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Atto:LEGGE REGIONALE 29 maggio 2025, n. 7
Titolo:Sistema Marche di protezione civile
Pubblicazione:(B.U. 5 giugno 2025, n. 49)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Disposizioni generali

Sommario


Art. 1 (Oggetto e finalità)
CAPO I Sistema Marche e rapporti interistituzionali
Art. 2 (Struttura del Sistema Marche)
Art. 3 (Attività del Sistema Marche)
Art. 4 (Funzioni della Regione)
Art. 5 (Funzioni dei Comuni)
Art. 6 (Ambiti territoriali e organizzativi)
Art. 7 (Rapporti interistituzionali)
Art. 8 (Tavoli interistituzionali di livello provinciale)
CAPO II Sensibilizzazione e formazione
Art. 9 (Attività di sensibilizzazione e formazione)
Art. 10 (Sensibilizzazione della popolazione e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile)
Art. 11 (Formazione di protezione civile)
Art. 12 (Esercitazioni di protezione civile)
CAPO III Strumenti di pianificazione
Art. 13 (Pianificazione di protezione civile)
Art. 14 (Piano regionale di protezione civile)
Art. 15 (Piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale)
CAPO IV Struttura regionale di protezione civile
Art. 16 (Struttura organizzativa regionale di protezione civile)
Art. 17 (Sala operativa unificata permanente)
Art. 18 (Sale operative integrate)
Art. 19 (Centro funzionale multirischi)
Art. 20 (Centro assistenziale di pronto intervento)
Art. 21 (Comitato operativo regionale e Unità di crisi)
Art. 22 (Colonna mobile regionale)
CAPO V Partecipazione dei cittadini e volontariato di protezione civile
Art. 23 (Partecipazione dei cittadini)
Art. 24 (Volontariato regionale organizzato di protezione civile)
Art. 25 (Contributi regionali per il volontariato)
Art. 26 (Comitato regionale del volontariato di protezione civile)
CAPO VI Gestione delle emergenze
Art. 27 (Mobilitazione straordinaria regionale)
Art. 28 (Emergenza nel territorio regionale)
CAPO VII Disposizioni in materia di incendi boschivi
Art. 29 (Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)
Art. 30 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)
Art. 31 (Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)
CAPO VIII Patrocini, loghi e benemerenze
Art. 32 (Patrocinio, loghi e segni distintivi)
Art. 33 (Benemerenze e Giornata regionale della protezione civile)
CAPO IX Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 34 (Disposizioni finanziarie)
Art. 35 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 36 (Abrogazioni)
Art. 37 (Dichiarazione d'urgenza)



1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale vigente e nel perseguimento delle finalità previste dalla normativa europea in materia di protezione civile, questa legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Marche di protezione civile, di seguito Sistema Marche.
2. Nello svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), d'ora in avanti Codice, la Regione opera nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali.
3. La Regione riconosce il valore e l'utilità sociale del volontariato di protezione civile, di cui promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia, e favorisce la diffusione della cultura di protezione civile quale strumento primario per la formazione nella popolazione della consapevolezza dei rischi naturali e antropici.
4. Per le finalità di questa legge le procedure e le modalità di organizzazione dell'azione amministrativa sono disciplinate in modo peculiare e semplificato, al fine di assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile.

CAPO I
Sistema Marche e rapporti interistituzionali


1. Il Sistema Marche, nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile, è costituito:
a) dal Presidente della Giunta regionale e dai Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile;
b) dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, anche in forma aggregata o associata nel rispetto della normativa vigente, in qualità di componenti;
c) dalle strutture operative di cui al comma 5;
d) dai soggetti concorrenti di cui al comma 6.

2. Ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Codice, le autorità territoriali di cui alla lettera a) del comma 1 fanno parte del Servizio nazionale della protezione civile; le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 ne costituiscono articolazione.
3. In qualità di autorità territoriali di protezione civile, ferme restando le attribuzioni e le competenze di cui all'articolo 6 del Codice, il Presidente della Giunta regionale e i Sindaci, in particolare:
a) esercitano le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile in relazione ai rispettivi ambiti di governo;
b) vigilano sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture appartenenti o afferenti alle rispettive amministrazioni.

4. Le componenti del Sistema Marche provvedono allo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e collaborano con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Codice, anche ai sensi dell'articolo 7.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del Codice in merito alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, operano quali strutture del Sistema Marche:
a) gli enti e le agenzie regionali con finalità di protezione civile, nonché l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche di cui alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM));
b) gli enti del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), e l'Agenzia regionale sanitaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
c) il volontariato organizzato di cui all'articolo 24, l'Associazione della Croce Rossa Italiana Marche e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Marche;
d) gli enti e gli istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale.

6. I soggetti che possono concorrere al Sistema Marche sono gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni regionali e gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni utili in materia di protezione civile a livello regionale, nonché le aziende, le società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di emergenza.
7. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del Codice, può individuare relativamente all'ambito territoriale regionale ulteriori strutture operative in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 e di cui al comma 5.


1. Il Sistema Marche esercita la funzione di protezione civile come definita dal Codice, assicurando lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione e di superamento delle emergenze.
2. L'attività di previsione, prevenzione e mitigazione di cui all'articolo 2 del Codice è svolta in relazione alla tipologia di rischi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del medesimo Codice, con particolare riferimento ai rischi di tipo idraulico, idrogeologico, sismico, da fenomeni meteo avversi, da valanghe, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e le disposizioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale).
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformità all'articolo 7 del Codice, nelle seguenti tipologie:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 del Codice.

4. In occasione di eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, le articolazioni territoriali delle componenti e le strutture operative di cui al comma 5 dell'articolo 2 possono assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, a seguito di richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.


