Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 13 marzo 2025, n. 2 |
Titolo: | Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco |
Pubblicazione: | (B.U. 27 marzo 2025, n. 27) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco)
Art. 3 (Disposizione transitoria)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco)
Art. 3 (Disposizione transitoria)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
1. E' istituito presso la Regione Marche il registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.
2. Gli informatori scientifici inseriti nel registro previsto al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore degli operatori sanitari.
1. Presso il registro di cui all'articolo 1 sono iscritti gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco che operano nella regione Marche.
2. Le modalità di iscrizione al registro sono definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale.
1. La Giunta regionale approva il regolamento previsto al comma 2 dell'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.