Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 8 maggio 2025, n. 6 |
Titolo: | Celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano Carlo Maratti |
Pubblicazione: | (B.U. 15 maggio 2025, n. 42) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attivitŕ culturali – Celebrazioni |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Interventi)
Art. 3 (Programmazione)
Art. 4 (Clausola valutativa)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Interventi)
Art. 3 (Programmazione)
Art. 4 (Clausola valutativa)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche), promuove la conoscenza della figura e dell'opera del pittore Carlo Maratti, quale marchigiano illustre, in occasione della ricorrenza dei quattrocento anni dalla nascita.
1. La Regione organizza e sostiene iniziative divulgative e di carattere culturale, nonché ogni altra iniziativa ritenuta meritevole per le finalità di cui all'articolo 1.
2. La Regione, in particolare, può collaborare con il Comune di Camerano, paese di nascita di Carlo Maratti, nell'organizzazione di iniziative dirette a celebrare i quattrocento anni dalla nascita.
1. Per la programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un Comitato composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che presiede il Comitato;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato;
c) dal Sindaco del Comune di Ancona o suo delegato;
d) dal Sindaco del Comune di Camerano o suo delegato;
e) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale.
2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;
b) le modalità di selezione dei soggetti coinvolti.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 15.000,00 da iscrivere in aumento della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.
2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalla corrispondente riduzione, per pari importo e nel medesimo esercizio finanziario, dello stanziamento iscritto nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.
3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2025, relativa alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), indicata nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è conseguentemente ridotta di euro 15.000,00.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.