1. La Regione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie attribuzioni, in coerenza con le direttive previste dall'articolo 15 del Codice, disciplina l'organizzazione del Sistema Marche al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile ai sensi degli articoli 2 e 11 del medesimo Codice, con particolare riguardo:
a) alle modalità di predisposizione e attuazione delle attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 2 del Codice, nonché alle attività di gestione e di superamento delle emergenze di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 2, ivi compresa la predisposizione, approvazione e attuazione del Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 14, d'ora in avanti Piano regionale;
b) alla definizione degli indirizzi per la predisposizione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale di cui all'articolo 15, nonché alla predisposizione, in raccordo con le Prefetture, dei piani di protezione civile di livello provinciale di cui al medesimo articolo 15;
c) alle modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 9 e 10 del Codice, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza nei casi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, assicurando l'integrazione delle attività dei soggetti pubblici e privati del Sistema Marche con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
d) alle modalità per assicurare il concorso del Sistema Marche alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) alla gestione del sistema di allertamento meteo-idrogeologico di cui all'articolo 17 del Codice e delle relative procedure operative, garantendone la revisione costante e periodica;
f) alle misure di previsione, prevenzione e lotta attiva per lo spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto delle competenze organizzative e di coordinamento di cui alla legge 353/2000;
g) al costante aggiornamento del flusso di raccolta e scambio di informazioni con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ora in avanti Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni in occasione di eventi di emergenza di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3;
h) alla gestione della Sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 17 e delle Sale operative integrate di cui all'articolo 18;
i) alla definizione di criteri e modalità per la dichiarazione della mobilitazione regionale di cui all'articolo 27 e dell'emergenza nel territorio regionale di cui all'articolo 28, e per lo svolgimento delle conseguenti attività;
l) alle misure per l'organizzazione e la gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice, comprese le relative forme di rappresentanza su base democratica, di cui al Capo V;
m) alla preparazione, alla gestione e all'attivazione della colonna mobile regionale di cui all'articolo 22 per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali;
n) alla promozione della partecipazione attiva dei soggetti del Sistema Marche alle attività di protezione civile.

2. La Regione riconosce e valorizza l'importanza della conoscenza e della cultura della protezione civile mediante l'adozione delle iniziative di cui al Capo II, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del Codice.
3. La Regione, nello svolgimento delle attività di protezione civile, promuove l'innovazione tecnologica, anche mediante utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e aumentata, e la digitalizzazione al fine di potenziare la raccolta e lo scambio informativo tra i soggetti del Sistema Marche, assicurare il coordinamento, la tempestività e l'efficacia degli interventi e garantire l'informazione alla popolazione. Per tali finalità, la Regione può mettere a disposizione del Sistema Marche sistemi informativi dedicati a supporto della gestione coordinata e unitaria delle procedure operative.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Codice, il Presidente della Giunta regionale, in particolare:
a) può dichiarare, in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, la mobilitazione straordinaria regionale ai sensi dell'articolo 27;
b) può richiedere, dichiarando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, lo stato di mobilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 23 del Codice;
c) dichiara l'emergenza nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 28 in occasione degli eventi emergenziali di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 ovvero nella loro imminenza;
d) può richiedere, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del Codice, lo stato di emergenza nazionale con riferimento agli eventi emergenziali di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3;
e) convoca, presiede e coordina il Comitato operativo regionale di cui all'articolo 21.

5. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile, ferma restando la competenza degli altri organi regionali, il Presidente della Giunta regionale si avvale, in particolare, della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16.


1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni a essi attribuite dall'articolo 12 del Codice.
2. L'organizzazione delle attività di protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 12 del Codice è articolata nel territorio comunale secondo quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del Codice e dagli indirizzi per i Comuni adottati dalla Giunta regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, con i quali sono disciplinate anche le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune.
3. Al verificarsi degli eventi emergenziali di cui al comma 3 dell'articolo 3, il Comune provvede all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare tali emergenze a livello comunale, in conformità alla pianificazione comunale di protezione civile, dandone tempestiva comunicazione alla Prefettura e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di intervento a sostegno per i casi in cui la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati autonomamente ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del Codice.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Giunta regionale e con il Prefetto, anche tramite i sistemi informativi di cui al comma 3 dell'articolo 4 curando, altresì, l'attività di informazione alla popolazione.
5. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi finalizzati a incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del Codice.


1. Al fine di assicurare l'effettivo e ottimale svolgimento delle attività di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e partecipazione, la Regione definisce, nel Piano regionale di cui all'articolo 14, gli ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile e i relativi criteri organizzativi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del Codice e delle direttive adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Gli ambiti di cui al comma 1 sono individuati all'interno dei confini amministrativi provinciali e possono essere costituiti da uno o più Comuni in relazione al criterio di effettività delle funzioni applicato in maniera omogenea sul territorio regionale.
3. L'ambito di protezione civile, nel rispetto del Codice e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, esplica le proprie funzioni secondo le modalità definite dalla Giunta regionale che ne specifica il modello organizzativo e le attività da attuare in ordinario e in emergenza. Ove l'ambito non coincida con un solo Comune, le funzioni dell'ambito sono svolte sulla base di una convenzione tra i Comuni a esso appartenenti secondo lo schema definito dalla Giunta regionale con il medesimo atto di cui al primo periodo.
4. La Giunta regionale definisce, altresì, gli indirizzi per la predisposizione della pianificazione di ambito di cui al comma 3 dell'articolo 15.


1. Per il perseguimento delle finalità di questa legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con le amministrazioni dello Stato e, in particolare, con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Codice, nonché con gli enti locali e gli altri soggetti che fanno parte del Sistema Marche, anche tramite la sottoscrizione di appositi accordi e convenzioni.
2. La Regione, su richiesta del Dipartimento della protezione civile, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla normativa vigente in materia. La partecipazione della Regione alle iniziative al di fuori del territorio nazionale avviene secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera l), e 29 del Codice, anche mediante l'attivazione di risorse regionali inserite nei moduli europei.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Codice, le strutture operative regionali partecipano e collaborano, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con le strutture operative nazionali allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del medesimo Codice.
4. La Giunta regionale definisce, d'intesa con le Prefetture ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalità di coordinamento, in ambito regionale, tra la Regione e le strutture operative nazionali per l'esecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, fatte salve le competenze istituzionali di cui agli articoli 9 e 10 del Codice.


