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Atto:LEGGE REGIONALE 17 aprile 2025, n. 5
Titolo:Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella regione Marche
Pubblicazione:(B.U. 24 aprile 2025, n. 36)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Con questa legge la Regione Marche intende avviare iniziative volte a favorire l'accesso ai servizi bancari e finanziari di base a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle aree rurali ed interne della regione, al fine di ridurne la marginalità.


1. La Regione promuove il confronto tra istituti di credito, anche al fine di creare reti di servizi bancari e finanziari condivisi, favorendo l'efficienza economica, l'ottimizzazione delle risorse e la realizzazione di progetti di educazione finanziaria e di formazione all'utilizzo delle tecnologie finanziarie e dell'home banking.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, il Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari nella regione, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;
b) da un componente designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);
c) da cinque componenti degli istituti di credito con sede nella regione, così ripartiti: un componente designato dalla Commissione regionale Associazione bancaria italiana (ABI) delle Marche, un componente designato dalla Federazione marchigiana BCC - Credito Cooperativo, un componente designato dal Banco marchigiano, un componente designato dalla Cassa di Risparmio di Fermo, un componente designato dalla Banca di Macerata;
d) da un referente degli istituti di credito operanti nella regione con succursali fisiche e senza una propria sede;
e) dai direttori dei Confidi regionali vigilati o loro delegati;
f) da un rappresentante di Poste italiane S.p.A;
g) da un componente designato dalla Camera di Commercio delle Marche;
h) da quattro componenti designati disgiuntamente dall'Università Politecnica delle Marche, dall'Università degli studi di Camerino, dall'Università degli studi di Macerata e dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

3. Il Comitato resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti di enti, sindacati o associazioni operanti nelle materie connesse ai compiti di cui all'articolo 4.


1. Il Comitato:
a) analizza l'organizzazione della rete degli sportelli bancari presenti nei comuni della regione, al fine di promuovere soluzioni che possano contemperare le esigenze bancarie delle famiglie, delle imprese e degli enti locali nonché di prevenire forme di esclusione dall'accesso ai servizi bancari e forme di disuguaglianza economica e sociale, pur nel rispetto delle autonomie imprenditoriali, in particolare nei territori svantaggiati o interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
b) elabora proposte per l'adeguamento e il potenziamento degli strumenti finanziari per il sostegno ai processi di sviluppo sostenibile, economico e sociale e di transizione ecologica e digitale dell'economia regionale e per il riconoscimento del ruolo sociale delle filiali bancarie;
c) collabora nei rapporti con le associazioni di categoria, anche al fine di affrontare il problema della chiusura degli sportelli bancari e i relativi impatti sul territorio;
d) collabora alla progettazione degli interventi di cui all'articolo 2.



1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sugli interventi effettuati e sugli effetti prodotti da questa legge, indicando, in particolare, le proposte eventualmente formulate in applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti relativi alla istituzione del Comitato di cui all'articolo 3.