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Atto:LEGGE REGIONALE 29 maggio 2025, n. 8
Titolo:Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialitŕ e della natalitŕ
Pubblicazione:(B.U. 5 giugno 2025, n. 49)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Obiettivi)
CAPO II Programmazione
Art. 3 (Programmazione)
Art. 4 (Organizzazione)
CAPO III Sussidiarieta', partecipazione e solidarieta'
Art. 5 (Associazionismo familiare)
Art. 6 (Consulta regionale per la famiglia)
Art. 7 (Alleanze territoriali per la famiglia)
Art. 8 (Valutazione di impatto familiare - VIF)
Art. 9 (Giornata e Conferenza regionale della famiglia)
CAPO IV Sostegno alla natalita'
Art. 10 (Interventi a sostegno della natalità)
Art. 11 (Percorso nascita)
CAPO V Sostegno alla genitorialita'
Art. 12 (Assistenza ai genitori dei nuovi nati)
Art. 13 (Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro)
Art. 14 (Voucher di cura)
Art. 15 (Fattore famiglia)
Art. 16 (Sportelli per la famiglia)
Art. 17 (Centri per la famiglia)
Art. 18 (Imprese amiche della famiglia)
Art. 19 (Adozioni e affido)
CAPO VI Sostegno alle famiglie fragili
Art. 20 (Interventi a favore delle famiglie monoparentali)
Art. 21 (Interventi a favore delle famiglie numerose)
Art. 22 (Interventi a favore delle famiglie in difficoltà economiche)
Art. 23 (Modalità di concessione dei contributi)
CAPO VII Tutela della bigenitorialita'
Art. 24 (Tutela della bigenitorialità)
Art. 25 (Assistenza e mediazione familiare in fase separativa)
Art. 26 (Protocolli d'intesa)
CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali
Art. 27 (Clausola valutativa)
Art. 28 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 29 (Abrogazioni)
Art. 30 (Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità)
Art. 31 (Disposizioni finanziarie)


CAPO I
Disposizioni generali


1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e del comma 5 dell'articolo 4 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), riconosce, tutela e promuove i diritti della famiglia e ne valorizza i compiti di cura, educazione e tutela dei figli.
2. La Regione persegue una politica organica e integrata a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità, anche attraverso il coordinamento delle politiche settoriali.
3. La Regione, al fine di assicurare sussidiarietà, partecipazione e solidarietà, attua, in collaborazione con gli enti locali, i consultori familiari, le associazioni familiari, gli operatori economici, gli enti del terzo settore e gli enti ecclesiastici, misure volte a rafforzare la coesione sociale dei territori e la partecipazione attiva di cittadini e famiglie.


1. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;
b) promozione della natalità e della formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei componenti, anche garantendo adeguati e concreti interventi volti a contrastare le diseguaglianze di carattere economico e sociale;
c) riconoscimento dell'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili e del valore fondamentale dei figli, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale, e sostenendo la libera scelta dei percorsi scolastici; 
d) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
e) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, offrendo alle famiglie, e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi sociali e psicologici e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione di gravidanza, nonché progetti diretti a garantire solidarietà alle donne in difficoltà, con particolare attenzione alle ragazze madri;
f) tutela del diritto del minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva e affidataria, laddove sia venuto meno il diritto primario a permanere nella famiglia di origine;
g) promozione della famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
h) promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come sostegno fondamentale alla genitorialità, attraverso specifici progetti;
i) promozione di una cultura dell'infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nelle sue funzioni educative, sociali e psicologiche;
j) promozione di azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni, alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
k) riconoscimento del valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti primarie di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie, nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di supportare i compiti familiari nell'educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;
l) attuazione, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, di azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore, come soggetto sociale e politico capace di bene per sé e per la società e come elemento di sviluppo di un welfare generativo e di comunità;
m) riconoscimento del valore sociale del lavoro familiare, domestico, educativo e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società, promuovendo in tale ambito la tutela della sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
n) promozione di iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza, anche tramite l'assistenza continua di idonee figure professionali;
o) sostegno ai soggetti pubblici e privati che promuovono nel territorio sportelli informativi o centri per la famiglia capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, anche in collaborazione con gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e con le Aziende sanitarie territoriali (AST), gli enti locali, i consultori familiari pubblici e privati, le associazioni familiari e ogni altro ente operante in tale settore, ivi inclusi gli enti ecclesiastici, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori, anche attraverso la sensibilizzazione contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare;
p) promozione del coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative sia non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;
q) promozione, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e gli enti del terzo settore, della formazione e dell'aggiornamento di amministratori, degli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;
r) sviluppo di iniziative di ricerca e di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché della verifica dell'impatto di politiche familiari nel territorio;
s) sostegno all'adesione dei Comuni al network Comuni amici della famiglia;
t) promozione nei comuni di un sistema di apertura degli asili nido nel periodo estivo;
u) riconoscimento e valorizzazione della funzione del caregiver, referente essenziale per l'erogazione di servizi e interlocutore primario per ogni confronto, tutelandone la salute psicofisica, sostenendone i figli affinché sviluppino una base di autonomia necessaria alla dignità della loro vita adulta;
v) promozione di un turismo a misura di famiglia;
w) promozione delle cure domiciliari personalizzate e precoci, fin dalla prima dimissione dall'ospedale, ai bambini nati prematuri o con problematiche cliniche rilevanti, tramite adeguate figure professionali;
x) sostegno alle coppie con problemi di infertilità attraverso azioni di promozione e informazione delle tecniche e dei servizi erogati in materia di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e attraverso contributi anche di natura economica per le coppie in condizioni di difficoltà.


CAPO II
Programmazione


1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di seguito indicato come "Consiglio", su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di famiglia e la Consulta regionale per la famiglia di cui all'articolo 6, approva il programma triennale degli interventi, che conserva la sua validità sino all'approvazione del programma successivo. Nel programma triennale sono indicati:
a) gli obiettivi generali da perseguire;
b) le modalità, le forme di interventi e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;
d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.



1. Al fine del coordinamento e del confronto sulle politiche della famiglia è istituita la Cabina di regia per le politiche familiari, composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari o suo delegato e dagli Assessori regionali competenti nelle materie previste dal programma di cui all'articolo 3 o loro delegati;
c) dai dirigenti delle strutture della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale sanitaria competenti nelle materie previste dal programma di cui all'articolo 3.

2. La Cabina di regia esercita le seguenti funzioni:
a) coordina a livello regionale gli interventi di promozione della famiglia e lo sviluppo di politiche orientate alla famiglia;
b) sostiene iniziative a favore della famiglia;
c) promuove indagini e monitoraggi sulla realtà delle famiglie e sulla natalità;
d) redige annualmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la famiglia;
e) promuove attività di informazione e sensibilizzazione dei contenuti di questa legge;
f) raccoglie le segnalazioni e le proposte della Consulta regionale per la famiglia di cui all'articolo 6 e delle associazioni ed enti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5;
g) mette a disposizione delle famiglie, anche attraverso un apposito portale, le informazioni sulla politica regionale, indicando i servizi, le agevolazioni e i bandi vigenti e ogni altra informazione utile agli utenti.


CAPO III
Sussidiarieta', partecipazione e solidarieta'


1. La Regione valorizza gli enti e le associazioni iscritti all'elenco regionale che:
a) organizzano e attivano esperienze per favorire il mutuo aiuto nel lavoro familiare, domestico e di cura, nonché la solidarietà intergenerazionale e interculturale;
b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi;
c) promuovono attività formative alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità, anche attraverso scuole per genitori;
d) promuovono protocolli per la piena e corretta applicazione delle norme in materia di diritto dei figli alla bigenitorialità;
e) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione all'accoglienza per le famiglie adottive;
f) promuovono iniziative di sensibilizzazione, formazione e sostegno psicologico e materiale a famiglie con bambini nati prematuri o con esigenze particolari dovute al parto.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità di iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1. L'elenco è tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di famiglia.