1. Al fine di assicurare la collaborazione e l'integrazione funzionale tra la Regione, gli altri soggetti del Sistema Marche e le amministrazioni statali competenti, il Presidente della Giunta regionale può costituire presso ogni Sala operativa integrata di cui all'articolo 18, d'intesa con il Prefetto, un Tavolo interistituzionale per la protezione civile di livello provinciale, di seguito denominato Tavolo, composto dai rappresentanti della Prefettura, delle articolazioni territoriali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Codice, della Regione, degli enti locali e del volontariato, o loro delegati. L'atto di costituzione del Tavolo, sulla base dell'intesa con le amministrazioni statali competenti, ne stabilisce la durata, che non può, di norma, essere superiore a cinque anni.
2. La composizione del Tavolo può essere integrata con la partecipazione delle altre strutture operative del Sistema Marche di cui al comma 5 dell'articolo 2 territorialmente presenti e di esperti in relazione alle diverse tipologie di rischio di cui al comma 3 dell'articolo 3. Per la nomina degli esperti si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).
3. Il Tavolo svolge funzioni consultive e di indirizzo delle attività e delle risorse di protezione civile afferenti agli enti locali, anche tramite la proposizione di soluzioni operative con finalità di prevenzione in materia di protezione civile e può essere sede di confronto per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale. Il Tavolo non opera nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 9 del Codice.
4. Ai lavori del Tavolo possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e istituzioni il cui contributo sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare.
5. Il Tavolo può essere validamente convocato anche in forma ristretta rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno, in relazione alle competenze istituzionali dei soggetti convocati, per quanto concerne sia la tipologia di rischio, sia l'ambito territoriale interessato.
6. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato. Per quanto non previsto da questa legge, le modalità di funzionamento del Tavolo sono disciplinate nell'intesa di cui al comma 1.
7. Per la partecipazione alle riunioni del Tavolo non spetta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Alle organizzazioni di volontariato, qualora convocate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

CAPO II
Sensibilizzazione e formazione


1. Nell'ambito delle attività di prevenzione non strutturale, la Regione, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, promuove la sensibilizzazione della popolazione e la formazione della cultura di protezione civile nel territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione della collettività, la condivisione di obiettivi di protezione civile e l'azione integrata di singoli, comunità e autorità locali. In particolare, la Regione provvede:
a) alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile ai sensi dell'articolo 10;
b) alla formazione e all'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Sistema Marche ai sensi dell'articolo 11;
c) alla promozione e all'organizzazione di esercitazioni e altre attività addestrative ai sensi dell'articolo 12.



1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera p), e 31, comma 2, del Codice, la Regione favorisce la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di accrescere la resilienza della comunità e promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione da parte dei singoli.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 14:
a) definisce i contenuti e le modalità di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione in materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e agli operatori locali, nonché agli enti e alle istituzioni del Sistema Marche, da effettuarsi anche mediante le attività pratiche di esercizio e addestramento di cui all'articolo 12;
b) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale per favorire la diffusione della cultura della protezione civile presso gli istituti scolastici, anche con il supporto del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 24.

3. La struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 provvede all'attuazione di quanto previsto da questo articolo e, in particolare:
a) fornisce ai Comuni il supporto nella divulgazione alla popolazione dei Piani comunali di protezione civile secondo le modalità previste nel Piano regionale di cui all'articolo 14, ivi compresa la diffusione della conoscenza dei comportamenti da seguire in occasione o nell'imminenza degli eventi emergenziali;
b) organizza, anche con il supporto del volontariato, iniziative per portare a conoscenza degli enti pubblici e privati, degli operatori interessati e della collettività la natura dei pericoli, i comportamenti necessari per mitigare i rischi e le buone pratiche per affrontare le situazioni di emergenza;
c) garantisce l'adeguata diffusione delle campagne nazionali e regionali di informazione alla cittadinanza.



1. La Regione riconosce la formazione in materia di protezione civile quale strumento fondamentale per il potenziamento della capacità operativa e per il miglioramento della preparazione tecnica degli operatori del Sistema Marche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 del Codice e del Piano regionale di cui all'articolo 14:
a) definisce il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di protezione civile, ivi comprese le modalità per garantire l'attività di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio;
b) definisce lo standard formativo regionale con riferimento ai singoli percorsi di formazione, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento e il riconoscimento dell'attività formativa;
c) promuove progetti e collaborazioni concernenti percorsi formativi in materia di protezione civile con le università e gli istituti di ricerca e formazione, gli enti del Terzo Settore e altri enti pubblici o privati che trattino tematiche afferenti o comunque rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile.

3. La struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 provvede allo svolgimento delle attività formative anche mediante il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7, previa stipula di apposite convenzioni e, in particolare, cura l'organizzazione di specifici percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento specialistico, rivolti agli operatori del Sistema Marche, compresi gli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 24.
4. Sono oggetto di riconoscimento sia le attività formative realizzate direttamente dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, sia quelle realizzate dagli altri soggetti del Sistema Marche, nonché da altri soggetti pubblici o privati, secondo gli standard formativi di cui alla lettera b) del comma 2. Gli oneri relativi alle iniziative di formazione sono a carico dei soggetti organizzatori.
5. Ai fini di cui al comma 3, la Regione può avvalersi della Scuola regionale di formazione di cui alla legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), nel rispetto delle disposizioni ivi previste.


1. La Regione favorisce l'organizzazione di esercitazioni di protezione civile nel territorio regionale, anche con il coinvolgimento delle comunità, al fine di verificare l'efficacia e l'adeguatezza della pianificazione di cui all'articolo 13, di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, nonché l'aggiornamento, la formazione e la qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile.
2. Ai sensi degli articoli 2, comma 4, lettera g), e 8, comma 1, lettera h), del Codice, la Regione, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile, partecipa alle esercitazioni di rilievo nazionale.

