Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 13 marzo 2025, n. 1 |
Titolo: | Interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca |
Pubblicazione: | (B.U. 27 marzo 2025, n. 27) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Funzioni della Giunta)
Art. 3 (Linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca)
Art. 4 (Elenco regionale)
Art. 5 (Comitato per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca)
Art. 6 (Disposizioni finali)
Art. 7 (Clausola valutativa)
Art. 8 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Funzioni della Giunta)
Art. 3 (Linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca)
Art. 4 (Elenco regionale)
Art. 5 (Comitato per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca)
Art. 6 (Disposizioni finali)
Art. 7 (Clausola valutativa)
Art. 8 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, nell'ambito delle competenze legislative in materia di tutela della salute, ritiene di migliorare le condizioni di vita dei soggetti affetti da malattia celiaca attraverso specifiche linee guida per la preparazione, la somministrazione e la vendita di prodotti senza glutine non confezionati, nel rispetto di quanto stabilito nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e nella normativa nazionale e dell'Unione europea.
2. La Regione riconosce l'importanza di diffusi presidi di ristorazione, sia pubblici sia privati, che garantiscano la somministrazione di alimenti e prodotti senza glutine per consentire un pieno svolgimento delle attività scolastiche, sportive e lavorative da parte dei soggetti di cui al comma 1.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale in particolare:
a) adotta le linee guida per la somministrazione di alimenti non confezionati destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca al fine di disciplinare le procedure di preparazione, di somministrazione e vendita degli alimenti senza glutine non confezionati nelle strutture pubbliche e private, nonché in analoghe strutture che operano nel settore alimentare;
b) incentiva, anche in collaborazione con le associazioni private aventi come scopo la cura e la prevenzione della malattia celiaca, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore alimentare coinvolti nelle procedure di cui alla lettera a) predisponendo opportuni strumenti, a garanzia della sicurezza alimentare, anche in collaborazione con professionisti delle medesime associazioni private;
c) istituisce:
1) nel rispetto delle disposizioni statali e dell'Unione europea, il registro regionale dei celiaci presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) per la stima aggiornata dei soggetti affetti dalla patologia;
2) l'elenco regionale di cui all'articolo 4;
d) favorisce, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'educazione sanitaria e alimentare del soggetto celiaco, della sua famiglia e degli operatori del settore;
e) riconosce l'importanza della coltivazione, trasformazione e commercializzazione di grano saraceno nonché di altri cereali e alimenti privi di glutine;
f) costituisce e definisce il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 5;
g) promuove iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla celiachia;
h) collabora con gli enti locali allo scopo di promuovere una cultura di tutela della persona affetta da malattia celiaca, di individuare spazi dedicati agli alimenti senza glutine in occasione di eventi enogastronomici pubblici, di inserire alimenti sani e certificati senza glutine e senza lattosio nelle mense scolastiche e nei distributori alimentari presenti nei locali degli enti pubblici.
1. Le linee guida di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 definiscono almeno:
a) le modalità di utilizzo dei prodotti destinati ai celiaci, dal ricevimento delle materie prime alla somministrazione al consumatore;
b) gli accorgimenti e le tecniche da impiegare per evitare la contaminazione dei prodotti senza glutine, tra cui:
1) l'utilizzazione di piani di lavoro dedicati alla manipolazione dei medesimi prodotti;
2) la fornitura di strumenti e attrezzi di lavoro che devono essere impiegati unicamente per tali prodotti;
3) la conservazione o il trasporto degli stessi in sedi dedicate, diverse da quelle usate per le altre tipologie di prodotto o alimenti;
4) la sanificazione di cucine, depositi, luoghi di somministrazione e distribuzione per la prevenzione del rischio di contaminazione alimentare;
5) la specifica formazione del personale coinvolto nella gestione dei prodotti destinati al soggetto affetto da malattia celiaca.
1. E' istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di salute, l'elenco regionale in cui sono iscritti gli operatori che preparano, somministrano e vendono alimenti o prodotti senza glutine e hanno concluso il percorso formativo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Le linee guida di cui all'articolo 3 stabiliscono le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.
3. Ai fini della maggiore pubblicità, l'elenco di cui al comma 1 è consultabile su apposita sezione del sito istituzionale della Giunta regionale.
1. Il Comitato per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca è organo propositivo e consultivo della Regione in materia di celiachia. Il Comitato in particolare:
a) presenta proposte e osservazioni in merito alle finalità previste da questa legge;
b) cura i rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
c) collabora alla redazione delle linee guida di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
d) svolge le ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale costituisce il Comitato di cui al comma 1, con la seguente composizione:
a) assessore alla salute o suo delegato, che lo presiede;
b) dirigente della Giunta regionale competente in materia di salute o suo delegato;
c) dirigente della Giunta regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
d) dirigente della Giunta regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
e) direttore dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) o suo delegato;
f) direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria territoriale (AST) o suo delegato;
g) rappresentante di ciascuna delle associazioni private aventi come scopo la cura e la prevenzione della malattia celiaca o di patologie analoghe quali allergie e intolleranze alimentari.
3. Il Comitato può invitare alle riunioni eventuali altri soggetti interessati.
4. Il Comitato dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di salute.
6. I componenti del Comitato svolgono le funzioni a titolo gratuito.
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge, adotta le linee guida di cui all'articolo 3, previo parere della competente Commissione assembleare permanente.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale presenta almeno ogni tre anni al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sull'attuazione degli interventi di cui a questa legge e una valutazione sui loro effetti.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere b) e g) del comma 1 dell'articolo 2 è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 20.000,00 e, per l'anno 2027, la spesa di euro 10.000,00, a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.
2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita mediante equivalenti riduzioni dello stanziamento iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.
3. Per gli anni successivi all'autorizzazione prevista al comma 1 si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.