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Atto:LEGGE REGIONALE 31 luglio 2024, n. 16
Titolo:Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e disposizioni normative
Pubblicazione:(B.U. 1 agosto 2024, n. 70)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I Variazioni finanziarie
Art. 1 (Variazioni alle autorizzazioni per il triennio 2024/2026)
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2024/2026)
CAPO II Disposizioni normative
Art. 3 (Modifica alla l.r. 23/2023)
Art. 4 (Modifiche alla l.r. 19/2023)
Art. 5 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 25/2023 e disposizioni in materia di canoni di concessione relativi alle utenze di acqua pubblica)
Art. 6 (Modifiche alla l.r. 7/2023)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 13/2020)
Art. 8 (Modifica alla l.r. 3/2024)
Art. 9 (Interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema delle imprese)
Art. 10 (Modifica all'articolo 16 della l.r. 25/2023)
Art. 11 (Modifica alla l.r. 26/2021)
Art. 12 (Disposizioni in merito al cofinanziamento regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 25/2023)
Art. 13 (Interventi di sostegno al sistema regionale delle imprese)
Art. 14 (Disposizioni per le Aziende sanitarie territoriali)
Art. 15 (Applicazione dell'articolo 31 della l.r. 7/1995)
Art. 16 (Modifica all'articolo 33 della l.r. 7/1995)
Art. 17 (Interpretazione autentica del comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 12/2024)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 18 (Copertura finanziaria)
Art. 19 ( Allegati)
Art. 20 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
Variazioni finanziarie



1. La Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2024-2026 delle leggi regionali", allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), è modificata secondo le risultanze della Tabella B di cui all'Allegato 1 a questa legge.
2. La Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata alla l.r. 25/2023, è modificata secondo le risultanze della Tabella D1 di cui all'Allegato 1 a questa legge.
3. La Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata alla l.r. 25/2023, è modificata secondo le risultanze della Tabella D2 di cui all'Allegato 1 a questa legge.
4. La Tabella E "Autorizzazioni di spesa" allegata alla l.r. 25/2023, è modificata secondo le risultanze della Tabella E di cui all'Allegato 1 a questa legge.
5. La Tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2024-2026 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio" allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026), è modificata secondo le risultanze della Tabella A di cui all'Allegato 1 a questa legge.
6. L'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui all'articolo 9 della l.r. 26/2023, aumenta di euro 2.153.013,27 per l'anno 2024 e di euro 500.000,00 per l'anno 2026.
7. Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa autorizzato dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 26/2023, iscritto nell'annualità 2024 a carico della Missione 20, Programma 1 "Fondo di riserva" è ridotto di complessivi euro 4.609.680,78.
8. La copertura dei maggiori oneri derivanti da questo articolo è garantita dal complesso delle variazioni apportate con questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni di cui agli allegati 4 e 5.


1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2024/2026 sono apportate le variazioni riportate nell'Allegato 2 a questa legge "Prospetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate del Bilancio di previsione 2024/2026 per Titoli e Tipologie".
2. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026 sono apportate le variazioni riportate nell'Allegato 3 a questa legge "Prospetto delle variazioni allo stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2024/2026 per Missioni, Programmi e Titoli".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
CAPO II
Disposizioni normative



1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 8, l.r. 7 dicembre 2023, n. 23.


1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 13 dell'art. 33, l.r. 30 novembre 2023, n. 19.
Il comma 2 modifica il comma 29 dell'art. 33, l.r. 30 novembre 2023, n. 19.



1. ...........................................................................................................
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina statale vigente, definisce l'applicazione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2022 (Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica).

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 10, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25.


1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 15, l.r. 25 maggio 2023, n. 7.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 32, l.r. 25 maggio 2023, n. 7.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 32, l.r. 25 maggio 2023, n. 7.



1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 12, l.r. 10 aprile 2020, n. 13


1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica la lettera d) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 28 febbraio 2024, n. 3


1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2024 relativa alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale), inserita nella Tabella A dell'Allegato 1 di questa legge, è finalizzata, per euro 127.231,62, al sostegno di interventi di internazionalizzazione delle imprese di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2008.
2. La copertura degli interventi autorizzata dal comma 1 è garantita dalle nuove entrate, pari ad euro 127.231,62, che la Regione acquisisce al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente, anno 2024, a titolo di recupero dei fondi regionali erogati ai sensi della l.r. 30/2008, iscritte con questa legge.


1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 16, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25.


1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 3 bis dell'art. 6, l.r. 21 ottobre 2021, n. 26.


1. L'autorizzazione complessiva per il cofinanziamento regionale alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25/2023 è incrementata di euro 2.650.000,00, di cui euro 1.650.000,00 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2026.
2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026.