CAPO III
Strumenti di pianificazione


1. La pianificazione di protezione civile del Sistema Marche è costituita dal Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 14 e dai piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale di cui all'articolo 15.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 18 del Codice e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata in attuazione del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai fini della pianificazione di protezione civile del Sistema Marche, provvede:
a) alla predisposizione, all'approvazione e all'attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 14;
b) alla definizione degli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani di livello provinciale di cui al comma 2 dell'articolo 15 nonché alla predisposizione, in raccordo con il Prefetto, dei medesimi piani e alla loro approvazione;
c) alla definizione degli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani di ambito e comunali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15.

3. La pianificazione di cui a questo articolo è finalizzata ad assicurare, in particolare:
a) il coordinamento e l'integrazione tra i soggetti del Sistema Marche, nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile;
b) l'identificazione degli scenari di rischio possibili;
c) la definizione delle strategie operative e dei modelli di intervento;
d) il raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento regionale;
e) la definizione dei flussi di comunicazione tra i soggetti del Sistema Marche, nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile;
f) l'organizzazione di esercitazioni e la relativa informazione alla popolazione.

4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del Codice, è assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile del Sistema Marche.
5. Ai piani di protezione civile di cui al comma 1 si coordinano i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, tra cui il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 30, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.


1. Il Piano regionale di protezione civile rappresenta il principale strumento tecnico-operativo per la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale.
2. Il Piano regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del Codice e in conformità alla direttiva adottata in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri, contiene un'analisi multirischio e definisce le scelte strategiche e di indirizzo della Regione in materia di protezione civile e, in particolare, individua:
a) l'inquadramento del territorio con particolare riguardo all'identificazione degli scenari di rischio;
b) gli ambiti territoriali ottimali e i connessi criteri organizzativi di cui all'articolo 6;
c) la ricognizione degli ulteriori strumenti, di competenza regionale, di pianificazione territoriale e di prevenzione dei rischi, elaborati in modo coordinato con i contenuti del Piano regionale medesimo, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti;
d) le modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione;
e) l'organizzazione della struttura regionale di cui all'articolo 16 e le relative competenze tecnico-operative, i modelli di intervento e le procedure operative da seguire in caso di emergenza, nonché le connesse procedure per l'attivazione e l'impiego del volontariato.

3. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva il Piano regionale su proposta della Giunta regionale, fatti salvi i contenuti di cui alla lettera e) del comma 2 alla cui approvazione provvede direttamente la Giunta regionale ai sensi della l.r. 18/2021.
4. Il Piano regionale è aggiornato, con le modalità di cui al comma 3, con cadenza almeno triennale e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni ogniqualvolta si ravvisi la necessità di una sua revisione o in seguito al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongono un aggiornamento dei suoi contenuti. Il Piano regionale può contenere, altresì, l'individuazione delle modifiche concernenti adeguamenti tecnici di dettaglio, non incidenti sui principi fondamentali del Piano medesimo, che possono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.
5. Il Piano regionale, ai fini meramente conoscitivi, è oggetto di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione nella sua unità e interezza.
6. La Giunta regionale approva gli atti applicativi e i protocolli operativi per la gestione di specifici scenari locali in cui è prevista l'azione regionale, nonché i criteri di coordinamento e di gestione dei piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale, complementari o sinergiche rispetto a quelle previste dai piani statali di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale di cui al comma 1 dell'articolo 22 del Codice, ivi compresi i criteri di utilizzo dell'eventuale cofinanziamento regionale dei medesimi piani statali.


1. I piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale sono redatti sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, nel rispetto dell'articolo 18 del Codice e in conformità alla direttiva adottata in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I piani di protezione civile di livello provinciale sono predisposti, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, in raccordo con la Prefettura, anche avvalendosi del contributo dei Tavoli di cui all'articolo 8, ove costituiti, e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
3. I piani di protezione civile di ambito, predisposti nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4 dell'articolo 6 in raccordo con la Prefettura, sono approvati dai Comuni dell'ambito, sulla base della convenzione d'ambito di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.
4. I piani di protezione civile comunali, predisposti dai Comuni, anche in forma associata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, sono approvati, in attuazione dell'articolo 12 del Codice, con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione prevede, altresì, le procedure per la revisione e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o del competente ufficio comunale.
5. I piani di protezione civile di cui a questo articolo si coordinano con i piani di protezione civile dei livelli territoriali superiori ai sensi di quanto previsto dalle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. I piani previsti da questo articolo sono aggiornati con cadenza almeno triennale. I piani possono essere aggiornati prima della scadenza a seguito di modifiche o integrazioni degli indirizzi regionali o anche al verificarsi di circostanze o eventi significativi, al fine di permettere la ricognizione delle situazioni di rischio residuale persistenti sul territorio, valutare i relativi scenari dinamici di rischio e apportare le eventuali modifiche alle procedure operative.

CAPO IV
Struttura regionale di protezione civile


1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile è definita nel rispetto della l.r. 18/2021; della struttura medesima fanno parte anche:
a) la Sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 17;
b) le Sale operative integrate di cui all'articolo 18;
c) il Centro funzionale multirischi di cui all'articolo 19;
d) il Centro assistenziale di pronto intervento di cui all'articolo 20.

2. Presso la struttura organizzativa regionale competente operano il Comitato operativo regionale e l'Unità di crisi di cui all'articolo 21, nonché la Colonna mobile di cui all'articolo 22.
3. La Giunta regionale provvede alla definizione della struttura organizzativa di cui al comma 1 in modo che essa assicuri la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui al comma 3 dell'articolo 3 anche tramite l'utilizzo, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione collettiva, di istituti collegati all'orario di lavoro quali, in particolare, la turnazione e la reperibilità, e ne determina:
a) la composizione e la gestione, anche tramite l'assegnazione di personale adeguato e munito di specifiche professionalità;
b) le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative semplificate e adeguate alla peculiarità dei territori;
c) le procedure e le modalità di coordinamento con gli altri uffici regionali, i centri e le sale operative del Dipartimento della protezione civile, nonché con gli altri soggetti del Sistema Marche.

4. In caso o in vista dell'attivazione delle procedure di allertamento di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 del Codice o in occasione degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, ovvero nella loro imminenza, la struttura organizzativa regionale di cui al comma 1 assicura l'informazione tempestiva al Presidente della Giunta regionale al fine di garantire prontezza operativa e di risposta.


