenza di un corso di formazione con verifica delle conoscenze acquisite avente ad oggetto l'attività olivicola e turistica, della durata di almeno 50 ore.

2. In alternativa a quanto previsto alla lettera c) del comma 1, coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 ottobre 2021 (Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313) sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione, con verifica delle conoscenze acquisite, in materia di conoscenza delle caratteristiche del territorio e di organizzazione dell'accoglienza turistica, della durata di almeno 20 ore.
3. Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività oleoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:
a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b) sito o pagina web aziendale, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite;
c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività oleoturistica approvato dalla Giunta regionale;
d) disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione;
e) disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento alla eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno due lingue, compreso l'italiano;
f) esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito olivicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;
g) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore oleoturistico.

4. Per le attività di cui all'articolo 2 da svolgersi, in convenzione, negli oliveti, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 devono riferirsi agli olivicoltori dai quali provengono le olive che originano gli oli di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.


1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori oleoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale.
2. L'attività di formazione viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di oleoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.
3. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è subordinata al rispetto delle procedure e delle condizioni di ammissibilità del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Marche, nei limiti delle disponibilità ivi previste per la formazione.


1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la Commissione assembleare competente, individua e disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, anche su proposta degli operatori oleoturistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.
2. L'abbinamento di alimenti ai prodotti olivicoli aziendali deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e legati alle produzioni locali e tipiche della regione Marche, valorizzandone la stagionalità e la provenienza territoriale, anche provenienti da una rete di aziende.
3. La Giunta regionale approva l'elenco delle tipologie degli alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti olivicoli.
4. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione, di asporto e di consegna a domicilio coerentemente con le diposizioni regionali vigenti.
5. L'attività di degustazione può essere realizzata presso i locali degli edifici aziendali, in spazi individuati all'aperto oltre che, nel periodo da luglio a novembre, con l'ausilio di strutture leggere stagionali, installate ai sensi della lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di tipologia pertinente con l'ambiente nel quale sono collocate.


1. La Giunta regionale istituisce l'Albo degli olivi secolari delle Marche e ne disciplina i criteri e le modalità di censimento e di iscrizione.
2. L'Albo degli olivi secolari delle Marche costituisce elemento essenziale per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 e alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 4.


1. La programmazione delle attività conseguenti l'attuazione di questa legge è seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.


1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 che vogliono avviare le attività di oleoturismo debbono presentare al Comune in cui intendono svolgere l'attività la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione della SCIA.
3. La SCIA deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura; il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente in materia.


1. Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia è istituito l'elenco regionale degli operatori oleoturistici.
2. Nell'elenco sono iscritti i soli operatori che hanno inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 9.
3. Le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale sentita l'ANCI.


1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, i Comuni esercitano la vigilanza sull'osservanza di questa legge.
2. Le modalità di svolgimento della vigilanza e dei controlli sono stabilite con delibera di Giunta regionale.


1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque faccia uso delle denominazioni di oleoturismo, oleoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori oleoturistici ai sensi di questa legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui a questo comma nei successivi dodici mesi.
3. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L'operatore oleoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 per:
a) mancato rispetto delle modalità di esercizio delle attività indicate nella SCIA;
b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;
c) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.

5. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. Per le sanzioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni sulla diffida di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 12, il Comune sospende l'esercizio dell'attività oleoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l'operatore oleoturistico commetta un'altra violazione, tra quelle indicate al comma 3 dell'articolo 12, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da quindici a quaranta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente.


1. Le aziende che già svolgono le attività previste da questa legge presentano la SCIA ai sensi dell'articolo 9 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Per quanto non previsto da questa legge si applicano le disposizioni dei commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dei commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 gennaio 2022.