1. Per l'anno 2024 è autorizzato il finanziamento della misura di sostegno denominata "Fondo Nuovo Credito Ordinario", attivata nell'ambito del Fondo di Partecipazione "Credito Futuro Marche" istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, per l'importo massimo di euro 9.707.628,17 iscritto con questa legge a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite al soggetto gestore del Fondo Nuovo Credito Ordinario nel rispetto delle modalità stabilite nel relativo Accordo di finanziamento.
3. La Regione acquisisce al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti", dello stato di previsione dell'entrata dell'annualità 2024 del bilancio vigente nuove entrate per complessivi euro 9.664.316,95 di cui:
a) euro 8.051.812,08, relativi alle risorse regionali che si sono rese disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito il Fondo Microcredito di cui alla legge regionale 25 giugno 2021, n. 13 (Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), il Fondo di Garanzia delle Marche di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)), il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009)), e il Fondo Alluvione 2022 di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative);
b) euro 1.612.504,87, relativi alle risorse che si sono rese disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito il Fondo Rete Confidi POR FESR Marche 2007/2013 - intervento 1.4.2.09.01 e i Fondi di cui alle lettere c) e c bis) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022.

4. La Regione acquisisce al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 500 "Altre entrate in c/capitale n.a.c" dello stato di previsione dell'entrata dell'annualità 2024 del bilancio vigente nuove entrate per complessivi euro 43.311,22 relativi alle risorse regionali che si sono rese disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i Fondi di cui alle leggi regionali 28 febbraio 1985, n. 6 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano), 2 giugno 1992, n. 19 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano), 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano), 28 ottobre 2003, n. 20 (Partecipazioni societarie della Regione).
5. La copertura degli interventi autorizzati dal comma 1 è garantita dalle nuove entrate di cui ai commi 3 e 4 iscritte con questa legge per complessivi euro 9.707.628,17, di cui euro 9.664.316,95 a carico del Titolo 3, Tipologia 500 ed euro 43.311,22 a carico del Titolo 4, Tipologia 500 dello stato di previsione dell'entrata.
6. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 399.439,25 iscritta, con questa legge, a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente, per la corresponsione delle commissioni di gestione a favore del soggetto gestore del Fondo Nuovo Credito Ordinario, come previsto nell'Accordo di finanziamento di cui al comma 2.
7. La Regione acquisisce al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata dell'annualità 2024 del bilancio vigente nuove entrate per complessivi euro 101.997,99 relativi alle risorse che si sono rese disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito il Fondo rete confidi POR FESR Marche 2007/2013 - intervento 1.4.2.09.01.
8. La copertura della spesa autorizzata al comma 6 è garantita dalle nuove entrate di cui al comma 7 iscritte con questa legge per complessivi euro 101.997,99, a carico del Titolo 3, Tipologia 500 dello stato di previsione dell'entrata, e dalla riduzione di euro 297.441,26 iscritti con questa legge a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti".
9. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2024 relativa alla l.r. 13/2020, inserita nella Tabella A dell'Allegato 1 di questa legge, a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, è destinata, per euro 700.00,00, al finanziamento dell'intervento previsto dall'articolo 4, comma 6, della medesima l.r. 13/2020.
10. La Regione acquisisce al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata dell'annualità 2024 del bilancio vigente nuove entrate per complessivi euro 700.000,00, riferibili alle risorse regionali che si sono rese disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito il Fondo Emergenza COVID-19 di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2020 e il Fondo Alluvione 2022 di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022.
11. La copertura degli interventi autorizzati dal comma 9 è garantita dalle nuove entrate di cui al comma 10 iscritte con questa legge per complessivi euro 700.000,00, a carico del Titolo 3, Tipologia 500 dello stato di previsione dell'entrata.
12. All'attuazione di questo articolo si provvede nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.


1. Le Aziende sanitarie territoriali (AST) sono autorizzate a utilizzare le risorse regionali finalizzate alla corresponsione degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), ad esse trasferite nell'anno 2023 e non spese per la tale finalità, per la copertura di altri costi di gestione sostenuti nell'esercizio finanziario 2023.


1. Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come sostituito dal comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 24 giugno 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)), si applica alle richieste di autorizzazione presentate dopo l'entrata in vigore della l.r. 12/2024 medesima.


1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 modifica il comma 2 quinquies dell'art. 33, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.


1. Il comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 12/2024 si interpreta nel senso che sono compresi tra gli organi in carica quelli per cui sono state avviate le procedure di rinnovo.
CAPO III
Disposizioni finali



1. La copertura delle spese autorizzate con questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese come dimostrato dalle risultanze dei prospetti riepilogativi delle variazioni di cui agli allegati 4 e 5 nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 6.


1. A questa legge sono allegati:
a) Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2024/2026 (Allegato 1);
b) Variazioni allo stato di previsione delle entrate del Bilancio di previsione 2024/2026 per Titoli e Tipologie (Allegato 2);
c) Variazioni allo stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2024/2026 per Missioni, Programmi e Titoli (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle variazioni delle entrate del Bilancio di previsione 2024/2026 per titoli (Allegato 4);
e) Riepilogo generale delle variazioni delle spese del Bilancio di previsione 2024/2026 per titoli (Allegato 5);
f) Variazioni al prospetto concernente gli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio 2024/2026 (Allegato 6);
g) Variazioni all'allegato a) alla Nota Integrativa della l.r. 26/2023 (Allegato 7);
h) Allegato di interesse del tesoriere (Allegato 8).



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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