1. La Sala operativa unificata permanente, d'ora in avanti SOUP, è istituita ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 del Codice quale strumento di collegamento funzionale del Sistema Marche.
2. La SOUP:
a) cura l'attività di comunicazione e informazione preventiva e in emergenza;
b) assicura il raccordo operativo tra i soggetti del Sistema Marche;
c) assicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, i Comuni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema Marche di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2.

3. Alla SOUP sono assegnati spazi e strumentazioni appropriati nonché personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice e dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16, anche al fine di garantirne l'operatività 24 ore su 24 per trecentosessantacinque giorni l'anno.
4. In attuazione del comma 3 dell'articolo 7 della legge 353/2000, la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 garantisce, attraverso la SOUP, il coordinamento delle attività regionali di antincendio boschivo con quelle statali.
5. La Regione, in particolari circostanze, può stipulare apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Capitanerie di Porto per coadiuvare la SOUP nello svolgimento delle attività.


1. Le Sale operative integrate, d'ora in avanti SOI, costituiscono le articolazioni a livello provinciale della SOUP, con la quale mantengono un costante flusso e scambio informativo.
2. La Regione:
a) assicura alle SOI l'appropriata dotazione di spazi e di strumentazione, nonché l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice e dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16;
b) può stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo di personale delle Province ai fini del funzionamento delle SOI.

3. Ai fini della gestione degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, il Prefetto, nello svolgimento delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 9 del Codice, può avvalersi della SOI, previa stipula di appositi protocolli di intesa con la Regione, assumendo la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in raccordo con il Presidente della Giunta regionale.


1. Il Centro funzionale multirischi, d'ora in avanti CFM, fa parte della rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e svolge, ai sensi dell'articolo 17 del Codice, le funzioni di centro di controllo del territorio regionale attraverso la rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza meteorologica e idrologica. In particolare, il CFM svolge le attività di previsione dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili nei limiti delle conoscenze condivise dalla comunità scientifica e della strumentazione disponibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi, concernenti in particolare l'ambito del rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
2. Al fine di ottimizzare il funzionamento e l'attività del sistema di allerta, in relazione agli specifici ambiti di attività del CFM, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice.


1. Il Centro assistenziale di pronto intervento, d'ora in avanti CAPI, quale struttura logistica della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, costituisce:
a) luogo di organizzazione delle attività e degli spostamenti della Colonna mobile regionale di cui all'articolo 22, per garantire, in caso di attivazione per eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, tempestività ed efficacia di intervento;
b) sede di ricovero di mezzi e attrezzature di protezione civile;
c) plesso utilizzabile per lo svolgimento di attività formative ed esercitazioni dedicate agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 24.



1. Il Comitato operativo regionale, d'ora in avanti COR, opera in occasione di eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 del Codice, quale centro di coordinamento regionale con funzioni di raccordo delle attività di previsione, allertamento e gestione dell'emergenza.
2. Sulla base delle indicazioni del Piano regionale, la Giunta regionale provvede alla costituzione del COR di cui fanno parte i rappresentanti delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Sistema Marche nonché, anche ai sensi dell'articolo 7, i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, delle Prefetture, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Codice. Al fine di garantire la risposta più adeguata ed efficace ai diversi eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, in relazione alla tipologia di rischi di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, l'atto di costituzione del COR, secondo il Piano regionale, prevede la differenziazione della sua composizione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dell'evento e della tipologia di rischio. L'atto di costituzione del COR è aggiornato a seguito di modifiche o integrazioni del Piano regionale.
3. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, che interessano il territorio regionale, comportanti l'azione coordinata di più soggetti del Sistema Marche, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, attiva il COR convocandolo nella composizione, anche differenziata, di cui al comma 2.
4. In relazione alla specifica tipologia di emergenza, al fine di ottimizzare le procedure di confronto e raccordo operativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del COR rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici o privati, anche di carattere tecnico o scientifico, che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile in ragione delle competenze possedute negli specifici settori di azione.
5. In occasione di scenari di crisi particolarmente complessi l'azione del COR può essere integrata con quella dell'Unità di crisi regionale, quale organismo tecnico di gestione dell'emergenza composto da soggetti in possesso di competenze specialistiche. La Giunta regionale disciplina i presupposti per l'attivazione, la composizione e il funzionamento dell'Unità di crisi.
6. La partecipazione al COR e all'Unità di crisi non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Alle organizzazioni di volontariato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.


1. La Regione organizza e gestisce, in conformità alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 del Codice, la Colonna mobile regionale di protezione civile, d'ora in avanti Colonna mobile, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3.
2. La Colonna mobile è struttura operativa e modulare, costituita dal complesso di persone, materiali e mezzi, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale.
3. Alla Colonna mobile possono essere chiamati a partecipare, in relazione alle caratteristiche e alla specificità degli eventi emergenziali, sotto la direzione della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, i soggetti che costituiscono il Sistema Marche, tra i quali, in particolare, il volontariato organizzato di cui all'articolo 24.
4. La Giunta regionale, ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 14, stabilisce:
a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Colonna mobile in conformità agli indirizzi nazionali;
b) le modalità di partecipazione della Colonna mobile alle attività di protezione civile, anche in coordinamento con le articolazioni regionali o nazionali delle strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del Codice;
c) le modalità per il potenziamento della Colonna mobile e le relative procedure, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.


CAPO V
Partecipazione dei cittadini e volontariato di protezione civile


1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile in quanto espressione dei principi di cultura democratica e di solidarietà sociale e favorisce, in stretto raccordo con i Comuni, iniziative finalizzate al coinvolgimento attivo della comunità all'attività di pianificazione di cui al Capo III e alle esercitazioni di cui all'articolo 12.
2. I cittadini, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, anche attraverso l'attività di sensibilizzazione e informazione di cui all'articolo 10, possono concorrere alle attività di protezione civile:
a) aderendo al volontariato organizzato operante nel settore;
b) agendo, in forma occasionale e in situazioni di emergenza, a titolo personale e responsabilmente, per l'esecuzione di primi interventi direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso o coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di volontariato.