1. La Consulta regionale per la famiglia è organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta in particolare:
a) presenta proposte e osservazioni in merito al programma triennale degli interventi di cui all'articolo 3;
b) monitora, verifica e valuta gli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale di cui all'articolo 3;
c) redige rapporti periodici sullo stato di attuazione di questa legge e propone gli opportuni aggiornamenti, promuovendo anche allo scopo specifici studi, seminari e convegni;
d) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
e) effettua la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia.

2. La Consulta è composta da:
a) l'Assessore regionale e il dirigente della struttura organizzativa regionale, o loro delegati, competenti in materia di famiglia, nonché dal Presidente e dal Vicepresidente, o loro delegati, della competente Commissione assembleare;
b) un rappresentante di ciascun ente o associazione iscritto all'elenco regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5;
c) il Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);
d) due rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI;
e) un rappresentante degli ATS per ogni provincia, designato dai Comitati dei Sindaci della provincia;
f) un rappresentante dei consultori familiari pubblici, designato congiuntamente dai direttori generali delle AST;
g) un rappresentante della Commissione regionale di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
h) un rappresentante della Consulta di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);
i) un rappresentante della Confederazione dei consultori privati operanti a livello regionale.

3. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta:
a) il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per le Marche o suo delegato;
b) un rappresentante del Coordinamento degli atenei marchigiani.

4. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della designazione di almeno metà dei suoi componenti e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale. La Consulta è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, che ne facciano richiesta durante il corso del suo mandato.
5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di famiglia.
6. La Consulta può prevedere nel proprio regolamento la costituzione al suo interno di comitati per l'esame di argomenti specifici.
7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta il rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).


1. La Regione promuove le alleanze territoriali per la famiglia, reti territoriali costituite dagli enti locali, anche associati, in collaborazione con organismi sociali, economici e culturali che promuovono nelle comunità locali iniziative di politiche a favore della famiglia.
2. Le alleanze territoriali per la famiglia attivano: sinergie territoriali; iniziative formative; informazione a riguardo dei servizi e delle iniziative presenti nel territorio; introduzione, integrazione, revisione di servizi di cura a supporto delle necessità educativo-assistenziali delle famiglie; introduzione, integrazione, revisione dei sistemi tariffari e delle politiche di prezzo da parte di enti; introduzione, integrazione e revisione degli strumenti di programmazione locale.
3. Le alleanze possono annoverare, accanto ai Comuni, altri soggetti partner quali, in particolare: enti pubblici; istituzioni scolastiche; istituzioni pubbliche di assistenza; Camera di Commercio; enti del terzo settore inclusi gli enti ecclesiastici; associazioni di famiglie; comitati di genitori; imprese private; associazioni di categoria.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la famiglia, definisce le modalità di costituzione e di attività relative alle alleanze territoriali per la famiglia.


1. La VIF è effettuata dalla Consulta, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, sugli atti sottoposti al suo esame dal Presidente della Consulta stessa.
2. Con proprio atto di organizzazione interna, il Consiglio definisce termini e modalità per l'acquisizione della VIF.
3. La Regione può promuovere, anche in coordinamento e collaborazione con l'ANCI, intese con i Comuni affinché adottino sistemi di valutazione dell'impatto familiare dei propri atti.


1. La Giornata regionale della famiglia si celebra annualmente il 15 maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale indicata all'articolo 6.
2. In occasione della Giornata della famiglia la Regione può promuovere la Conferenza regionale della famiglia.

CAPO IV
Sostegno alla natalita'


1. La Regione, al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza dei nuovi nati, eroga contributi per il sostegno della natalità e della maternità anche attraverso gli ATS.
2. I contributi indicati dal comma 1 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni dell'Unione europea, statali o regionali, con ogni altro beneficio pubblico.
3. L'entità dei contributi previsti al comma 1 è raddoppiata qualora la famiglia richiedente comprenda uno o più minori riconosciuti disabili gravi ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
4. La Regione interviene a favore delle famiglie con figli anche mediante l'abbattimento delle spese sostenute per i servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici o privati.