3. La Giunta regionale può disciplinare con apposite linee guida forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 del Codice.


1. Il volontariato regionale organizzato di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 23, quale struttura operativa ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, unitamente all'Associazione della Croce Rossa Italiana Marche e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Marche, concorre, secondo le disposizioni del Codice e le direttive nazionali adottate in materia, alle attività di protezione civile di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale e, in particolare:
a) alla predisposizione e all'attuazione dei piani di protezione civile di cui al Capo III, secondo forme e modalità concordate con l'autorità competente;
b) all'addestramento e alla formazione teorico-pratica, nonché alla diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, attraverso corsi di formazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9;
c) al soccorso e all'assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 3 dell'articolo 3;
d) alla raccolta dei dati destinati all'aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati regionali di protezione civile.

2. La partecipazione degli aderenti al volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui al comma 1 e, in particolare, a quelle di cui alle lettere b) e c), è subordinata alla previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 3 dell'articolo 11.
3. Ai sensi dell'articolo 34 del Codice, è istituito, presso la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, l'Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, di seguito Elenco regionale, che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e agli eventi di protezione civile.
4. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Elenco regionale gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e gli altri soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 32 del Codice, che intendono partecipare alle attività di protezione civile ai sensi del comma 1.
5. Ai volontari iscritti o aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco regionale si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice, nei limiti e con le modalità ivi previsti. Ove il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale sia effettuato dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, gli oneri relativi ai benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.
6. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano regionale e delle direttive nazionali in materia, disciplina le modalità, i requisiti e le capacità tecnico-operative per l'iscrizione, la permanenza, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco regionale.


1. La Regione può concedere al volontariato organizzato iscritto nell'Elenco regionale contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità e, in particolare:
a) all'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
b) allo svolgimento delle pratiche di addestramento dei volontari e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo e una maggiore efficacia dell'attività espletata;
c) alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. La Giunta regionale approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a questa finalità, nel rispetto del Piano regionale e tenuto conto dei criteri approvati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 del Codice.
3. I contributi di cui a questo articolo sono erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.


1. E' istituito il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, di seguito Comitato del volontariato, che costituisce lo strumento rappresentativo e di raccordo tra il volontariato regionale organizzato di protezione civile e gli altri soggetti del Sistema Marche di cui all'articolo 2.
2. Al Comitato del volontariato sono attribuiti compiti:
a) di rappresentanza del volontariato regionale organizzato di protezione civile presso le sedi istituzionali;
b) consultivi, di approfondimento e di confronto su tematiche relative ad attività di protezione civile svolte dal volontariato, con particolare riferimento alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile;
c) di raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile con le componenti e le altre strutture del Sistema Marche nello svolgimento delle attività di competenza.

3. Il Comitato del volontariato è composto da rappresentanti del volontariato organizzato iscritto nell'Elenco regionale, resta in carica tre anni e svolge la sua attività a titolo gratuito.
4. La Giunta regionale approva i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato del volontariato, nonché per l'individuazione del rappresentante regionale all'interno del Comitato nazionale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 42 del Codice.

CAPO VI
Gestione delle emergenze


1. In attuazione del comma 4 dell'articolo 23 del Codice, in occasione o in vista degli eventi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, che per l'eccezionalità della situazione possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita e l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati e il Prefetto territorialmente competente, può disporre con proprio decreto la mobilitazione straordinaria del Sistema Marche a supporto dei Comuni medesimi.
2. La mobilitazione straordinaria regionale ha la durata fissata dal Presidente della Giunta regionale nel limite massimo di quindici giorni e può prevedere l'attivazione, ove necessario, della Colonna mobile di cui all'articolo 22, del volontariato organizzato e delle altre strutture operative di cui al comma 5 dell'articolo 2.
3. Sulla base della dichiarazione di mobilitazione straordinaria, la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16:
a) attua il coordinamento degli interventi allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate, ferme restando le competenze del Prefetto e coordinandosi con lo stesso;
b) cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e dalle strutture operative attivate ai sensi del comma 2 nel periodo di vigenza della mobilitazione, secondo le procedure di rendicontazione di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la rendicontazione delle attività di natura straordinaria poste in essere nel periodo della mobilitazione dalle componenti e dalle strutture operative mobilitate, nonché per l'assegnazione di eventuali contributi per il concorso alla copertura finanziaria dei corrispondenti oneri sostenuti dalle medesime componenti e strutture operative nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per quindici giorni. In ogni caso la mobilitazione straordinaria regionale ha termine laddove:
a) il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'evoluzione degli eventi e delle relative necessità, ne disponga con decreto la cessazione prima della scadenza;
b) sia dichiarata l'emergenza nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 28;
c) sia deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del Codice.



1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, presentano i requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, il Presidente della Giunta regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, dichiara con decreto l'emergenza nel territorio regionale, determinandone la durata e l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi medesimi.
2. A seguito della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Presidente della Giunta regionale:
a) assicura il coordinamento degli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza, quali la messa in sicurezza dei territori e l'assistenza alle popolazioni interessate;
b) può nominare uno o più soggetti attuatori per specifiche aree di coordinamento e azione ovvero per la realizzazione di specifiche attività o interventi;
c) può richiedere, ricorrendone i presupposti, lo stato d'emergenza di rilievo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 24 del Codice.

3. In conseguenza della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale, e fatte salve le attribuzioni spettanti alle altre autorità di protezione civile, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25 del Codice, ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, per l'attuazione del coordinamento degli interventi da effettuare durante l'emergenza medesima.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale:
a) provvede alla valutazione dell'evento, sulla base di apposita ricognizione effettuata anche in forma speditiva dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, in relazione alla straordinarietà dell'evento medesimo, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate e da impiegare, all'entità dei danni prodotti o che si stima possano prodursi;
b) individua i Comuni interessati dalla situazione emergenziale;
c) dispone l'eventuale assegnazione di finanziamenti al fine di fronteggiare l'emergenza, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale.