1. In relazione agli obiettivi del Piano socio sanitario regionale relativi alla tutela della gravidanza e della maternità, la Regione assicura, nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente, in particolare nella integrale attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), un sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita", coordinato dai consultori familiari in grado di fornire, secondo criteri di massima integrazione, fruibilità e coordinamento, il complesso degli interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.
2. Il percorso di cui al comma 1 deve fra l'altro prevedere:
a) l'informazione, la consulenza preconcezionale, l'assistenza al superamento della infertilità e la consulenza per i percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA);
b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni;
c) corsi di preparazione alla nascita;
d) l'assistenza domiciliare al parto e al puerperio, con particolare riferimento alla promozione dell'allattamento al seno;
e) sostegno alle madri in difficoltà al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e aiuto materiale.

3. Il percorso di cui al comma 1 deve assicurare informazioni:
a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale, nonché su quanto le leggi statali e regionali, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione a sostegno delle donne in gravidanza e delle famiglie;
b) sui servizi sociali, sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;
c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito;
d) sulla pratica del parto in anonimato.

4. Allo scopo di sostenere il percorso nascita la Regione promuove:
a) l'introduzione dello psicologo perinatale all'interno dei reparti di ostetricia e ginecologia nonché all'interno del Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale di II livello;
b) la presenza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie delle associazioni di volontariato che operano a sostegno della gravidanza, o nell'ambito dell'interruzione naturale o volontaria della gravidanza, o nell'ambito del lutto perinatale;
c) l'adeguata assistenza in caso di feto terminale;
d) la rete di medicina prenatale regionale.

5. Allo scopo di sostenere le famiglie con bambini nati prematuri la Regione promuove:
a) il sostegno psicologico ai genitori di bambini nati prematuri sia durante la degenza, sia mediante follow-up psicologico dopo la prima dimissione dall'ospedale;
b) l'accessibilità h24 da parte dei genitori di bambini nati prematuri nel reparto di terapia intensiva in cui è ricoverato il bambino nato prematuro.


CAPO V
Sostegno alla genitorialita'


1. Per garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali, la Regione promuove attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, anche in forma domiciliare per tutto il periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino.
2. L'attività è assicurata dai consultori familiari anche in collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i servizi sociali territoriali degli ATS per il supporto alle genitorialità.


1. La Giunta regionale individua apposite premialità nei bandi, presentati dai Comuni o dalle loro aggregazioni, per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi.


1. La Regione può erogare anche tramite gli ATS alle famiglie voucher di cura destinati all'assunzione di assistenti familiari, per la cura dei figli minori o delle persone con disabilità o non autosufficienti a carico della famiglia.


1. E' istituito il fattore famiglia quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale.
2. La Regione promuove l'utilizzo da parte dei Comuni di tale strumento facoltativo.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di famiglia, stabilisce gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalità attuative del fattore famiglia.


1. Gli ATS e i Comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con i consultori familiari, anche con il sostegno della Regione:
a) possono attivare sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari, forniscono informazioni, raccordano risorse pubbliche e private solidaristiche e favoriscono iniziative sociali di mutuo aiuto;
b) collaborano con la Giunta regionale per l'individuazione di forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia e le strutture regionali, provinciali, comunali, delle AST e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per la famiglia, al fine di fornire un supporto complessivo alla stessa.



1. La Regione sostiene i centri per la famiglia attivati dagli ATS, dai Comuni o dagli enti del terzo settore.


1. La Regione sostiene le imprese che, in forma singola o associata, implementino servizi strutturati di welfare e family friendly destinati ai propri dipendenti, compresi servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro.
2. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per il sostegno e per il conferimento del logo "Impresa amica della famiglia" alle imprese che si distinguono mediante almeno una delle seguenti azioni:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui tempo parziale reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio fino al terzo anno di vita del figlio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione, e per i genitori di bambini nati prematuri o con esigenze particolari;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione, agevolazioni di natura diversa, contributi a sostegno dei familiari che svolgono attività di cura a favore di membri del nucleo familiare secondo i principi e i criteri in vigore per l'assegno di cura e di accompagno;
e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute;
f) chiusura dell'esercizio per almeno il 50 per cento dei giorni festivi che comprendano comunque i giorni di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto e Natale.



1. La Regione può erogare anche tramite gli ATS contributi alle associazioni riconosciute in albi nazionali o regionali che svolgano attività di formazione e di orientamento delle coppie verso l'adozione o l'affido di minori.
2. La Regione può erogare contributi alle famiglie adottanti e alle famiglie affidatarie di minori.
3. La Regione sostiene le reti delle associazioni delle famiglie adottanti e affidatarie anche potenziando l'interscambio formativo e il mutuo aiuto.
4. La Regione e le AST potenziano i servizi socio-sanitari coinvolti in tutto il processo dell'affidamento familiare secondo le esigenze verificate nella gestione dell'anno precedente.

CAPO VI
Sostegno alle famiglie fragili


1. La Regione interviene per soddisfare i bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, anche erogando contributi anche tramite gli ATS.


1. La Regione interviene a favore delle famiglie numerose, anche erogando contributi anche tramite gli ATS.
2. La Regione interviene a favore dei Comuni che attivano progetti rivolti alle famiglie numerose e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali e la stipula di protocolli d'intesa con organizzazioni private.
3. Si intende per famiglia numerosa un nucleo familiare composto da almeno tre figli non percettori di redditi individuali superiori ai cinquemila euro.


1. La Regione interviene in favore delle famiglie in difficoltà economiche e delle famiglie numerose per l'avviamento di percorsi sportivi o per l'acquisto di materiale didattico e culturale destinato ai propri figli, anche erogando contributi anche tramite gli ATS.


1. Per gli interventi di cui agli articoli 10, 20 e 22, la Giunta regionale stabilisce l'entità del contributo, i requisiti e le modalità di accesso allo stesso.

CAPO VII
Tutela della bigenitorialita'


1. Nell'ambito della tutela del diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), la Regione, gli enti strumentali della medesima, le aziende del Servizio sanitario regionale e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, su istanza di almeno uno dei genitori, indirizzano tutte le comunicazioni relative al minore ad entrambi i genitori, nel rispetto delle eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso di cui alla legge 54/2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l'istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.
2. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i figli mediante:
a) l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;
b) l'attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.



1. La Regione potenzia le funzioni di assistenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa, anche in attuazione della legge 54/2006, presso i consultori familiari, per realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale.


1. La Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private e ogni altro ente operante in tale settore, ivi inclusi gli enti ecclesiastici, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati, delle famiglie numerose e delle famiglie fragili.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:
a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;
b) dell'aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del bambino;
c) della promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;
d) dell'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati e a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
e) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla legge 54/2006, in coordinamento con le AST;
f) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.


CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali


1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, invia al Consiglio una relazione dettagliata sullo stato di attuazione di questa legge.
2. La Commissione assembleare competente in materia di famiglia, esaminata la relazione, può riferire al Consiglio per l'assunzione delle opportune determinazioni.


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti previsti dalla medesima.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 29
Il comma 1 abroga alla: lettera a), la l.r. 10 agosto 1998, n. 30, e alla lettera b), la l.r. 15 ottobre 2012, n. 29.


1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge è istituito il Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità.
2. Il Fondo può essere finanziato, oltre che da risorse regionali, anche da quota parte delle risorse statali e dell'Unione europea in quanto compatibili.
3. La Giunta provvede al riparto delle risorse regionali iscritte nel Fondo, nel rispetto del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 3.


1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per l'anno 2025 e di euro 250.000,00 per l'anno 2026, da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 30, istituito nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.
2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita mediante corrispondente diminuzione, per pari importi e nei medesimi esercizi finanziari, degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.
3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa per gli anni 2025 e 2026, relativa alla voce "Interventi per il sostegno della famiglia della natalità e della genitorialità", indicata nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, della Tabella E allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)), è conseguentemente azzerata.
4. Per gli anni successivi, all'autorizzazione prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.