5. Le risorse di cui alla lettera c) del comma 4, sono destinate esclusivamente:
a) alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 del Codice, fermo restando la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e all'articolo 10 del Codice;
b) agli interventi urgenti per il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del Codice.

6. La Giunta regionale provvede alla definizione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza regionale e alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi e all'eventuale assegnazione di finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
7. La durata dell'emergenza nel territorio regionale non può superare sei mesi. In ogni caso l'emergenza nel territorio regionale termina:
a) nel caso di revoca anticipata disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale;
b) nel caso in cui venga dichiarato, per i medesimi eventi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del Codice.

8. Il Presidente della Giunta regionale, a fronte della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale o dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del Codice, può autorizzare l'apertura di conti correnti di solidarietà per la raccolta di fondi, tramite donazioni, finalizzati a supportare l'azione regionale volta a fronteggiare l'emergenza medesima. La Giunta regionale definisce i criteri per l'impiego e l'assegnazione dei fondi di cui al primo periodo e per la destinazione di eventuali beni pervenuti per donazione.
9. Al termine dell'emergenza nel territorio regionale, la Giunta regionale, qualora necessario, dispone in ordine al completamento degli interventi previsti e all'eventuale assegnazione di risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

CAPO VII
Disposizioni in materia di incendi boschivi


1. La Regione promuove e attua, sia direttamente sia in coordinamento con gli altri enti competenti, l'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché di formazione, informazione ed educazione ambientale, nel rispetto della legge 353/2000 e del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
2. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'attività di cui al comma 1, la Regione provvede, in particolare:
a) all'approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 30;
b) al coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali attraverso la SOUP di cui all'articolo 17, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge 353/2000;
c) all'aggiornamento delle informazioni oggetto di ricognizione ai fini dell'adozione annuale del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del d.l. 120/2021;
d) alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici per la lotta agli incendi boschivi, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) alla dotazione di attrezzature e mezzi terrestri ed aerei per le operazioni di sorveglianza, avvistamento e spegnimento degli incendi;
f) all'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche;
g) all'eventuale concessione di contributi a soggetti pubblici e privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi;
h) alla definizione di specifiche intese e accordi con altre Regioni, finalizzati ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi da destinare alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi, sia nei periodi di maggior rischio.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del Codice, provvede all'istituzione del Registro regionale dei direttori di operazioni di spegnimento, d'ora in avanti Registro DOS, e stabilisce criteri e modalità per l'iscrizione e la tenuta del Registro medesimo. L'iscrizione nel Registro DOS è obbligatoria al fine dell'esercizio delle attività operative. Il Registro DOS è approvato dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, che ne cura l'aggiornamento, e viene riportato quale allegato al Piano di cui all'articolo 30.
4. I contributi a soggetti pubblici e privati di cui alla lettera g) del comma 2, sono concessi dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.


1. Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano AIB, è redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 353/2000 e dal d.l. 120/2021 e nel rispetto delle linee guida e delle direttive statali, anche attraverso il coinvolgimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche.
2. Il Piano AIB contiene, tra l'altro:
a) l'individuazione del periodo di massima pericolosità per il rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
b) l'individuazione delle aree a rischio incendio boschivo, mediante la revisione della cartografia di riferimento con l'individuazione delle aree boscate e delle relative caratteristiche;
c) l'elenco delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nei periodi e nelle aree come individuati dalle lettere a) e b), anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 19 della l.r. 6/ 2005;
d) la previsione di attività di ricerca;
e) l'individuazione delle attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento in materia di antincendio boschivo dirette a tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nelle attività di antincendio boschivo;
f) la descrizione dell'organizzazione del sistema regionale dell'antincendio boschivo e l'individuazione, con riferimento alle diverse tipologie di scenari di evento boschivo, dei modelli d'intervento e delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, degli specifici ruoli attribuiti ai soggetti che intervengono nelle attività di antincendio boschivo, della consistenza e della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane impiegati;
g) il periodo di emissione del bollettino di suscettività all'innesco da parte del CFM di cui all'articolo 19 e le modalità della sua pubblicazione;
h) le indicazioni in ordine all'eventuale utilizzo delle tecniche del fuoco prescritto e del controfuoco, attraverso soggetti abilitati e nell'osservanza di quanto disposto dal comma 2 bis dell'articolo 4 della legge 353/2000;
i) la ricognizione dei bacini idrici presenti nel territorio regionale utilizzabili per prelievi ai fini dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi;
l) le previsioni economico-finanziarie concernenti le attività previste nel Piano medesimo.

3. Il Piano AIB contiene un'apposita sezione dedicata alle aree protette regionali, definita d'intesa con gli enti gestori, su loro proposta.
4. Il Piano AIB è approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 6/2005. La revisione annuale del Piano AIB è trasmessa al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'approvazione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 120/2021.
5. Ai fini dell'approvazione e della revisione annuale del Piano AIB, le Unioni montane, i Comuni, gli enti di area vasta, gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali e le organizzazioni di volontariato di cui al comma 3 dell'articolo 24 possono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, osservazioni e suggerimenti tecnico-operativi in merito alle criticità emerse durante l'anno precedente nell'applicazione del piano medesimo.


1. In attuazione dell'articolo 10 della legge 353/2000 i Comuni, anche avvalendosi dei rilievi effettuati dal Comando Regione Carabinieri Forestale Marche, provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e a pubblicare gli elenchi definitivi e le relative planimetrie.
2. Qualora il Comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 10 della legge 353/2000, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia del Comune, la Giunta regionale nomina un commissario che provvede in via sostitutiva senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La mancata formazione o il mancato aggiornamento del catasto e della relativa cartografia può costituire motivo di esclusione dei Comuni inadempienti dalla partecipazione a bandi regionali e dall'assegnazione di finanziamenti regionali o rilevare ai fini della valutazione delle relative domande di ammissione.

CAPO VIII
Patrocini, loghi e benemerenze


1. La Regione può concedere patrocini quale forma di adesione simbolica non onerosa e di apprezzamento a iniziative in tema di protezione civile di significativo prestigio e meritevoli per le loro finalità.
2. La Giunta regionale individua:
a) i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio di cui al comma 1;
b) il logo e i segni distintivi della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 e le relative modalità di utilizzo anche da parte degli altri soggetti del Sistema Marche, nonché le modalità di integrazione con gli elementi identificativi delle altre componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Sistema nazionale di protezione civile, nel rispetto delle direttive nazionali in materia.



1. La Giunta regionale individua le benemerenze da riconoscere agli operatori di protezione civile che si sono distinti per particolari meriti e stabilisce i criteri e le modalità per la relativa attribuzione.
2. E' istituita la Giornata regionale della protezione civile, che si celebra nella ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari di protezione civile, il giorno 23 settembre. Qualora la data cada in una giornata infrasettimanale, la Giunta regionale può stabilire che la ricorrenza si celebri nel fine settimana successivo. In tale giornata la Regione promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso la propria sede o sul territorio marchigiano per celebrare l'impegno del Sistema Marche, per promuovere la cultura di protezione civile e per attribuire le benemerenze di cui al comma 1.
3. E' istituito presso la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 l'albo d'onore del volontariato di protezione civile, al quale sono iscritti i volontari che hanno partecipato fattivamente per almeno un quinquennio ad attività di protezione civile e che non possono più essere impiegati in attività operative a causa di raggiunti limiti di età.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione dei volontari all'albo d'onore di cui al comma 3.

CAPO IX
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali


1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali, tra cui, in particolare, le risorse previste dall'articolo 45 del Codice, ed europee, in quanto compatibili.
2. Per le finalità di questa legge è istituito nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di Protezione civile), il Fondo regionale per la protezione civile.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2, con questa legge è autorizzata, a carico della Missione 11, Programma 01, del bilancio vigente, la spesa massima complessiva di euro 19.579.805,31, come di seguito specificato:
a) per l'anno 2025 la spesa massima complessiva di euro 3.452.898,55, di cui euro 2.268.633,72 al Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2 (Spese in conto capitale);
b) per l'anno 2026 la spesa massima complessiva di euro 8.923.458,50, di cui euro 6.068.516,50 al Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 al Titolo 2;
c) per l'anno 2027 la spesa massima complessiva di euro 7.203.448,26, di cui euro 4.876.448,26 al Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 al Titolo 2.

4. La copertura della spesa autorizzata dal comma 3 è garantita dalla riduzione delle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027 a carico della Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 19.579.805,31, come di seguito specificato, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile):
a) per l'anno 2025: euro 3.452.898,55, di cui euro 2.268.633,72 al Titolo 1 ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2;
b) per l'anno 2026: euro 8.923.458,50, di cui euro 6.068.516,50 a carico del Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 a carico del Titolo 2;
c) per l'anno 2027: euro 7.203.448,26, di cui euro 4.876.448,26 a carico del Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 a carico del Titolo 2.

5. Per effetto del comma 4:
a) l'autorizzazione di spesa per la l.r. 32/2001 di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è ridotta per l'anno 2025 di euro 3.452.898,55, per l'anno 2026 di euro 8.923.458,50 e per l'anno 2027 di euro 7.203.448,26;
b) all'Allegato a) alla Nota Integrativa al Bilancio 2025-2027 (Allegato 19 della l.r. 22/2024) alla Missione 11, Programma 01, sono apportate le seguenti variazioni:
1) per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di euro 350.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 - LR 32/2001" è ridotta di euro 166.264,83 ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025" per euro 166.264,83;
2) per l'anno 2026:
2.1) l'autorizzazione di spesa di euro 800.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile- spese in conto capitale - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001) - annualità 2026" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Reti MIR e SIRVTEL - Annualità 2026" per euro 800.000,00;
2.2) l'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2026" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2026" per euro 500.000,00;
3) per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2027" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2027" per euro 1.000.000,00.

6. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
7. Le risorse derivanti dalle donazioni di cui al comma 8 dell'articolo 28 sono iscritte a carico del Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e sono vincolate alle finalità indicate nel medesimo comma. Tali risorse, per il loro impiego, sono iscritte a carico della Missione 11, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. La Regione approva gli atti previsti per l'attuazione di questa legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.
2. Ferma restando l'efficacia dalla data di entrata in vigore di questa legge delle disposizioni direttamente applicabili della medesima, le disposizioni da essa abrogate e i relativi atti attuativi continuano ad applicarsi fino all'approvazione degli atti attuativi corrispondenti.
3. Fino all'approvazione dei piani di protezione civile di cui a questa legge trovano applicazione gli strumenti di pianificazione già vigenti.
4. In sede di prima applicazione di questa legge, nelle more dell'approvazione degli atti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, la mobilitazione straordinaria e l'emergenza nel territorio regionale possono essere dichiarate ai sensi degli articoli 27 e 28, anche in assenza dei suddetti atti.
5. I comitati provinciali di protezione civile, di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 32/2001, continuano a operare fino alla naturale scadenza sulla base delle disposizioni previgenti e, comunque, non oltre la costituzione dei Tavoli interistituzionali di cui all'articolo 8.
6. Con la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 24, in fase di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la trasmigrazione nell'Elenco regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 24 degli iscritti nell'albo di cui all'articolo 16 della l.r. 32/2001.
7. Nelle more dell'istituzione del Registro regionale di cui al comma 3 dell'articolo 29 la Regione si avvale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo le modalità previste dall'articolo 7.
8. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge.
9. Per quanto non disciplinato da questa legge, si rinvia alle disposizioni del Codice.


1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................

Nota relativa all'articolo 36
Il comma 1 abroga la l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.
Il comma 2 abroga alla: lettera a), l'art. 22, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33lettera b), l'art. 1, l.r. 9 marzo 2020, n. 11lettera c), l'art. 7, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43; lettera d), il comma 46 e la lettera i) del comma 69 dell'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13; lettera e), il comma 1 dell'art. 15, l.r. 30 maggio 2012, n. 15; lettera f), l'art. 27, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20; lettera g), la lettera ii) del comma 1 dell'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.